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Sentenza — n. 4226/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof of resistance regarding investigative evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the trial court erred by failing to notify the defendant of supplementary investigative acts. The defense argued that without knowledge of the victim's statement regarding stolen goods, the abbreviated trial was flawed, yet the court noted that such documents were already accessible in the case file prior to the trial request. Furthermore, the court found the appeal generic because the defense failed to demonstrate how this specific evidence was decisive for the conviction, a requirement known as 'proof of resistance' under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 430 cod. proc. pen.; Art. 415-bis cod. proc. pen.: Notification of supplementary investigative acts is not required as their deposit suffices; appeals citing the inadmissibility of evidence without proving its decisive impact via 'proof of resistance' are inadmissible.

Parole chiave

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proof of resistance supplementary investigation inadmissible appeal abbreviated trial criminal procedure code ricettazione reato flagrante reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 430 cod. proc. pen.
c), in relazione all’art. 430 cod. proc. pen. – Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito dell’attività integrativa di indagine.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Art. 131 disp. att. cod. proc. pen.
In ogni caso, essendo il fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero al Tribunale a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio a disposizione delle parti con la possibilità per le stesse di consultarlo e di estrarne copia (art. 131 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
Con sentenza in data 18 giugno 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 23 gennaio 2024 del Tribunale di Pavia con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Gerardo Maggiore in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod.
art. 430 cod. proc. pen
c), in relazione all’art. 430 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
in relazione all’art. 81 cod. pen.
art. 131 disp. att. cod. proc. pen
In ogni caso, essendo il fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero al Tribunale a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio a disposizione delle parti con la possibilità per le stesse di consultarlo e di estrarne copia (art. 131 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello
pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione» (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv.
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato» (ex ceteris: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle
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Ordinanza — n. 11035/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of insufficient motivation under Art. 591 c.p.p.
Sentenza — n. 42003/2021 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 42003/2021 — snpen
Sentenza — n. 22347/2023 — snpen
Italian Court allows appeal on sentencing error but dismisses claim regarding minor damage mitigation in counterfeiting. The court corrects a calculation error regarding the abbreviated trial reduction while rejecting the argument that the minor damage mitigation should have been treated separately. The court annuls the conviction for the expired charge and reduces the sentence for the remaining offense. The court ruled that the abbreviated trial reduction was not applied despite being stated in the verdict, requiring correction based on the principle that motivation prevails over the verdict in case of material errors. The court dismissed the claim that the minor damage mitigation should not have been absorbed by the lesser form of the crime, as the lower court's reasoning was consistent with established case law. The court annulled the conviction for the expired charge and reduced the sentence for the remaining offense. The court ruled that the abbreviated trial reduction was not applied despite being stated in the verdict, requiring correction based on the principle that motivation prevails over the verdict in case of material errors. The court dismissed the claim that the minor damage mitigation should not have been absorbed by the lesser form of the crime, as the lower court's reasoning was consistent with established case law.
Ordinanza — n. 1797/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of plausible justification for possession.
Ordinanza — n. 9745/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to procedural inadmissibility and lack of merit.

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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Maggiore Gerardo, nato a Ascoli Satriano il giorno 1/2/1956 rappresentato ed assistito dall’avv. Matteo Bandello - di fiducia avverso la sentenza in data 18/6/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 giugno 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 23 gennaio 2024 del Tribunale di Pavia con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Gerardo Maggiore in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di alcuni capi di abbigliamento di provenienza furtiva. Reato accertato in data 12 aprile 2021. All’imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 430 cod. proc. pen. – Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito dell’attività integrativa di indagine. Evidenzia al riguardo il difensore del ricorrente che il Pubblico Ministero di Pavia, dopo l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio in data 20 gennaio 2022, ha provveduto in data 2 febbraio 2022 ad inserire nel fascicolo processuale in “unione atti” l’annotazione datata 31 gennaio 2022 a firma del dirigente del Commissariato di P.S. “Mecenate” di Milano contenente l’esito dell’attività di indagine delegata dallo stesso Pubblico Ministero in data 21 aprile 2021 e consistita nel riconoscimento da parte della persona offesa Fausto Reali Vannucci dei beni sequestrati al Maggiore come provento del furto consumato ai propri danni.

Aggiunge il difensore del ricorrente che, non conoscendo il contenuto dell’attività integrativa di indagine - dato che aveva richiesto ed ottenuto l’estrazione di copia integrale della documentazione processuale solo in un momento successivo alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. - aveva richiesto ed ottenuto la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, all’esito del quale ha chiesto l’assoluzione del proprio assistito non essendovi prova certa della provenienza delittuosa dei beni de quibus.

Nell’atto di appello aveva, poi, coltivato detta tesi difensiva, scoprendo solo in data 9 ottobre 2025 - appreso il contenuto della sentenza di appello ed a seguito di un nuovo accesso in cancelleria - che nel fascicolo processuale era presente il menzionato documento contenente gli atti integrativi di indagine. Deduce, inoltre, il difensore che, per effetto del mancato avviso di deposito dell’attività integrativa di indagine, ci si troverebbe in presenza di una nullità assoluta consistente nella violazione delle prerogative difensive non sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato. 2.2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cod. pen. con riguardo alla mancata applicazione della disciplina della continuazione. Si duole la difesa del ricorrente il fatto che i Giudici di merito hanno rigettato la richiesta difensiva di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione oggetto del presente procedimento e quello di tentato furto commesso in Milano in data 12 aprile 2021, oggetto della sentenza n. 1053/2023 della Corte di appello di Milano, trattandosi di reati analoghi commessi a breve distanza temporale l’uno dall’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre previamente evidenziare che non può ritenersi fondata l’affermazione difensiva secondo la quale la conoscenza dell’intervenuto inserimento negli atti processuali dell’annotazione datata 31 gennaio 2022 a firma del dirigente del Commissariato di P.S. “Mecenate” di Milano contenente l’esito dell’attività di indagine delegata dallo stesso Pubblico Ministero in data 21 aprile 2021, consistita nel riconoscimento da parte della persona offesa Fausto Reali Vannucci dei beni sequestrati al Maggiore, sarebbe avvenuto solo in data 9 ottobre 2025, ciò in quanto tale riconoscimento era indicato expressis verbis già a pag. 3 della sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2023.

Ne consegue che la difesa dell’imputato era pienamente nelle condizioni di dedurre la questione alla Corte di appello e non lo ha fatto, situazione che in assenza di una nullità di ordine assoluto (per le ragioni delle quali si dirà nel prosieguo), rilevabile in ogni stato e grado, rende ex sé inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo di ricorso formulato innanzi a questa Corte di legittimità. A ciò si aggiunge che i Giudici di merito (v. in particolare pag. 3 della sentenza di appello), al di là del contenuto del menzionato verbale di riconoscimento compiuto dal Reali Vannucci relativo ai beni sottratti, hanno evidenziato una serie di elementi idonei a fondare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato ed emersi prima dell’esercizio dell’azione penale quali:

a) il rinvenimento dei beni in possesso dell’imputato all’esito di una perquisizione;

b) il fatto che detti beni riportavano tutti la medesima etichetta “Casheart” e che detta etichetta apparteneva al Maglificio Baby S.r.l. il cui titolare in data 17 febbraio 2021 aveva denunciato di aver subìto il furto, all’interno della propria autovettura, di un campionario di maglieria e di accessori;

c) il fatto che la persona offesa aveva fornito agli operanti le bolle di scarico dei beni sottrattigli da cui risultava che ben 35 su 38 capi sequestrati riportavano esattamente il codice dello stesso articolo;

d) il fatto che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso di detti beni. A ciò si aggiunge che il Maggiore, al di là degli elementi probatori sopra evidenziati, già di per sé idonei a fondare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, ha sostanzialmente reso confessione in relazione all’addebito «chiedendo scusa per il proprio comportamento, affermando di avere fatto una “scemenza”». L’avvenuto riconoscimento da parte della persona offesa dei capi di abbigliamento sottrattigli in sede di dissequestro rappresenta quindi esclusivamente un ulteriore elemento di conforto rispetto al già solido materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini preliminari.

Osserva altresì il Collegio, in punto di diritto, che la norma di cui all’art. 430 cod. proc. pen., richiamata dal ricorrente, non prevede la notificazione di avviso del deposito dell’attività integrative delle indagini e che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che «Non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione» (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221896 - 01).

In ogni caso, essendo il fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero al Tribunale a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio a disposizione delle parti con la possibilità per le stesse di consultarlo e di estrarne copia (art. 131 disp. att. cod. proc. pen.) prima della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, non ricorre alcuna violazione di legge e, di conseguenza, alcuna nullità per il fatto che il difensore non si sia attivato in tal senso. Per solo dovere di completezza, deve anche essere evidenziato che, anche a volere ritenere inutilizzabile ai fini del giudizio tale atto comprendente l’attività integrativa di indagine compiuta dal Pubblico Ministero, la difesa nel ricorso qui in esame non risulta avere operato la c.d.

“prova di resistenza” essendosi limitata a richiamare una nullità od una inutilizzabilità che al più poteva riguardare l’atto – di certo non la sentenza – cosi incorrendo in un vizio di genericità dello stesso ricorso in quanto «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato» (ex ceteris: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02).

2. La valutazione di manifesta infondatezza attinge, poi, anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello (pag. 6 della relativa sentenza) ha, con motivazione congrua, non manifestamente illogica, e corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia, indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui al tentato furto risalente al 12 aprile 2021 di cui alla sopra indicata sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano. Il motivo di ricorso de quo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e, come detto, puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con la conseguenza che lo stesso è tendente a richiedere inammissibilmente a questa Corte di legittimità una nuova valutazione di merito sul punto.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle