Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's plea bargain sentence due to lack of concrete interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued that the appellate court improperly granted generic mitigating circumstances, but the Court found these were actually conceded in the lower judgment. Consequently, the Court ruled that no concrete legal interest existed to challenge a sentence that had already been modified in the appellant's favor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the appellant has already waived all grounds for appeal except those regarding mitigating circumstances that were subsequently granted, as no concrete interest remains.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 93/2026 GIUSEPPE SGADARI CC - 13/01/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 42098/2025 FRANCESCO FLORIT DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Troise Francesco, nato a Napoli, il 19/12/1990 avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone; procedimento trattato con il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alle circostanze attenuanti generiche ed alla continuazione, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2024, ha applicato a Francesco Troise la pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per i reati di cui agli articoli 628, primo comma e terzo comma, n. 1 cod. pen. e di cui agli articoli 56 cod. pen. e 493-ter cod. pen., commessi ai danni di Valeria Saldarelli, riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2024, irrevocabile il 28 giugno 2024, e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3957/2026 Roma, lì, 30/01/2026 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. a causa della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa insufficiente o carente motivazione della sentenza della Corte di appello ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Inammissibile, per carenza di interesse, è il primo motivo di ricorso. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01;
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01). Nella fattispecie, si deduce che la Corte di appello non avrebbe immotivatamente concesso le circostanze attenuanti generiche, mentre, invece, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, tali attenuanti sono state concesse, con la conseguenza che non sussiste alcun concreto interesse all’impugnazione da parte del ricorrente.
6. Quanto al secondo motivo, parimenti inammissibile, si richiama quanto affermato dalla Corte, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ovvero che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01;
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853- 01).
7. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO