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Ordinanza — n. 4252/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing under plea agreement, ruling waiver of generic mitigating circumstances bars cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4252/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding sentencing and recidivism after a plea agreement was reached. The court ruled that the statutory power to settle penalties in second instance creates preclusive effects, barring any cassation complaints except those strictly related to the validity of the plea itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Upon a party's waiver of generic mitigating circumstances via a plea agreement in second instance, the right to appeal to the Court of Cassation on such issues is extinguished, as the settlement power imposes preclusive effects on the entire proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement second instance waiver of mitigating circumstances preclusive effect cassation sentencing discretion waiver procedural preclusion deposizioni attendibili testimonianze contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello exart. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599 -bis cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto ilpotere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 -bis cod. proc. pen.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: GIALLONGO DOMENICOnato a Catania il 30 /0 6 / 19 8 1 avverso lasentenza 24/06/2025 del la Corte di appello di Catania Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24giungo 2025 la Corte di Appello di Catania , in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 1 0 settembre 202 4 , appellata anche da Domenico Giallongo , ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-biscod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 833,33 di multa,in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 5 della rubrica.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento circa la determinazione e congruità della pena, l’ applicazione della recidiva e l’esclusione delle circostanze attenuantigeneriche.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello exart. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto ilpotere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 -bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis c od. proc. pen. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma ilgiorno 15 gennaio 202 6 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio An