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Ordinanza — n. 4209/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence as grounds must relate to legal qualification or legality, not sentencing congruity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4209/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by two Moroccan defendants inadmissible regarding their request to review the agreed sentence. Although the defendants argued the agreed penalty was incongruous, the Court held that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds such as legal qualification or the legality of the penalty itself. Since the defendants' complaint focused solely on the appropriateness of the sentence rather than its legal basis or validity, the appeal failed to meet statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentences are inadmissible if they concern only the congruity of the sentence, as grounds must relate to the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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agreed sentence appeal congruity of penalty Code of Criminal Procedure inadmissible appeal legal qualification requirement commisurazione della pena per rapina sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4209/2026 Roma, lì, 02/02/2026 Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.

Giurisprudenza citata

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Ord. n. 2377-2025 sez. 2 CC - 23/12/2025
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - LUIGI AGOSTINACCHIO GIUSEPPE SGADARI - Relatore - GIOVANNI ARIOLLI FRANCESCO FLORIT Ord. n.2377-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 40941/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1) CHRIF HOUSSAM, nato in MAROCCO il 15/04/2003;

2) BAN HINE HAMZA, nato il MAROCCO il 28/12/2002, avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, dolendosi della congruità della pena da loro stessi concordata. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4209/2026 Roma, lì, 02/02/2026 Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio in presenza di pena non illegale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Piero Messini D’Agostini