Sentenza — n. 4202/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che rileva in questa sede, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 19 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato Clemente Pasquale in relazione ai reati di lesione personale, minaccia e truffa di cui ai capi A, 2 e 3 della imputazione dei procedimenti riuniti ivi indicati, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili che la sentenza di primo grado aveva adottato in favore di Clemente Giuseppina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4202/2026 — snpen · Corte di Cassazione: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4202/2026 Roma, lì, 02/02/2026 2. Ricorre per cassazione la parte civile Giuseppina Clemente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nonostante la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, condannato l’imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile e richieste attraverso la partecipazione al giudizio di appello e il deposito delle conclusioni corredate da nota spese.
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PDFBox: 2352-2025 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - LUIGI AGOSTINACCHIO GIUSEPPE SGADARI - Relatore - GIOVANNI ARIOLLI FRANCESCO FLORIT Sent. n. 2352-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 31504/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GIUSEPPINA, nata a VIBO VALENTIA il 28/09/1967, parte civile nel procedimento a carico di: CLEMENTE PASQUALE, nato a BAGNARA CALABRA il 25/07/1961, avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle spese in favore delle parti civili, con rinvio per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che rileva in questa sede, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 19 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato Clemente Pasquale in relazione ai reati di lesione personale, minaccia e truffa di cui ai capi A, 2 e 3 della imputazione dei procedimenti riuniti ivi indicati, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili che la sentenza di primo grado aveva adottato in favore di Clemente Giuseppina.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4202/2026 Roma, lì, 02/02/2026 2. Ricorre per cassazione la parte civile Giuseppina Clemente, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nonostante la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, condannato l’imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile e richieste attraverso la partecipazione al giudizio di appello e il deposito delle conclusioni corredate da nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1. L’imputato, condannato nel giudizio di primo grado, ha beneficiato, nel processo di appello, di una sentenza di non doversi procedere perché i reati di cui in premessa si erano estinti per prescrizione. La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili in favore di Clemente Giuseppina, odierna ricorrente, che era stata presente nel processo di appello ed aveva presentato conclusioni e nota spese. Nel confermare le statuizioni civili, la sentenza impugnata non ha provveduto sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile.
2. Tanto premesso, l’imputato avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, in quanto la declaratoria di prescrizione dei reati non interferiva con la posizione della ricorrente, vittoriosa nel giudizio di appello quanto alle sue pretese, come, del resto, si deduce dalla conferma operata in sentenza delle statuizioni a suo vantaggio e dalla motivazione della Corte di appello in ordine al verificarsi dei fatti e delle condotte commesse dall’imputato. Si rammenti, in proposito, che, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, Cimmino, Rv. 282441-01).
La sentenza va, pertanto, annullata ed il giudice del rinvio dovrà provvedere, dopo opportuno vaglio del merito delle pretese, alla liquidazione delle spese in favore della parte civile ricorrente. In relazione all'individuazione del giudice del rinvio, si richiama il tenore di precedenti pronunce di legittimità che il Collegio condivide, secondo le quali, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice" (Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016, Pellegrino, Rv. 267624-01;
Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha omesso del tutto di provvedere, sicché il rinvio deve essere effettuato al giudice penale. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Piero Messini D’Agostini