Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to waived grounds and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the appellant had waived all substantive arguments except for the sentencing rationale. The appellant argued the appellate court failed to justify the sentence's proportionality, yet the court held that since the appellant renounced all other appeal grounds, they could not contest the agreed-upon sentencing parameters. Consequently, the court determined that the appeal raised issues already settled by the parties' prior agreement, rendering the request legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are limited to defects regarding the parties' consent, prosecutor's agreement, or illegal penalties; arguments concerning the proportionality of a sentence agreed upon by the parties are inadmissible as they fall under the res judicata of the settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 94/2026 GIUSEPPE SGADARI CC - 13/01/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 42174/2025 FRANCESCO FLORIT DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romano Nicola, nato a Gragnano (NA) il 23/01/1974 avverso la sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone; procedimento trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 4 dicembre 2024, ha rideterminato la pena applicata a Nicola Romano in anni tre di reclusione, previa esclusione della recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche.
2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello. Si deduce che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge per la omessa motivazione in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3963/2026 Roma, lì, 30/01/2026 relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla gravità del fatto che della personalità dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01). Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misura della pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessità di motivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena.
È conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sulla congruità della pena, visto che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da egli stessi concordato. Va evidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione - è quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati.
Da qui l'inammissibilità dei motivi in esame, in quanto sollevano questioni sulle quali si è oramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577- 01, in motivazione).
4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO