Italian court dismisses appeal against agreed sentence as grounds must relate to legality, not sentencing amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the appropriateness of the agreed sentence rather than its legality. The defendant argued against the sentence's congruity after a plea deal was reached, while the prosecution and court maintained that such arguments fall outside permissible cassation grounds. The court ruled that appeals must address legal errors or lack of correlation between the request and the judgment, not the substantive fairness of the agreed penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they concern only the appropriateness of the penalty rather than its legality or the lack of correlation between the request and the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - LUIGI AGOSTINACCHIO GIUSEPPE SGADARI - Relatore - GIOVANNI ARIOLLI FRANCESCO FLORIT Ord. n. 2378-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 40942/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEX, nato in BELGIO il 22/01/1997; avverso la sentenza del 28/10/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, dolendosi della congruità della pena da lui stesso concordata. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4210/2026 Roma, lì, 02/02/2026 Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio in presenza di pena non illegale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Piero Messini D’Agostini