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Sentenza — n. 4439/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation order due to lack of absolute lack of reasoning or apparent reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4439/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was insufficient regarding the defendant's social danger. The defense argued that the confiscation order relied on a generic time period without properly linking specific illicit activities to the property's value increase. The court ruled that the reasoning was adequate because it correctly identified the disparity between the defendant's legitimate income and the substantial costs required for the property's expansion, which were funded by illicit sources.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; In appeals against preventive measures, a claim of 'violation of law' is only admissible if there is an absolute lack of reasoning or merely apparent reasoning, not for disagreements with the factual assessment of social danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures confiscation violation of law standard apparent reasoning requirement social danger assessment property value increase illicit funding evidence inadmissibility of appeal confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione Cesare Gualtieri, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo unico è inammissibile, non considerando, il ricorrente, la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può 2 (-0 essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione Cesare Gualtieri, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
159 del 2011 - attesa la ritenuta appartenenza ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo
Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI CESARE nato a LAMEZIA TERME( ITALIA) il 10/04/1969 avverso il decreto del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ANTONIO COSTANTINI, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Ae

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 14 febbraio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro-sezione Misure di prevenzione ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Cesare Gualtieri avverso il provvedimento che disponeva la confisca del fabbricato sito nel Comune di Lamezia Terme, identificato al foglio di mappa n. 16, particella 1068, intestato a Sasha Gualtieri.

2. Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione Cesare Gualtieri, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo di ricorso, la difesa si duole di violazione di legge in relazione all'art. 16 del d. Igs. n. 159 del 2011, nonché di vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, il riferimento al periodo ricompreso tra il 2010 e il 2014.

In tale arco temporale, osserva la difesa, si evidenziava un solo tentativo di estorsione, peraltro non collegato all'associazione mafiosa, e la condotta di spaccio di droga; in entrambi i casi, la Corte non ha evidenziato quali fossero le attività lucro- m genetiche per conto dell'associazione mafiosa di riferimento. Come già il decreto di sequestro, anche il provvedimento impugnato circoscrive illogicamente e in maniera generica la pericolosità del Gualtieri al periodo 2000-2018, senza considerare né l'assenza di contestazioni tra il 2000 e il 2009 né il fatto che, dal maggio 2014, il ricorrente si trovasse in stato di reclusione, né l'intervento di due sentenze di assoluzione (nel 2009, la sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., e, a seguire, per il reato di estorsione), con conseguente risarcimento di euro 180.000 per ingiusta detenzione.

La difesa evidenzia che tale somma, liquidata nel 2011, fu destinata dal Gualtieri proprio alla manutenzione del fabbricato contestato.

3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il motivo unico è inammissibile, non considerando, il ricorrente, la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può 2 (-0 essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, P.m., Rv. 281721 - 01, con rinvio a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). Dacché il ricorrente eccepisce anche il vizio di motivazione, gioverà dunque ribadire, in premessa, che ai sensi dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità:

Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l'ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). Ebbene, alcuna di tali ipotesi - mancanza assoluta o apparente motivazione, ovvero carenza dei necessari passaggi logici, tale da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., ex plur.

Sez. 2, n. 20968 del t7) 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284) - ricorre nel caso in esame. E, se è vero che il motivo deduce anche violazione di legge, di fatto esso espone doglianze gravitanti, tutte, attorno la motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, lett.

a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 - attesa la ritenuta appartenenza ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la qualità di indiziato di reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. - e di quelli di cui all'art. 24 ai fini della confisca di prevenzione. Nella motivazione del gravato provvedimento, è stato adeguatamente puntualizzato che, nel periodo ricompreso tra il 2010 e il 2014 - vale a dire, il periodo nel quale è stato cronologicamente perimetrato l'ingiustificato arricchimento patrimoniale, realizzato attraverso la modifica di un immobile di modesto valore, sul quale venivano investite cospicue risorse economiche, con sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di tre piani fuori terra - il Gualtieri, per un verso, non dichiarava alcun introito e, per altro verso, veniva attinto da sentenze di condanna, poi divenute definitive, per reati lucro-genetici, anche connessi alla partecipazione ad associazioni di tipo mafioso (v., in particolare, p. 2 della motivazione, dove si indicano le condanne in parola).

Tale ricostruzione non viene efficacemente contrastata dal ricorrente, che si limita, per un verso, a opporre la sussistenza anche di sentenze assolutorie e, dall'altro, a reiterare, in tal sede, due argomenti del tutto inidonei a incrinare la tenuta della motivazione, come si procede a illustrare. Da un lato, con riguardo all'eccezione che insiste sulle somme ricevute dal ricorrente a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione, i giudici di appello hanno adeguatamente evidenziato il dato della sperequazione tra le spese sostenute per l'ampliamento del bene e gli introiti leciti, altresì rimarcando come il contenuto dell'analitica tabella finanziaria riportata nel decreto di sequestro non fosse stato contestato dalla difesa.

Né, in tal sede, il ricorrente oppone, a tal proposito, deduzioni dotate di pregio. Invero, come evidenziato nel decreto gravato, non può considerarsi efficace l'obiezione secondo cui l'immobile fosse in pessime condizioni; anzi, come osservato dalla Corte, l'argomento difensivo finisce per ritorcersi contro il ricorrente stesso, confermando il fatto che la ristrutturazione, le migliorie e l'ampliamento apportati al bene confiscato necessitassero di un notevole esborso economico. Sicché, posto che il valore dell'ampliamento è stato stimato, con apprezzamento scevro dalla dedotta illogicità, superiore al valore originario dell'immobile, correttamente il giudice dell'appello ha confermato la confisca, operando buon governo dei principi di diritto elaborati da questa Corte (cfr.

Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211 - 01: «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota"»). D'altro lato, anche l'argomento dello stato detentivo del ricorrente dal maggio 2014 è stato efficacemente superato dalla Corte, che ha specificato come la detenzione sia intervenuta in un momento successivo agli interventi di ristruttu razione.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell