Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4240/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls seizure order against third-party heir due to acquittal and new solidarity confiscation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4240/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Tribunal's order denying the release of seized shares and funds held by Francesco Eboli. The Tribunal had refused release citing the 'solidaristic' principle of joint criminal liability, despite the death of the primary suspect and a subsequent acquittal. The Court ruled that the acquittal voided the preventive seizure and that recent Supreme Court precedent limits confiscation to the individual's specific gain, invalidating the broad denial of restitution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 323 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; Art. 240-bis cod. pen.; Art. 648-quater cod. pen.; Sez. U, n. 13783/2024: Upon acquittal, preventive seizure must be lifted; in joint crimes, confiscation applies only to the individual's proven gain, not the collective profit.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure release acquittal effect solidaristic confiscation third party heir joint criminal liability Art. 323 code of criminal procedure individual enrichment occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 323 cod. proc. pen.
Premesso che la restituzione dei beni in sequestro doveva essere disposta anche d’ufficio a norma dell’art. 323 cod. proc. pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicataunicamente per il delitto di cui all’art.
Art. 240 cod. pen.
pen., in relazione al quale non erano stati ritenuti sussistentii gravi indizi di colpevolezza; che il sequestro dei beni (quote societarie e compendio aziendale) era stato disposto sotto un duplice profilo, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod.
Art. 240-bis cod. pen.
pen.) e ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (norma, tuttavia, che non fa riferimento alla confisca ai sensi dell’art.
Art. 648-quater cod. pen.
pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicataunicamente per il delitto di cui all’art. 648 - ter cod.
Art. 621 cod. proc. pen.
In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto; ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen. deve essere disposta l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.
Art. 626 cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il15 gennaio
artt. 129 cod. proc. pen
; ha ritenuto che il decesso dell’Eboli e la conseguente sentenza di proscioglimento,ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 323 cod. proc. pen
Premesso che la restituzione dei beni in sequestro doveva essere disposta anche d’ufficio a norma dell’art. 323 cod. proc. pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicataunicamente per il delitto di cui all’art.
art. 648 - ter cod. pen
pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicataunicamente per il delitto di cui all’art. 648 - ter cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
pen.) e ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Massini, Rv. 287756 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ENTENZA sulricorso propost o da: EBOLI FRANCESCO natoa Napoli il 15 /0 3 / 19 6 3 avverso l’ordinanza16/09/2025 del Tribunale di Napoli Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; sentito laSostituta P rocuratr ic e generale Lidia Giorgio , che hachiesto il rigetto del ricorso , riportandosi alla memoria in atti; sentito il difensore, avv. Antonio Gallo del foro di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, del quale ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanzaemessa in data 16 settembre 202 5 il Trib unale di Napoli ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro di quote sociali (società Lisar e Smeraldo) disposto a carico di Salvatore Eboli, in relazioneai reati di cui agli artt. 512-bise 648-ter cod. pen. ; ha ritenuto che il decesso dell’Eboli e la conseguente sentenza di proscioglimento,ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 150 cod. pen., non giustificassero il dissequestro, posto che il processo proseguiva n e i confronti dei coimputati,e che il complesso aziendale delle società sequestrate era comunque confiscabile, in base al principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato. Ha rilevato il Tribunale che,in data 24 ottobre 2024, era stata altresì rigettata la richiesta di dissequestr o presentata da Francesco Eboli ( figlio del defunto Salvatore ) , quale terzo interessato, relativamente alla quota sociale della Smeraldo Immobiliare s.r.l. acostui intestata nonché alla somma di 404.000 euro, versata sul conto societario a titolo di finanziamento.

2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione Francesco Eboli, in qualità di figlio ed erede legittimo di Salvatore Eboli. Con un unico motivo eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 240 e 240- biscod. pen. e 323 cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza della possibilità di disporre la confisca dei beni sequestrati a Salvatore Eboli, pur in presenza di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo. Premesso che la restituzione dei beni in sequestro doveva essere disposta anche d’ufficio a norma dell’art. 323 cod. proc. pen., senza necessità di una specifica e motivata richiesta del difensore, il ricorrente evidenzia che: la misura cautelare era stata applicataunicamente per il delitto di cui all’art. 648 - ter cod. pen. (capo 44) e non anche per quello di cui all’art. 512-biscod. pen., in relazione al quale non erano stati ritenuti sussistentii gravi indizi di colpevolezza; che il sequestro dei beni (quote societarie e compendio aziendale) era stato disposto sotto un duplice profilo, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. (utilizzo delle due società per commettere il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen.) e ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (norma, tuttavia, che non fa riferimento alla confisca ai sensi dell’art. 648-quatercod. pen.); che il Tribunale, richiamando il principio solidaristico, non aveva tenuto conto del diverso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024; che non era stato accertato l’ammontare del profitto concretamente conseguito da ciascuno dei correi; che la morte dell’indagato, estinguendo il reato, faceva venir meno la possibilità di applicare nei confronti degli eredila confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che nel caso – come quello di specie – di sentenza di proscioglimento permorte del reo che disponga la confisca di beni di quest'ultimo, l'erede dell'imputato, estraneo al giudizio e, quindi, impossibilitato ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la decisione, è legittimato ad agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restituzione del bene(Sez. 2, n. 11834 del 30/01/2018, Laudonia,Rv. 272675-01). Il ricorrente ha infatti allegato la sentenza di proscioglimento, emessa dal Tribunale di Napoli il 28 gennaio 2025, alla qualefa riferimento anche l’ordinanza impugnata, unitamente al provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2022 di convalida del sequestro disposto dal P.M. L’ordinanza impugnata deve pertanto ritenersi pronunciata a seguito di incidente di esecuzione e contro la stessa è, pertanto, ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

2. Ciò premesso, il rigetto dell’istanza di restituzione è motivato dal Tribunale sulla base dei seguenti argomenti: -il carattere di genericità dell’istanza, per l’omessa specificazione dei beni di riferimento; -il decessodi Salvatore Eboli non incideva sulla posizione dei concorrenti nei delitti di cui agli artt. 512-bise 648-ter cod. pen., trovando applicazione nel caso in esame il principio di solidarietà delle misure sanzionatorie, quale la confisca per equivalente, con laco nseguente irrilevanza dell’ acquisizione delle singole quote , dovendosi fare riferimento all’intera entità del prezzo o del profitto accertato; -la legittimità della confisca “ai sensi degli artt. 240, 240-bise 648-quater dell’intero complesso aziendale delle due società, attesa l’inestricabile contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalle stesse, situazione che non potrebbe ripercuotersi in pregiudizio degli altri imputati, contitolari de factodelle stesse” (pag. 3); il rigetto dell’istanza di dissequestro presentata dall’odierno ricorrente, in qualità di terzo interessato, in relazione alla quota sociale di sua proprietà (ordinanza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2024, la cui motivazione è riportata nel provvedimento impugnato).

3. La motivazione che pare muoversi su piani argomentativi paralleli è in violazione di legge, atteso che l’art. 323 cod. proc. pen. stabilisce la perdita di efficacia del sequestro preventivo in caso di sentenza di proscioglimento, con restituzione a chi ne abbia diritto delle cose sequestrate, quando il giudice non deve disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Nel caso di specie, trattasi di sequestro preventivo, atteso il riferimento ai reati e alle norme richiamate in tema di confisca. 3.1. L’istanza di restituzione non può ritenersi generica, perché formulata in relazione al procedimento penale concluso con la sentenza di proscioglimento e al provvedimento cautelare reale emesso a carico dell’imputato, sì che è stato agevole per il Tribunale, sulla base dell’esame degli atti richiamati, individuare i beni in questione (le quote delle società Lisard e Smeraldo intestate a Salvatore Eboli). 3.2.

Il principio solidaristico richiamato deve altresì ritenersi superato alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025 , Massini, Rv. 287756 - 01 ) ; non si giustifica, pertanto, il diniego alla restituzione, sul presupposto che la quota dell’Eboli sia da ricomprendersi nel prezzo o profitto complessivo del reato e, come tale, suscettibile di confisca in applicazione della disciplina sul concorso di persone nel reato, non rilevando a tal fine “il pregiudizio degli altri imputati”. 3.3. Infine, i richiami all’ordinanza emessasu istanza del ricorrente, in qualità di terzo interessato, rispetto alla quota sociale di sua proprietà(10% del capitale della Smeraldo Immobiliare) e alfinanziamento di 404.000 euro, sono all’evidenza non pertinenti, in quanto nell’ipotesi di specie Francesco Eboli agisce iure proprio, in qualità di erede delle quote di cui il padre era titolare, oggetto di sequestro, sì che non solo la qualità soggettiva è diversa ma anche i beni richiesti in restituzione sono differenti.

4. In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto; ai sensi dell’art. 621 cod. proc. pen. deve essere disposta l’immediata restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto Eboli Francesco. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il15 gennaio