Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3961/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls probation order due to lack of social danger assessment in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3961/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the probation order portion of a plea bargain sentence against Giacomo Lo Surdo for lack of reasoning. The lower court imposed a three-year supervised liberty measure without explicitly assessing the defendant's social danger, which was not part of the parties' agreement. The Court ruled that judges must explicitly verify and motivate social danger even in plea bargains, ordering a retrial on this specific measure while confirming the main sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 417 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The judge of first instance must explicitly verify and motivate the social danger of the convicted person when applying a security measure like supervised liberty, even in plea bargain proceedings where the measure was not agreed upon by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing supervised liberty measure social danger assessment lack of reasoning partial annulment Italian criminal procedure security measures misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 417 cod. pen.
633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione - ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di Giacomo Lo Surdo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett.
Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
All’annullamento parziale della sentenza impugnata consegue, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della stessa quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti dell’imputato.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di Giacomo Lo Surdo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
articolo 416-bis cod. pen
di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen.
art. 629 cod. pen
e a due reati di cui all’art. 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod.
articolo 417 cod. pen
Con la medesima sentenza, Giacomo Lo Surdo veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e gli veniva applicata, ai sensi dell'articolo 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
art. 417 cod. pen
633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione - ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023
pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024
Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024, Romaniello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 77/2026 GIUSEPPE SGADARI CC - 13/01/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 35584/2025 FRANCESCO FLORIT DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Surdo Giacomo, nato a Torino il 23/04/1973 rappresentato ed assistito dall’avv. Domenico Peila - di fiducia avverso la sentenza del 09/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di Giacomo Lo Surdo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. e a due reati di cui all’art. 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., commessi in Moncalieri in data 7 giugno 2024 e in Torino nel giugno 2024, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3961/2026 Roma, lì, 30/01/2026 ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 23 giugno 2015, irrevocabile l'8 settembre 2015.

Con la medesima sentenza, Giacomo Lo Surdo veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e gli veniva applicata, ai sensi dell'articolo 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. limitatamente all'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, per difetto di motivazione sul punto e non risultando oggetto dell’accordo delle parti nella richiesta di applicazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati.

2. La misura di sicurezza della libertà vigilata è stata disposta con la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., senza che abbia formato oggetto dell'accordo delle parti e senza che il giudice abbia motivato sul punto. 2.1. La Corte ha chiarito in proposito che il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento" - se la misura di sicurezza, prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione alla entità della pena irrogata è rimasta estranea all'accordo sulla pena - la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell'adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 2.2. Per quanto riguarda i presupposti giustificativi della misura di sicurezza dei quali il giudice di merito deve dare conto nella motivazione, quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato affermato che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione - ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen. - può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810-01; si veda anche:

Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024, Romaniello, Rv. 286430-01). 2.3. La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Torino, che l'ha pronunciata, in diversa composizione.

3. All’annullamento parziale della sentenza impugnata consegue, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della stessa quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti dell’imputato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti di Lo Surdo Giacomo. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO