Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4255/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4255/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4255/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 26 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 gennaio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di Santo Perfetto in relazione al reato di concorso in tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, co. 2 e 3, n. 1, cod. pen.), consumata in data 8 marzo 2013, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 610 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 4255/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 gennaio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di Santo Perfetto in relazione al reato di concorso in tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, co. 2 e 3, n. 1, cod. pen.), consumata in data 8 marzo 2013, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale reiterazione di reati penali ritiro della querela penale assenza di persecuzione remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 610 cod. proc. pen
Pasquale Davide De Marco - di fiducia avverso la sentenza in data 26/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce, in particolare, il ricorrente l’omessa valutazione delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RANA ORDINANZA Perfetto Santo, nato a Napoli il 25/02/1971 assistito e difeso dall’avv. Pasquale Davide De Marco - di fiducia avverso la sentenza in data 26/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 26 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 gennaio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di Santo Perfetto in relazione al reato di concorso in tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, co. 2 e 3, n. 1, cod. pen.), consumata in data 8 marzo 2013, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico: Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 599 bis, 129 cod. proc. pen. e 56, 628 cod. pen. Deduce, in particolare, il ricorrente l’omessa valutazione delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619).

4. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa