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Sentenza — n. 3857/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding bail revocation in extortion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3857/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that new evidence, including a discovered invoice and a forensic phone analysis, proved he was merely recovering a debt rather than committing extortion against his friends. The court rejected this, ruling that the clear evidence of violence and threats against third parties established the crime of extortion regardless of the underlying financial dispute.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically where the existence of violence and threats against third parties unequivocally establishes the crime of extortion, precluding a claim of merely exercising one's rights.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility bail revocation appeal extortion crime definition third party victim manifestly unfounded grounds estorsione minaccia nel diritto penale traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Raffaele Bonsignore, Benedetto Antonio Bacchi, affidato a un unico motivo, il quale è articolato in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 125 c.p.p.
Art. 191 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 273 c.p.p.
Art. 291 c.p.p.
Art. 292 c.p.p.
Art. 309 c.p.p.
Art. 393 c.p.p.
Art. 629 c.p.p.
Art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.
393 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto
Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri
272017-01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BACCHI BENEDETTO ANTONIO, nato a Palermo il 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. RAFFAELE BONSIGNORE, in difesa di Bacchi Benedetto Antonio, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da Benedetto Antonio Bacchi contro l'ordinanza del 09/06/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta dello stesso Bacchi di revocare la misura della custodia cautelare in carcere che gli era stata applicata dal suddetto G.i.p. con ordinanza del 13/02/2025 per essere Benedetto Antonio Bacchi gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata e aggravata in concorso (con Giuseppe Valgellini, Salvatore Minore e un altro soggetto allo stato ignoto) ai danni dei fratelli Rosario Moscatello e Giuseppe Moscatello di cui al capo 21 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Antonio Maltese e avv. Raffaele Bonsignore, Benedetto Antonio Bacchi, affidato a un unico motivo, il quale è articolato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 191, 192, 273, 291, 292, commi 2, lett. c-bis), e 2-ter, e 309 dello stesso codice, e agli artt. 393 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. Il ricorrente espone che, con la richiesta di revoca della misura cautelare, aveva prospettato gli elementi nuovi, idonei a modificare il quadro indiziario, costituiti:

a) dalla ritrovata fattura n. 1/2016 che era stata emessa da MC International, con sede a Montecarlo, di cui era legale rappresentante Mario Ciaccia, nei confronti di Phoenix International Ltd, di cui egli Bacchi era amministratore di fatto, la quale era relativa a «una ingente somma» per una consulenza che non era stata «mai fatta» riguardante «la sanatoria scadente in data 31/01/2016»;

b) dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso. Tali nuovi elementi avrebbero confermato quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo interrogatorio di garanza, provando le ragioni creditorie che egli vantava nei confronti del suddetto Mario Ciaccia - e non, come indicato nel capo d'imputazione provvisoria, nei confronti di Rosario Moscatello e Giuseppe Moscatello, i quali erano «suoi amici di vecchia data» -, e riscontrato quanto era stato dichiarato dagli stessi Rosario Moscatello e Giuseppe Moscatello in sede di investigazioni difensive.

Il ricorrente espone altresì che, nel giudizio di appello, su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa, erano stati acquisiti sia gli interrogatori che erano stati resi al pubblico ministero da Rosario Moscatello e da Giuseppe Moscatello, sia le sommarie informazioni che era stare rese da Mario Ciaccia. Ciò nonostante, tali elementi, i quali avrebbero «confermat[o] la tesi dell'indagato», «non sono neppure citati nell'ordinanza» impugnata. Tanto esposto, il Bacchi deduce che, con il proprio appello, aveva ribadito che la fattura indicata comprovava che «il destinatario della richiesta di restituzione non erano stati mai i fratelli Moscatello (così come indicato nella contestazione [...]), ma Mario Ciaccia che aveva ricevuto, in qualità di legale rappresentante della MC Internazionale con sede a Montecarlo, dalla Phoenix International Ltd una ingente somma per una "consulenza" (mai fatta) in relazione alla sanatoria scadente in data 31/01/2016 (poi non ottenuta)».Ciò dedotto, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità dell'argomentazione del Tribunale di Palermo secondo cui «è fuori discussione che il Bacchi abbia agito per ottenere per sé le somme richieste al Ciaccia senza alcun coinvolgimento della società (supposta) creditrice», atteso che tale argomentazione non terrebbe conto del fatto che, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato che la legittimità della sua pretesa nei confronti del Ciaccia trovava «conferma nell'operazione denominata Game Over (proc. 22264/2013 rgnr) nella quale al Bacchi (che è stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile) è stato attribuito il ruolo di dominus delle società di diritto maltese quali la Betsolution4you e la Phoenix Ltd»; con la conseguenza che quest'ultima società era «riconducibile - stando all'Accusa nel procedimento già pendente nei confronti di Bacchi - a quest'ultimo».

Il nuovo elemento costituito dall'indicata fattura inciderebbe pertanto sulla qualificazione giuridica del fatto, «in quanto la pretesa dell'indagato - nella qualità di amministratore di fatto della società Phoenix (restituzione di una somma di denaro ricevuta per porre in essere una consulenza mai effettuata) - è certamente azionabile in giudizio». Quanto all'altro elemento nuovo costituito dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso, il ricorrente deduce che lo stesso «evidenziava i rapporti amicali tra il Bacchi e i pretesi estorti (i fratelli Moscatello), incompatibili con le asserite minacce fatte loro pervenire tramite Minore, e confermava (rectius: riscontrava) quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e dai Moscatello, dapprima ai difensori e poi al Pubblico Ministero».

3. L'unico motivo è manifestamente infondato. 3.1. Cominciando, in ordine logico, dal secondo profilo di esso, il quale attiene all'elemento della perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare del Bacchi, la manifesta infondatezza del motivo discende dall'assoluta logicità dell'argomentazione che è stata spesa dal Tribunale di Palermo secondo cui il contenuto dei messaggi, risultati dalla suddetta perizia fonica, che erano stati scambiati dal Bacchi con i fratelli Rosario e Giuseppe Moscatello, non escludeva la sussistenza di un'estorsione, atteso che le violenze e le minacce che erano state commesse, mercé anche l'intervento di Giuseppe Valgellini e dell'esecutore materiale delle stesse Salvatore Minore, risultavano pienamente acclarate sulla base del contenuto delle intercettazioni, il quale era già stato ampiamente illustrato nell'ordinanza "genetica". 3.2.

Quanto al primo profilo del motivo, che attiene all'altro elemento della ritrovata fattura che era stata emessa da MC International, riconducibile a Mario Ciaccia, nei confronti di Phoenix International Ltd, di cui il Bacchi sarebbe stato amministratore di fatto, si deve osservare che la manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, anche a volere assumere come valida la prospettazione dello stesso Bacchi di avere agito, quale amministratore di fatto di Phoenix International Ltd, per recuperare un credito che era vantato da tale società nei confronti del Ciaccia, resta il fatto che la violenza e la minaccia risultano essere state esercitate nei confronti non del Ciaccia, cioè del titolare del rapporto obbligatorio, ma di terzi estranei allo stesso rapporto, il che comporta la configurabilità del reato di estorsione e non del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Ciò è stato, ormai da tempo, chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Filardo" (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), con la quale le Sezioni unite hanno affermato che «è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere [...], poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria» (punto 10.5.2., pagg. 22-23.

In precedenza, tra le tante: Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017-01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01).

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancel