Italian court dismisses appeal against plea bargain for robbery and assault due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a plea bargain sentence for aggravated robbery and assault. The appellant argued for non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to cite specific statutory grounds for review. The court ruled that Article 448-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits appeal grounds against plea bargains, excluding mere lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges based solely on the absence of a detailed motivation for non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
AK RACHIDnato in Marocco il 08 /0 7 / 2003 avverso lasentenza 14/1/2025 del GUP Tribunale di Lucca Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’interesse di Rachid Nafrak è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lucca emessa il 14 /1 1 /202 5 , applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni, eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisionerelativa alla confisca.
2. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448-biscod. proc. pen. (introdotto con legge n. 103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato:Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della pena richiesta dalle parti. La confisca è stata disposta in quanto obbligatoriaper legge (nulla ha dedotto alriguardo il ricorrente).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma ilgiorno 15 gennaio 202 6 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Andrea Pellegrino