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Ordinanza — n. 4433/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed ground regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the lack of adequate motivation for the sentence. The appellant argued this violated procedural requirements, but the court noted that such complaints are explicitly excluded from cassation review when they do not challenge the legality of the sanction itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Appeals against sentences under Art. 599-bis CPP are inadmissible if they concern waived grounds, failure to assess release conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Sentencing Motivation Inadmissible Ground Procedural Vices motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA Daniele, nato a Oria il 05/08/1965; avverso la sentenza pronunciata in data 25/06/2025 dalla Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

2. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per essere omessa "adeguata motivazione circa le ragioni di opportunità e, in primis, i motivi di fatto e di diritto che hanno portato a determinare il contenuto della pena".

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

5. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sul punto indicato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presid