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Sentenza — n. 3852/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled inadmissible per lack of procedural standing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3852/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request for review on January 5, 2026. The appellant had challenged a lower court's rejection of her request for a retrial regarding her pre-trial detention linked to organized crime charges. The court dismissed the case based solely on the procedural defect of the withdrawal, ordering the appellant to pay fines and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request for review before the court's decision, resulting in the condemnation of the appellant for procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural defect court costs pre-trial detention organized crime charges retrial request partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.
art. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
e dell'art. 416-bis cod. pen., e la mancanza o la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 275 cod. proc. pen
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUNA ANTONIETTA, nata a Nocera Inferiore il 17/04/1982 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/10/2025, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da Antonietta Luna contro l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti della stessa Luna, la misura della custodia cautelare in carcere per essere ella gravemente indiziata del delitto di partecipazione all'associazione camorristica clan "Fezza-De Vivo", operante in Pagani e in altri comuni dell'agro nocerino- sarnese. Clan che, dopo l'esecuzione, nel dicembre del 2022, delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei suoi promotori e capi, tra i quali il marito della sig.ra Luna Vincenzo Confessore, dal marzo del 2023 si era riorganizzato.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Teresa Sorrentino, Antonietta Luna, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., e la mancanza o la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di riqualificazione della sua condotta come concorso esterno nell'associazione camorristica. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla «permanenza della pericolosità».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, atto datato 05/01/2026, a firma della ricorrente Antonietta Luna. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.