Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of party request for alternative penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed with grounds not permitted by law. The appellant argued that the appellate court failed to consider alternative penalties and did not explain why acquittal grounds did not apply. The court rejected these claims, ruling that judges cannot substitute detention with alternative sanctions without an explicit party request and that second-instance judges need not justify acquittal grounds when the defendant waives appeal reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In a plea agreement at the appellate level, the judge cannot substitute detention with alternative sanctions absent an explicit party request, and need not justify the non-existence of acquittal grounds when the defendant renounces appeal reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 97/2026 GIUSEPPE SGADARI CC - 13/01/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 42278/2025 FRANCESCO FLORIT DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giordano Floriana, nata a Napoli il 25/02/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone; procedimento trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputata rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 30 settembre 2021, ha rideterminato la pena applicata a Floriana Giordano per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 112 cod. pen. e 628 cod. pen. in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, concessa la attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 16 aprile 2024.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce cumulativamente tutti i vizi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in esame l’applicabilità delle pene sostitutive, pur ricorrendone in astratto i presupposti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3959/2026 Roma, lì, 30/01/2026 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per avere ommesso la Corte di appello di motivare sulla non ricorrenza dei presupposti per pronunciare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti, che nel caso in esame non vi è stata (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).
6. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (nello stesso senso, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01;
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).
7. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO