Cassation Court dismisses appeals regarding denial of generic mitigating circumstances due to lack of positive personality elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by four defendants against the Second Instance Court of Naples. The defendants argued that generic mitigating circumstances should have been granted based on the absence of negative personality elements and their request for summary proceedings. The court ruled that such circumstances require positive elements of personality, which were absent, and that requesting summary proceedings does not constitute a positive element for mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 c.p.; Art. 53 c.p.: Generic mitigating circumstances require positive elements of personality, not merely the absence of negative ones, and the request for summary proceedings does not constitute such positive elements.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONICA GAETANO, nato a Caserta il 23/02/2000 PICCOLO AGOSTINO, nato a Caserta il 19/10/1980 SORBO OTTAVIO ANTONIO, nato a Marcianise il 17/08/1966 REGINO PASQUALE, nato a Caserta il 18/11/1982 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, la quale ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita l'Avv.
GIULIA LO RE, nella qualità di sostituta dell'Avv. MATTEO MORIGGI, in difesa della parte civile Siciliano Paolo, la quale si è riportata alle conclusioni scritte, con nota delle spese, depositate dall'Avv. MORIGGI; udita l'Avv. LUDOVICA CARUSO, nella qualità di sostituta dell'Avv. GIUSEPPE TESSITORE, in difesa di Piccolo Agostino, la quale si è riportata ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. FRANCESCO LIGUORI, in difesa di Monica Gaetano, il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. GIUSEPPE STELLATO, in difesa di Sorbo Ottavio Antonio, il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv.
PASQUALE BARBATO, anch'egli in difesa di Monica Gaetano, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, associandosi alle conclusioni dell'Avv. STELLATO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/01/2025, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza del 21/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato:
a) quanto all'imputato Gaetano Monica, ne confermava la condanna alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: a.1) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Raffaele Mezzacapo di cui al capo 2) dell'imputazione; a.2) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Gaetano Viciglione, nei cui confronti si è proceduto separatamente) ai danni di Carmine Zarrillo di cui al capo 3) dell'imputazione; a.3) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force calibro 9x21 con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "3" dell'imputazione) in concorso di cui al capo 4) dell'imputazione; a.4) danneggiamento pluriaggravato (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "3" dell'imputazione) in concorso (con Agostino Piccolo, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Gaetano Viciglione, nei cui confronti si è proceduto separatamente) di cui al capo 5) dell'imputazione; a.5) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Arcangelo Tartaglione di cui al capo 6) dell'imputazione; a.6) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force calibro 9x21 con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "6" dell'imputazione) in concorso di cui al capo 7) dell'imputazione;a.7) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Ottavio Antonio Sorbo) ai danni di Pasquale Sparaco di cui al capo 8) dell'imputazione; a.8) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Lazzaro Barbato di cui al capo 10) dell'imputazione; a.9) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari dell'impresa di onoranze funebri Cerreto Felice & Raffaele s.r.l. di cui al capo 11) dell'imputazione; a.10) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei soci dell'impresa Service San Michele s.r.l. di cui al capo 12) dell'imputazione; a.11) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l. di cui al capo 13) dell'imputazione; a.12) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Paolo Siciliano di cui al capo 15) dell'imputazione; a.13) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Giuseppe Micaletti di cui al capo 16) dell'imputazione; a.14) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Massimo Golino di cui al capo 17) dell'imputazione;
b) quanto all'imputato Agostino Piccolo: b.1) ne confermava la condanna per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: b.1.1) direzione e organizzazione dell'associazione camorristica denominata "clan Piccolo-Letizia" pluriaggravata di cui al capo 1) dell'imputazione; b.1.2) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Raffaele Mezzacapo di cui al capo 2) dell'imputazione; b.1.3) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Gaetano Viciglione, nei cui confronti si è proceduto separatamente) ai danni di Carmine Zarrillo di cui al capo 3) dell'imputazione;
I b.1.4) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force calibro 9x21 con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "3" dell'imputazione) in concorso di cui al capo 4) dell'imputazione; b.1.5) danneggiamento pluriaggravato (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "3" dell'imputazione) in concorso (con Gaetano Monica, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Gaetano Viciglione, nei cui confronti si è proceduto separatamente) di cui al capo 5) dell'imputazione; b.1.6) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Arcangelo Tartaglione di cui al capo 6) dell'imputazione; b.1.7) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force calibro 9x21 con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall'essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo "6" dell'imputazione) in concorso di cui al capo 7) dell'imputazione; b.1.8) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica, con il successivamente deceduto Francesco Piccolo e con Ottavio Antonio Sorbo) ai danni di Pasquale Sparaco di cui al capo 8) dell'imputazione; b.1.9) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Lazzaro Barbato di cui al capo 10) dell'imputazione; b.1.10) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari dell'impresa di onoranze funebri Cerreto Felice & Raffaele s.r.l. di cui al capo 11) dell'imputazione; b.1.11) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei soci dell'impresa Service San Michele s.r.l. di cui al capo 12) dell'imputazione; b.1.12) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l. di cui al capo 13) dell'imputazione; b.2) ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., non soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, e da concedere «nella massima estensione», nonché concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in otto anni di reclusione ed C 5.400,00 di multa la pena irrogata per gli indicati reati;
c) quanto all'imputato Ottavio Antonio Sorbo, ne confermava la condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Agostino Piccolo, con Gaetano Monica e con il successivamente deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Pasquale Sparaco di cui al capo 8) dell'imputazione;
d) quanto all'imputato Pasquale Regino, ne confermava la condanna alla pena di otto anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il reato di estorsione continuata e aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con Salvatore Letizia) ai danni di Pasquale Sparaco di cui al capo 9) dell'imputazione.
2. Avverso tale sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, Gaetano Monica, Agostino Piccolo, Ottavio Antonio Sorbo e Pasquale Regino.
3. Il ricorso di Gaetano Monica, a firma dell'avv. Francesco Liguori, è affidato a tre motivi. 3.1. Quanto al primo motivo, che è privo sia di numerazione sia di titolo e che si deve ritenere sviluppato nelle pagine da 1 a 14 del ricorso, il ricorrente denuncia in premessa che i giudici del merito avrebbero ritenuto provato il suo concorso in tutti i reati a lui contestati «anche quando non vi sono prove chiare sulla partecipazione del Monica all'attività posta in essere, in maniera esclusiva dal suo coimputato Piccolo», e rappresenta che «la questione giuridicamente più rilevante è quella relativa all'idoneità attribuita, in diversi casi, a quelli che vengono, pacificamente, ritenuti atti preparatori».
Ciò premesso, il ricorrente sviluppa le seguenti considerazioni relativamente ai reati di cui ai seguenti capi d'imputazione. 3.1.1. Quanto al reato di cui al capo 2), il Monica contesta che sarebbe «palese il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione» e che i «Giudici di merito [...] anticipano eccessivamente la soglia della punibilità [...] e danno per scontati fatti». Rappresenta che: a) «come si evince dalla lettura della motivazione, [...] i due avventori (rectius: il solo Piccolo) si erano limitati a dire di venire a nome di Agostino, senza ulteriori specificazioni, e da ciò è stato dedotto [...] che il riferimento fosse, chiaramente, al Piccolo Agostino, presunto reggente del clan»; b) «è pacifico che i due erano convinti di non trovarsi al cospetto del titolare ma, secondo i giudici della Corte d'Appello la richiesta di "non mi potete dare niente adesso, ditemi quando posso passare", alla quale non è stato dato alcun seguito [...], sarebbe qualificabile come richiesta, chiaramente, estorsiva!»; c) «[v]iene, inoltre, valorizzato, al fine di conferire idoneità, ex art. 56 c.p., alle intercettazioni captate, nell'ambito delle quali il Piccolo ordinerebbe al Monica di andare a sparare nel portone del negoziante.
Cosa che non è mai avvenuta». Sarebbe, pertanto, «evidente [...] che, sia in considerazione del fatto che i due imputati non hanno mai avuto contezza di essersi rivolti al titolare e, dunque, alla vittima dell'estorsione, sia in considerazione del fatto che non sono stati presi ulteriori contatti con la P.O., anche, questi atti possono essere qualificati come preparatori e deve ritenersi che, in quanto tali, essi non siano punibili». I giudici della Corte d'appello di Napoli si sarebbero inoltre limitati ad affermare che egli aveva «preso personalmente parte a tutte le sue fasi» (secondo capoverso della pag. 20 della sentenza impugnata), «senza specificare quali e, soprattutto, senza tenere in alcuna considerazione un dato costante [...] evidenziato, anche, dal Giudice di prime cure che aveva chiaramente affermato che l'attuale imputato era "alle prime esecuzioni di ordini e senza un ruolo definito, se non quello di spalla, senza concretizzazione di pensiero" (Cfr. pag. 191)». 3.1.2.
Quanto ai reati di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, il Monica contesta che, anche in questo caso, sarebbe «palese il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione». Con riguardo al reato di cui al capo 6), rappresenta che: a) «non viene registrata alcuna conversazione indiziante, la P.O. non solo ha negato di aver ricevuto richieste estorsive ma ha chiarito e documentato che il Piccolo, già in passato, aveva noleggiato auto, pagandole»;
b) sarebbe «totalmente mancante [...] la logicità della motivazione relativa al contributo che avrebbe prestato il Monica», atteso che «[e]gli avrebbe partecipato, solo, perché il Piccolo, quando (secondo la ricostruzione ritenuta più verosimile) scende dall'auto, senza portare con sé il telefono, non si registrano altre conversazioni e, dunque, anche il Monica sarebbe sceso»;
c) i «commenti postumi, certamente, non danno certezza della partecipazione del ricorrente». Con riguardo al reato di cui al capo 7), rappresenta che:
a) l'arma «non è stata sequestrata, in quella circostanza, né ci sono altri elementi dai quali desumere che essa fosse [...] un'arma vera, anziché un'arma giocattolo»;
b) la tesi della Corte d'appello di Napoli secondo cui si sarebbe trattato della stessa arma sequestrata a Francesco Piccolo alcuni giorni dopo costituirebbe, «al più, un'ipotesi investigativa e, non certo, una prova idonea [...] a raggiungere la soglia della certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio». 3.1.3. Quanto al reato di cui al capo 8) dell'imputazione, il Monica contesta la sua responsabilità sarebbe stata ritenuta «in base ad un evidentissimo e clamoroso errore sulla prova». Rappresenta che: a) «il fatto che, come riportato in sentenza, il Monica abbia riferito al complice che la P.O., in passato (e, probabilmente, ancora, all'epoca) era stato disponibile a pagare al clan Piccolo, non può essere ritenuto un contributo rilevante»; b) «il fatto di aver percepito parte (300 euro) di rateo estorsivo sarebbe, eventualmente, solo un post factum»;
c) posto che sarebbe «decisivo» il fatto che egli «presenziava, armato, all'incontro con l'imprenditore» (secondo capoverso della pag. 24 della sentenza impugnata), «[i]n realtà non è assolutamente revocabile in dubbio che il Monica non ha mai presenziato a tale incontro», atteso che sarebbe «certo» che il «Piccolo [...] si è recato da solo a parlare con lo Sparaco»; d) «è proprio l'imprenditore [cioè lo Sparaco] che "minaccia" di informarsi del fatto che il suo interlocutore fosse collegato davvero al clan». 3.1.4. Quanto al reato di cui al capo 10) dell'imputazione, il Monica contesta che i giudici del merito avrebbero «punito l'intenzione degli due più che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un'estorsione».
Il ricorrente premette che: il 14/10/2019, si era presentato alla moglie dell'imprenditore Lazzaro Barbato (Carmina Marcoccio) «chiedendole di fare presentare, si badi, "entro mezz'ora", il marito al cospetto del Piccolo che "voleva salutarlo"»; poiché tale invito era stato ignorato, «una settimana dopo (il 21/10/2019) le intercettazioni rivelano un nuovo accesso del Monica, presso il negozio La Voliera, "al fine di indurre Barbato a presentarsi immediatamente presso la concessionaria Blue car al cospetto di Piccolo Agostino"». Ciò esposto, il Monica rappresenta che, «nonostante le intercettazioni hanno consentito di accertare ogni attività realizzata [...] dal Piccolo», «non si registra alcun ulteriore contatto tra potenziale vittima e potenziali estortori».
Lamenta perciò che, ancorché non sia «stata mai avanzata alcuna richiesta estorsiva, per il semplice fatto che non vi è stato alcun contatto con la potenziale P.0.», la Corte d'appello, ciò nonostante, ha ritenuto che i fatti configurassero un tentativo punibile «e non gli atti preparatori o, al più, un'ipotesi di desistenza». Inoltre:
a) il «fatto che il nome della potenziale vittima era contenuto in un elenco di soggetti che, già in passato, erano stati disponibili verso il clan» sarebbe «insignificant[e]»;
b) l'affermazione della Corte d'appello di Napoli secondo cui i coniugi Barbato/Marcoccio avevano «negato, [...] contro ogni evidenza, qualsivoglia approccio da parte di esponenti del clan Piccolo-Letizia presso i loro esercizi commerciali» (primo capoverso della pag. 25 della sentenza impugnata) sarebbe frutto di un travisamento della prova, atteso che «da tali affermazioni l'unica certezza che potrebbe ricavarsi è il fatto che i due (in realtà, solo la moglie) non hanno mai avuto la percezione che il Monica fosse un emissario del clan».3.1.5.
Quanto al reato di cui al capo 11) dell'imputazione, sarebbe «ancora più evidente [...] il vizio della motivazione». Il Monica rappresenta che: a) «[i]n questo caso, addirittura, si verifica, in maniera del tutto casuale, un incontro tra i due soliti soggetti ed un dipendente della ditta Cerreto»; b) «[cni sua iniziativa, il Piccolo chiede al suo interlocutore di riferire al suo titolare di recarsi a colloquio con lui»»; c) «il titolare non prende minimamente in considerazione di accogliere l'invito, tanto è vero che il Cerreto Angelo neppure riferisce nulla al cugino Gaetano, contitolare della medesima impresa, che, infatti, apprende della vicenda solo quando viene convocato e afferma di aver saputo che la richiesta non avrebbe avuto alcun seguito poiché: "qualche giorno dopo, gli autori di questa richiesta erano stati arrestati"».
A tale proposito, il ricorrente precisa che ad essere arrestato era stato il solo Francesco Piccolo, ciò che rileverebbe «non solo [...] in relazione al contributo, effettivamente, prestato a quelli che sono atti preparatori non certo ad un tentativo di estorsione ma, anche, sotto il profilo della desistenza». Infatti, posto che, «[a]nche in questo caso, non è stata neppure formulata una richiesta al destinatario del potenziale progetto criminoso», sarebbe «del tutto evidente, dunque, che tra il primo approccio con il dipendente ed il successivo contatto che non c'è mai stato, gli imputati avrebbero potuto cambiare idea e non avanzare alcuna richiesta o, in ogni caso, decidere di desistere per qualsiasi altro motivo.
Ad esempio, perché i titolari della ditta già continuavano a pagare i reali esponenti della cosca». La motivazione della sentenza impugnata non conterrebbe comunque «alcun riferimento al contributo causale che avrebbe fornito il Monica, atteso che, come si è detto, si è trattato di un incontro occasionale con il dipendente della ditta e il Piccolo, di sua iniziativa, non programmata, ha deciso di chiedere al suo interlocutore di riportare il suo messaggio al titolare». 3.1.6. Quanto al reato di cui al capo 12) dell'imputazione, il Monica contesta che, «[a]nche in questo caso», «la condotta del duo Piccolo/Monica deve essere considerata inidonea alla corretta qualificazione del tentativo punibile».
Rappresenta in proposito che, «[a]nche in questo caso»: a) «il Piccolo si limita ad intimare al Coppola di far recare il titolare al suo cospetto»; b) «tuttavia, non ha avuto il minimo successo ed è stato, decisamente, ignorato!»; c) «il contributo del Monica è del tutto inesistente o esiziale [sic]». Inoltre, «[n]on è stato possibile neppure avanzare una vera e propria richiesta estorsiva, in considerazione del fatto che non vi è stato alcun contatto tra i potenziali autori dell'estorsione ed il destinatario della richiesta». 3.1.7.
Quanto al reato di cui al capo 13) dell'imputazione, il Monica afferma che verrebbe in rilievo la «[m]edesima questione giuridica».Rappresenta che: a) [i]n questo caso, addirittura, i due improvvisati estorsori non riescono neppure a contattare, non il titolare, ma il capo servizio che, tra l'altro, è il cognato del presunto capo del clan de quo!»; b) «[ha motivazione dà il senso della determinazione dei due imputati: perché il Doppietta si recava sul posto di lavoro la mattina presto»; c) «[i]n ogni caso, viene avanzata ad un operaio la richiesta di riferire al Doppietta (e, dunque, neppure al titolare [...]), di recarsi a parlare con i rappresentanti dei Quaqquarone»; d) «[a]nche in questo caso, non vengono presi minimamente in considerazione, al punto che il Doppietta [...] neppure va a parlare con il cognato né riferisce al proprio titolare dell'approccio». 3.1.8.
Il Monica argomenta a questo punto che, con riguardo a tutti i capi d'imputazione di cui si è sin qui detto, «la questione di diritto che deve risolversi è relativa al fatto che nessuna richiesta estorsiva è mai, effettivamente, pervenuta al titolare dell'attività presa di mira e, di conseguenza, se gli atti posti in essere possano qualificarsi come preparatori o, nonostante tutto, possa ritenersi che essi abbiano raggiunto la soglia per qualificarli rilevanti, ex art. 56 c.p.». I giudici del merito, in particolare, «avrebbero dovuto dare conto delle ragioni per le quali, in ciascuno dei casi concreti, l'affidamento a un intermediario - dei cui rapporti con i destinatari delle richieste estorsive nulla è stato detto - del compito di consegnare a costoro le illecite richieste dovesse far ritenere, con valutazione ex ante, che il delitto programmato si sarebbe consumato salvo l'intervento di eventi in quel momento non prevedibili».
Inoltre, i giudici del merito non si sarebbero «mai posti, nonostante le sollecitazioni difensive, il problema di verificare se potessero ritenersi sussistenti i presupposti per la desistenza». 3.1.9. Quanto al reato di cui al capo 15) dell'imputazione, il ricorrente, dopo avere sottolineato la singolarità dovuta al fatto che Paolo Siciliano, vittima della tentata estorsione, sarebbe stato in seguito «tratto in arresto perché ritenuto prestanome dei Casalesi, per conto dei quali avrebbe gestito, anche, il supermercato oggetto della visita del duo Piccolo Monica», deduce che: a) «[n]on a caso, dunque, quando viene avvicinato dai due balordi, non gli concede la minima attenzione»; b) «[I]'atteggiamento del Piccolo non è mai minaccioso, anzi, addirittura, non viene formulata alcuna richiesta.
Solo, timidamente, viene richiesto un, non meglio specificato, regalo, futuro e, soprattutto, eventuale»;
c) dalle intercettazioni sarebbe emerso che Francesco Piccolo riteneva che «l'eventuale regalo che avrebbe ricevuto dal Siciliano [...] era una cosa solo sua». Si aggiunge che «le modalità del colloquio [che ebbe luogo in carcere tra Francesco Piccolo e la moglie Teresa Oliva], come riassunte nella sentenza impugnata, anche in questo caso, non raggiungono la soglia del tentativo punibile ma, soprattutto, le modalità di gestione della vicenda devono essere tenute in considerazione, al fine della valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p.». 3.1.10.
Quanto al reato dì cui al capo 16) dell'imputazione, il ricorrente, dopo avere premesso che era «stata registrata l'intenzione, anche, del Monica di chiedere un paio di scarpe anche per sé», e che tale «intenzione non si è mai realizzata», denuncia che, «[n]onostante ciò», egli è stato ritenuto «responsabile del concorso nell'estorsione, eventualmente, realizzata dal solo Piccolo, peraltro, per fini esclusivamente personali». La motivazione sarebbe «mancante, soprattutto, sotto il profilo del contributo che [egli] avrebbe fornito alla condotta, pacificamente posta in essere, esclusivamente dal Piccolo». 3.1.11.
Quanto al reato di cui al capo 17) dell'imputazione, sarebbero «evidenti vizi dell'errore sulla prova e di illogicità della motivazione». Dopo avere premesso che «i dialoghi captati [...] sono tutt'altro che chiari», il Monica lamenta anzitutto «un decisivo errore sulla prova». Dopo avere esposto che «si ritiene in sentenza che i due avrebbero incontrato il Golino, mentre ritornavano, a piedi, verso l'auto. In questo caso il Monica sarebbe stato, almeno, spettatore silente delle richieste, eventualmente, avanzate dal Piccolo», il ricorrente rappresenta che, «però, dal dialogo riportato a pag. 37 della sentenza impugnata», si evincerebbe che, «quando viene avvistata la P.O., i due si trovano già in auto».
Pertanto, «l'eventuale richiesta estorsiva, mai captata, peraltro, sarebbe stata avanzata dal solo Piccolo, senza che il Monica, da spettatore silente avesse potuto conferire alla minaccia maggiore efficacia, anche, con la sola sua presenza». Quanto alla lamentata illogicità della motivazione, essa emergerebbe dalla pag. 39 della sentenza impugnata «dove si afferma che sarebbe stata avanzata una richiesta di tangente per consentire la prosecuzione dei lavori che in realtà non è stata mai avanzata in questi termini e si fa discendere sia il tentativo di estorsione che, addirittura, il metodo mafioso dal fatto che la vittima è stata fermata in strada e dal fatto che gli è stata mostrata una foto che neppure è stato possibile verificare cosa riproducesse ma alla visione della quale la P.O. afferma: "Eh bei tempi quelli"!».
Da ciò la censura della motivazione anche «sotto il profilo della sussistenza della aggravante de quo». 3.2. Con il secondo motivo, il Monica deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il difetto della motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al suddetto art. 416-bis.1 cod. pen.Il ricorrente denuncia l'inesistenza della motivazione su tale punto, in quanto, come risulterebbe dal secondo e dal terzo capoverso della pag. 40 della sentenza impugnata, i giudici della Corte d'appello di Napoli si sarebbero «limitati a ribadire, apoditticamente, la sussistenza dell'aggravante». La Corte d'appello di Napoli avrebbe reso «una motivazione omnicomprensiva e, a dir poco, sintetica che, addirittura non specifica neppure in quali casi sia stato avvantaggiato il clan e in quali sia stato utilizzato un metodo mafioso».
Il Monica sottolinea che sarebbe «assolutamente pacifico che neppure un euro [...] delle misere somme ricavate (i diritti sono quasi tutti, solo, tentati) è stato conferito nei casse del clan o, quanto meno, ad un esponente del medesimo» e denuncia che, nella sentenza impugnata, sarebbe stato «valorizzato soltanto il contesto di commissione del reato, trasformando l'aggravante in una presunzione assoluta», laddove la motivazione avrebbe dovuto essere tanto più scrupolosa alla luce dell'affermazione del G.u.p. del Tribunale di Napoli secondo cui egli, «talvolta, rimane estraneo alle dinamiche organizzative determinate dai Piccolo» (secondo capoverso della pag. 38 della sentenza di primo grado). 3.3.
Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 e 62 -bis cod. pen. 3.3.1. Il ricorrente si duole anzitutto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che ciò sarebbe frutto di «una visione atomistica dei fatti» e dell'omessa considerazione della sua «condotta post delictum», della sua «giovanissima età», del «suo stato di incensuratezza» e del suo «comportamento processuale». Deduce in proposito che:
a) anche il capo del clan Agostino Piccolo, che era divenuto collaboratore di giustizia, aveva dichiarato che egli aveva commesso tutti i fatti per cui è processo nel brevissimo arco temporale di meno di tre mesi;
b) prima di essere arrestato in relazione agli stessi fatti, per oltre due anni, aveva lavorato, fino al momento, appunto, di tale arresto, come era stato documentato, e non meramente asserito, mediante la produzione delle relative buste paga;
c) una volta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per quasi tre anni, aveva sempre rispettato tutte le prescrizioni che gli erano state imposte;
d) fin dal momento del suo interrogatorio di garanzia, aveva «ammesso le proprie responsabilità» e tale ammissione non potrebbe «essere liquidata come fatto nella sentenza impugnata». Gli «evidenti segni di resipiscenza», che egli avrebbe dato anche prima di essere arrestato, avrebbero meritato «un riconoscimento» nella prospettiva del contenimento della pena in una misura adeguata ai fatti commessi e alla sua personalità e tale da consentirgli una possibilità di reinserimento sociale, «in un percorso che già aveva, decisamente, intrapreso» e che sarebbe vanificato da una lunga carcerazione. 3.3.2.
Il Monica formula poi alcune osservazioni in ordine alla circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione, rappresentando che sarebbe emerso che egli «si limitava ad accompagnare il complice, senza avere alcuna possibilità di influenzare le decisioni degli adulti che lo utilizzavano né, perfino, di interloquire con le potenziali vittime dei tentativi di estorsione», atteso che, come già ricordato, lo stesso del G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva affermato che egli, «talvolta, rimane estraneo alle dinamiche organizzative determinate dai Piccolo».
4. Il ricorso di Agostino Piccolo, a firma dell'avv. Giuseppe Tessitore, è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la «violazione di legge [...] in relazione all'81 e 133 c.p. (continuazione interna)». 4.1.1. Sotto un primo profilo, deduce che «il singolo aumento di pena [per i reati satellite], una volta ritenuto di concedere l'attenuante della collaborazione nella massima estensione, doveva essere ridotto in modo tale da consentire all'attenuante della collaborazione [...] di sortire i suoi effetti anche sui reati per i quali il Piccolo è stato condannato a titolo di continuazione con il reato associativo», atteso che «il riconoscimento della utilità delle propalazioni rese dal Piccolo, che gli hanno consentito di ottenere una ulteriore riduzione per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis 1 comma 3 c.p., riguarda non solo il reato posto come pena base ma anche i reati satelliti per i quali è stato condannato in continuazione». 4.1.2.
Sotto un secondo profilo, il Piccolo lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato gli aumenti di pena che ha irrogato per i reati satellite. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la «violazione di legge [...] in relazione all'art. 62 bis c.p.», con riguardo alla determinazione della misura della diminuzione di pena di sei mesi per le riconosciute circostanze attenuanti generiche. Il Piccolo lamenta che il riconoscimento di tali circostanze attenuanti in ragione della «frattura con l'ambiente criminale di riferimento» e della sua «incensuratezza» (primo periodo dell'ultimo capoverso della pag. 55 della sentenza impugnata), diversamente da come argomentato dalla Corte d'appello di Napoli, non poteva «trovare [...] una limitazione» nel fatto che il G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva erroneamente considerato violazione più grave l'estorsione di cui al capo 8) dell'imputazione anziché il reato di direzione e organizzazione di associazione camorristica di cui al capo 1) dell'imputazione, errore che, tra l'altro, non era stato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Pertanto, «se al Piccolo doveva essere applicata una riduzione di pena nel minimo e non in una misura più estesa, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, sicuramente non poteva essere motivata per i motivi indicati in sentenza».
5. Il ricorso di Ottavio Antonio Sorbo, a firma dell'avv. Pasquale Barbato e dell'avv. Giuseppe Stellato, è affidato a cinque motivi, i quali sono preceduti da un'ampia premessa (pagg. 1-5 del ricorso). 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione «in relazione agli artt. 110, 629 c.p., nonché art. 530 c.p.p.» e la «[c]ontraddittorietà ed illogicità della motivazione. Travisamento della prova» con riguardo all'affermazione della sua responsabilità per il reato di estorsione aggravata in concorso di cui al capo 8) dell'imputazione.
Dopo avere ribadito che, come già esposto nella premessa del ricorso, il suo intervento nella vicenda era avvenuto solo su richiesta della persona offesa Pasquale Sparaco, il Sorbo contesta anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Napoli secondo cui «Letizia Andrea continuava a ricevere la tangente versatagli da Sparaco Pasquale attraverso il Sorbo» (primo paragrafo della pag. 44 della sentenza impugnata), cioè «le somme versate in favore del Letizia Andrea per tre volte l'anno e nella misura di 2.500/3.000 euro l'anno» (così il ricorso).
Tale affermazione della Corte d'appello di Napoli sarebbe «del tutto apodittica» e frutto di un travisamento dei fatti e della prova, avendo la stessa Corte d'appello «attribuito al Sorbo una partecipazione ad una ordinaria attività estorsiva che, non solo non gli è mai stata contestata», atteso che del reato di cui al capo 9) erano imputati soltanto Salvatore Letizia e Pasquale Regino, «ma che non trova alcun appiglio negli atti processuali», in particolare, nelle intercettate conversazioni tra Francesco Piccolo e Gaetano Monica. Posto che, quindi, egli non era coinvolto «nelle attività estorsive globalmente intese in danno dello Sparaco Pasquale», la motivazione della Corte d'appello di Napoli, essendo fondata sul presupposto opposto, risulterebbe contraddittoria e illogica.
La Corte d'appello, infatti, «ritenendolo consapevole del versamento di somme estorsive con triplice cadenza annuale in favore del Letizia, gli attribuisce una consapevole volontà dì continuare ad agevolare il clan di riferimento, percependo anche la ulteriore somma richiesta, trattandosi di una condotta conforme e reiterativa di quelle ordinariamente ritenute da lui poste in essere per gli altri ratei estorsivi», laddove «il suo interessamento [...] fu solo collegato alla richiesta della persona offesa (e non ad altro)». In secondo luogo, anche l'affermazione della Corte d'appello di Napoli secondo cui egli «tratteneva, della somma di € 2.500,00 versata da Sparaco, l'importo di 1500 euro» (primo capoverso della pag. 46 della sentenza impugnata) sarebbe meramente assertiva e «priva di qualsiasi supporto probatorio e, dunque, motivazionale».
La giustificazione di tale affermazione fondata sulla «differenza tra quanto risulterebbe diviso tra i partecipanti [Francesco Piccolo e Gaetano Monica] e, quanto, di contro, versato dallo Sparaco» sarebbe «del tutto inconferente e, comunque, non di forza probante tale da reggere una motivazione di concorso nel reato» che «sia certa e non controversa». In terzo luogo, dopo avere esposto che, ai fini della sussistenza del concorso nell'estorsione, si sarebbe dovuta «dimostrare la esistenza di un accordo a monte o, quantomeno, di un'intesa raggiunta durante la fase dello svolgimento delle condotte in contestazione», e, in particolare, che «l'utilità percepita dal Sorbo fosse conseguenza di un riconosciuto compenso per la mediazione estorsiva da parte della persona offesa - e nella sostanziale consapevolezza da parte degli estorsori primari -», il ricorrente deduce che il fatto, per come è stato ricostruito dalla stessa Corte d'appello di Napoli, non corrisponderebbe a quanto sopra, atteso che egli «avrebbe locupletato indebitamente la somma in esame in maniera surrettizia ovvero fraudolenta, percependo dallo Sparaco più di quanto richiesto e più di quanto si sarebbero accontentati i richiedenti, senza far cenno alcuno a tale sua utilità a nessuna delle parti coinvolte nella vicenda».
Pertanto, la sua «condotta [...] andrebbe a porsi in termini di approfittamento della posizione, ma non certo in una condotta riconducibile allo schema tipico del meccanismo estorsivo». In quarto luogo, quanto all'«elemento psicologico» del reato, non vi sarebbe «chi non veda» come il suo intervento «non sia mai posto a tutela degli interessi del clan, ma lo stesso si inserisce all'interno di un rapporto di reciproca conoscenza con la persona offesa alla cui richiesta il ricorrente aderisce senza, però, condividere la richiesta estorsiva avanzata.
Dal punto di vista oggettivo, cioè, il Sorbo non opera nella direzione dell'arricchimento degli estorsori, ma esclusivamente nel verso della adesione alla richiesta dell'amico Sparaco che, in quel momento, vede nel ricorrente lo strumento per liberarsi da pressioni esterne». Se non è dubbio che egli, con la sua condotta, abbia consentito a Francesco Piccolo e a Gaetano Monica di ottenere quanto essi avevano richiesto alla persona offesa, sarebbe «altrettanto vero che detto risultato si pose in piena e concreta adesione alla volontà della persona offesa che il ricorrente assecondò, ma certo non contribuì né a determinare né tantomeno a rinforzare».
L'elemento psicologico del reato sarebbe stato «ricondotto alla mera materialità del fatto, senza individuare i profili concreti della [ricostruzione del coefficiente psicologico della condotta] che possa reggere un meccanismo di adesione e condivisione rispetto alle condotte estorsive poste in danno dello Sparaco». 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (primo comma) cod. pen. Dopo avere premesso che tale circostanza aggravante gli è stata attribuita nella sua declinazione agevolativa del clan "Piccolo-Letizia", il Sorbo contesta che la propria condotta non sarebbe «riconducibile allo schema agevolativo», in quanto egli «intervenne non per agevolare il clan, ma per aiutare l'amico Sparaco, e su sua richiesta»; al quale Sparaco la richiesta estorsiva, con la relativa «spendita della caratura mafiosa», era pervenuta già prima del suo intervento.
L'attribuita circostanza aggravante non troverebbe riscontro «soprattutto in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico della stessa», atteso che «le modalità dell'intervento del Sorbo si pongono come antitetiche rispetto alla esternazione di una condotta agevolativa per il clan, essendosi il ricorrente limitato ad assecondare una volontà chiaramente già espressa dalla persona offesa». La Corte d'appello di Napoli avrebbe «scarica[to] su Sorbo le richieste dei nuovi emissari del clan Piccolo/Letizia». Tuttavia, il suo intervento «si pose in termini autonomi e diversi in quanto non fu in alcun modo riconducibile ad una richiesta di essi nuovi emissari, bensì ad una perorazione avanzata nei suoi confronti della persona offesa, cui [...] il ricorrente non riuscì a sottrarsi».
Il fatto che la sua condotta sia stata compiuta «ex post» porterebbe a escludere, se non il concorso nell'estorsione, «almeno in termini soggettivi, l'aggravante mafiosa». 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento al combinato disposto dell'art. 629, secondo comma, e dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., e difetto di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite. Il Sorbo contesta che la sua condotta non fu realizzata «"in riunione con altri soggetti"» atteso che egli «si limitò ad interloquire con lo Sparaco, da solo e senza la contestuale presenza di altri soggetti».
Pertanto, «[s]e anche la richiesta iniziale venne avanzata nei confronti dello Sparaco da due persone, risulta tale segmento di condotta del tutto scisso e svincolato da quella successivamente realizzata dal Sorbo, non essendo possibile attribuire allo stesso una circostanza afferente ad un segmento di condotta al quale lo stesso è del tutto estraneo, oltre che fisicamente assente». Ne discende che «andava esclusa la detta aggravante a carico del Sorbo».5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 114 cod. pen.
Lamenta che, nonostante la richiesta di applicazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello, la Corte d'appello di Napoli avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto. 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Lamenta la mancanza della motivazione «sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti [generiche] in misura prevalente rispetto alle aggravanti comparabili, che in ordine alla determinazione della pena».
Deduce in proposito che «[p]roprio la valutazione della condotta per come ricostruita e del ruolo delineato dalle stesse sentenze di merito avrebbe dovuto non solo spingere la Corte ad applicare la pena nei minimi edittali, ma di ridurre, ulteriormente, la entità della stessa, in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. in misura prevalente». Deduce altresì, «[d]a altra angolazione», che «la ricorrenza dell'aggravante della riunione delle persone, portando con sé la facoltatività della ulteriore aggravante speciale di cui all'art. 416 bis 1 c.p., mediante il meccanismo di cui all'art. 63, comma 4, c.p.p. [sic] avrebbe consentito di partire da una pena di anni 5 di reclusione, sulla quale ridurre la pena per effetto delle attenuanti generiche ed ulteriormente per la scelta del rito».
6. Il ricorso di Pasquale Regino, a firma dell'avv. Mirella Baldascino, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo, il quale è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 192 dello stesso codice e agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., il ricorrente contesta «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza». Nell'argomentare in ordine ai criteri e alle circostanze che devono orientare il giudice ai fini del riconoscimento o no delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine ai correlativi obblighi motivazionali dello stesso giudice, il Regino lamenta che la Corte d'appello di Napoli:
a) gli avrebbe negato le suddette circostanze attenuanti «sulla base dell'obbiettiva gravità del fatto, determinando in tal modo una palese contraddittorietà logica»;
b) avrebbe «ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi utili al fine del riconoscimento delle attenuanti de quibus, laddove era stato dato conto del comportamento processuale dell'imputato, non tenuto in nessun conto, che ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato».6.2. Con il secondo motivo, il quale è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente contesta l'«onnessa, insufficiente o carente motivazione». Il Regino espone che la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali risponde sia a una funzione extraprocessuale, in quanto, attraverso il controllo su di essa, «si realizza [...] l'effettiva partecipazione all'amministrazione della giustizia da parte del popolo», sia a una funzione endoprocessuale, atteso che essa è preordinata «a rendere effettivi e concretamente spendibili i diritti di difesa in giudizio», assicurando alla parte «il potere di verificare la giustizia e la correttezza della decisione, soprattutto in vista dell'esperimento, contro la decisione a lei sfavorevole dei mezzi di impugnazione».
Da ciò la conseguenza che «la motivazione deve essere redatta rispettando requisiti minimi di completezza, correttezza e logicità». Tanto esposto, il ricorrente lamenta che «[l]a motivazione della sentenza è alquanto generica. La sentenza si riferisce alle modalità del fatto. Sul punto si è verificata non solo la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ma anche una mancanza di motivazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Gaetano Monica. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Prima di esaminare le censure che sono state avanzate dal ricorrente, con specifico riguardo all'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi 2), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16) e 17) dell'imputazione, è necessario rammentare alcuni principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di tentativo punibile, di estorsione e di concorso di persone nel reato. 1.1.1. Quanto al tentativo punibile, per quanto concerne il requisito dell'idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e in concreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che gli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.
L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810-01;
Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01). Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cosiddetta soggettiva, che è quella prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 245123- 01); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio.
Si deve quindi ritenere che, per la configurabilità del tentativo, rilevino non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01). 1.1.2.
Quanto al delitto di estorsione, l'integrazione della fattispecie con esso incriminata richiede l'uso della violenza o della minaccia (che costituiscono la condotta) e una serie di eventi naturalistici, rappresentati dalla costrizione psichica del soggetto passivo, dal suo atto di disposizione patrimoniale e dai conseguenti profitto ingiusto e danno altrui. Tra violenza o minaccia e comportamento "collaborativo" della vittima deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico. La Corte di cassazione ha chiarito che, poiché la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene, come si è detto, all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, si configura il tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al facere ingiunto (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01).È stato, altresì, precisato che, in relazione al delitto di estorsione, è configurabile il tentativo cosiddetto "incompiuto", che ricorre nel caso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla a compimento, l'azione diretta a produrre l'evento (Sez. 2, n. 18578 del 08/04/2025, Sirchia, Rv. 288038-01, con la quale la Corte, in applicazione del principio, ha affermato che integra il tentativo cosiddetto "incompiuto" di estorsione la condotta dell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non era seguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denaro confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell'atto dispositivo patrimoniale).
Si deve ancora rammentare che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01).
È in particolare configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182- 01). Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, inoltre, è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01).
Ancora, sempre a proposito del delitto di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392-01). 1.1.3. Quanto al concorso nel reato commesso da un altro soggetto, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la distinzione tra lo stesso e la connivenza non punibile va individuata nel fatto che quest'ultima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il primo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tale modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953-01;
Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128-01). Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggiore senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01, relativa a una fattispecie in cui l'imputato, presente sul luogo dell'incontro fissato dall'estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all'appuntamento.
Nello stesso senso: Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979-01). 1.1.4. È ora possibile procedere all'esame delle censure che sono state avanzate dal ricorrente con riferimento all'affermazione della sua responsabilità per i singoli reati che sono stati indicati nel motivo. 1.1.4.1. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Raffaele Mezzacapo di cui al capo 2) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che:
a) il Monica e Francesco Piccolo erano entrati insieme nel negozio di fiori del Mezzacapo e il Piccolo si era presentato allo stesso come «compariello di Agostino», locuzione che la Corte d'appello di Napoli, in modo del tutto logico, ha ritenuto essere un riferimento ad Agostino Piccolo, cioè all'allora reggente del clan "Piccolo-Letizia", come era confermato anche dal fatto che il Mezzacapo, sentendo pronunciare il nome "Agostino", aveva subito cercato di sottrarsi a quella che aveva, per tale ragione, immediatamente compreso essere un'imminente richiesta di natura estorsiva, affermando falsamente di non essere il titolare del negozio;
b) una tale richiesta veniva comunque avanzata («non mi potete dare niente ora, ditemi quando posso venire»);
c) il significato estorsivo della sortita dei due (Gaetano Monica e Francesco Piccolo) nel negozio di fiori trovava conferma nel fatto che, dalle conversazioni intercettate, risultava che Francesco Piccolo, di fronte al diniego del Mezzacapo di aderire alla richiesta di denaro, aveva sollecitato il Monica a esplodere, nel corso della notte, dei colpi di pistola, due verso il portone del Mezzacapo e un terzo al citofono della sua abitazione (azioni poi non compiute). Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di denaro accompagnata dall'esplicito riferimento al potere criminale di un'organizzazione camorristica, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a corrispondere il denaro che le era stato richiesto con la suindicata esplicita minaccia, cioè di un tentativo di estorsione (i quali atti, si deve precisare, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l'affermazione del contributo concorsuale del Monica, in quanto soggetto che era entrato nel negozio insieme a Francesco Piccolo ed era stato presente, come ha esattamente affermato la Corte d'appello di Napoli, a tutte le fasi della condotta del Piccolo - cioè, come è di tutta evidenza, oltre che all'ingresso nel negozio del Mezzacapo, all'evocazione del capoclan Agostino Piccolo e alla formulazione della richiesta estorsiva -, così palesando una chiara adesione alla condotta delittuosa del Piccolo, del quale il Monica aveva condiviso e stimolato l'azione e al quale aveva infuso maggiore sicurezza.
Risulta, infine, del tutto ininfluente ai fini della sussistenza della responsabilità per il reato di tentata estorsione, il fatto che il Mezzacapo abbia falsamente detto al Piccolo e al Monica di non essere il titolare del negozio. 1.1.4.2. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Arcangelo Tartaglione di cui al capo 6) dell'imputazione e al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina in concorso (sempre con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) di cui al capo 7) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tali reati sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che:
a) dopo avere discusso di andare «da quell'altro là delle macchine... di fronte al suocero» - riferimento che la Corte d'appello di Napoli, del tutto logicamente, ha ritenuto essere alla concessionaria di automobili del Tartaglione, in quanto ubicata di fronte all'abitazione del suocero di Agostino Piccolo -, Francesco Piccolo e Gaetano Monica si erano recati presso la stessa concessionaria;
b) entrambi vi avevano fatto ingresso - e, quindi, anche il Monica -, come era confermato dal fatto che, in una conversazione successiva, il Piccolo aveva chiesto al Monica se il Tartaglione si fosse accorto che lo stesso Monica era armato, domanda alla quale il Monica rispondeva che se n'era accorto;
c) nel corso di un'altra conversazione ancora successiva, che aveva avuto luogo presso l'abitazione del suocero di Agostino Piccolo, il Piccolo aveva raccontato di avere chiesto al Tartaglione la consegna di un'automobile, prospettando al commerciante persona offesa che, in caso di rifiuto, avrebbe potuto subire danni alla propria attività per C 100.000,00 («Voi mi fate un rifiuto di mille euro vi conviene rimetterci 100.000 euro di macchine»). Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione della richiesta di consegna di un'automobile accompagnata dall'esplicito riferimento al danno ingiusto che avrebbe potuto essere cagionato all'attività del commerciante persona offesa nel caso di un suo rifiuto, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa persona offesa a consegnare l'automobile che le era stata richiesta con la suindicata esplicita minaccia, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l'affermazione del contributo concorsuale del Monica, in quanto soggetto che, previo accordo, era entrato nella concessionaria di automobili insieme a Francesco Piccolo, anche ostentando di essere armato, ed era stato presente alla formulazione della richiesta estorsiva, così realizzando una condotta chiaramente concorsuale. Anche la tesi della Corte d'appello di Napoli secondo cui l'arma che il Monica aveva portato con sé nell'occasione era la stessa che era stata utilizzata dal medesimo Monica per compiere l'azione ritorsiva nei confronti di Carmine Zarrillo nell'ambito della tentata estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione (reati di cui ai capi "3", "4" e "5" dell'imputazione, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente) e che era stata successivamente sequestrata il 26/10/2019 - e non, quindi, un'arma giocattolo -, si deve ritenere del tutto logica, corrispondendo, appunto, ai canoni della logica, reputare, in assenza di elementi di segno contrario, che un soggetto che, come il Monica, sia solito girare armato, portasse con sé la stessa arma che era stata da lui utilizzata in un'altra occasione e che, in un'ulteriore, successiva, occasione, gli sarebbe stata sequestrata.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, è del tutto logico ritenere il compimento di un'azione da parte di due soggetti dal fatto che i medesimi ne abbiano successivamente fatto, in prima persona, il puntale resoconto. 1.1.4.3.
Quanto al reato di estorsione in concorso (con Agostino Piccolo, con il deceduto Francesco Piccolo e con Ottavio Antonio Sorbo) ai danni dell'imprenditore Pasquale Sparaco di cui al capo 8) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dallo Sparaco, era emerso che:
a) proprio il Monica aveva suggerito a Francesco Piccolo di "fare visita" allo Sparaco, in quanto questi era disponibile verso il clan "Piccolo-Letizia";
b) Francesco Piccolo e Gaetano Monica, quest'ultimo armato (egli, dopo avere cercato il «ferro», afferma poi: «me la metto addosso direttamente»), si erano recati negli uffici dell'impresa dello Sparaco, Francesco Piccolo si era presentato all'imprenditore come «compariello di Piccolo Achille Quaqquarone» e, dopo avergli rappresentato di essere al corrente che egli versava al clan un contributo estorsivo, gliene chiedeva, senza mezzi termini, uno ulteriore in ragione delle critiche condizioni economiche in cui versava il clan in conseguenza dell'arresto di quasi tutti i suoi maggiori esponenti;
d) Gaetano Monica e Francesco Piccolo, individuato in Ottavio Antonio Sorbo il soggetto al quale lo Sparaco si era rivolto per avere conferma che la loro richiesta estorsiva provenisse effettivamente dai Quaqquaroni, si erano recati dallo stesso Sorbo, il quale aveva consegnato loro il profitto dell'estorsione che era stato da lui riscosso dallo Sparaco, del quale C 300,00 erano stati dati al Monica. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di consegna di una somma di denaro, poi ottenuta, che veniva espressamente avanzata come tangente in favore del clan camorristico "Piccolo-Letizia" da parte di soggetti che dichiaravano di agire nell'interesse del medesimo clan e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di un'estorsione.
A fronte di tale del tutto logica motivazione, le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione degli elementi probatori, il che non è possibile fare in sede di legittimità. 1.1.4.4. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni di Lazzaro Barbato di cui al capo 10) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che:
a) il Lazzaro rientrava nell'elenco dei commercianti da avvicinare a fini estorsivi che era stato stilato da Agostino Piccolo;
b) il Monica, dopo avere ricevuto da Francesco Piccolo le istruzioni circa le espressioni da utilizzare, aveva fatto ingresso nell'esercizio commerciale, recando con sé la pistola bene in vista, e aveva perentoriamente ingiunto, dato anche l'esibito possesso dell'arma, alla moglie del Barbato di fare presentare il marito da Agostino Piccolo entro mezz'ora, provocando lo spavento della donna («l'ho fatta tremare, ci stava la moglie... gliel'ho fatta vedere pure», con un chiaro riferimento alla pistola);
c) sempre il Monica, una settimana dopo, si era ripresentato nel negozio del Lazzaro per farlo presentare al cospetto di Agostino Piccolo. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, anche in quanto formulata da un soggetto armato, di presentarsi entro mezz'ora al cospetto di un capoclan della camorra (Agostino Piccolo), chiaramente strumentale - come risultava dal fatto che il Barbato rientrava nell'elenco dei commercianti da avvicinare a fini estorsivi che era stato stilato da Agostino Piccolo -, a costringere lo stesso Barbato a versare loro del denaro e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il Barbato a consegnare il medesimo denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi e, comunque, anche a considerarli preparatori, si devono reputare tali da fare fondatamente ritenere che gli agenti avevano approntato il proprio piano e avevano iniziato ad attuarlo e che l'azione aveva la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato). 1.1.4.5.
Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari dell'impresa di onoranze funebri Cerreto Felice e Raffaele s.r.l. di cui al capo 11) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dai suddetti titolari Angelo Cerreto e Gaetano Cerreto e dal dipendente della loro impresa Francesco Troiano, era emerso che:
a) l'impresa Cerreto Felice e Raffaele s.r.l. era stata "tradizionalmente" vittima di estorsione da parte sia del clan "Piccolo" sia del clan "Belforte";
b) dopo che Agostino Piccolo aveva indicato al Monica in Raffaele Cerreto o in uno dei suoi figli, tra cui uno di nome "Angelo", il soggetto da avvicinare, e dopo che il Monica e Francesco Piccolo, che si trovavano in automobile, avevano incontrato il dipendente dell'impresa Francesco Troiano, che avevano inizialmente scambiato per Angelo Cerreto, il Piccolo, sempre in automobile, si era presentato come «compariello di Achille... Quaqquarone» e aveva detto al Troiano di riferire al proprio datore di lavoro che «il compariello dei Quaqquarone» lo stava cercando;
c) Francesco Troiano aveva confermato che due soggetti lo avevano avvicinato a bordo di una Fiat 500 e avevano formulato una richiesta estorsiva che egli avrebbe dovuto girare ai suoi datori di lavoro, i quali erano stati richiesti di presentarsi dai Quaqquaroni;
d) Angelo Cerreto aveva confermato che il proprio dipendente Francesco Troiano gli aveva riferito delrimbasciata" che era stata indirizzata a lui e al cugino Gaetano Cerreto e anche quest'ultimo aveva confermato che il cugino lo aveva informato di quanto gli aveva riferito il Troiano. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un dipendente dell'impresa, di fare presentare uno dei suoi datori di lavoro dal «compariello dei Quaqquarone», cioè del clan camorristico dei "Piccolo" (notoriamente soprannominati Quaqquaroni) - condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia da Francesco Troiano sia del destinatario finale delrimbasciata" Angelo Cerreto (il quale, al corrente delle pregresse pressioni estorsive subite dalla sua impresa da parte del clan "Piccolo", asseriva di non voler sentir parlare dei Quaqquarone) -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i titolari dell'impresa Cerreto Felice e Raffaele s.r.l. a consegnare del denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi e, comunque, anche a considerarli preparatori, si devono reputare tali da fare fondatamente ritenere che gli agenti avevano approntato il proprio piano e avevano iniziato ad attuarlo e che l'azione aveva la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l'affermazione del contributo concorsuale del Monica, in quanto soggetto che aveva ricevuto da Agostino Piccolo le indicazioni circa la persona dell'impresa Cerreto Felice e Raffaele s.r.l. da avvicinare, con la conseguenza che l'approccio che fu compiuto da Francesco Piccolo nei confronti del dipendente della suddetta impresa Francesco Troiano, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, appare essere non un'«iniziativa, non programmata» di Francesco Piccolo, ma, al contrario, un'«iniziativa» programmata e condivisa dal Monica, il quale, con la sua presenza nel momento dell'«iniziativa» del Piccolo, aveva dato prova di aderire pienamente alla condotta del medesimo, del quale condivideva un'azione che lo stesso Monica aveva pianificato con Agostino Piccolo.
Quanto all'invocazione della desistenza volontaria, posto che quest'ultima ha natura di esimente, con la conseguenza che l'imputato ha l'onere di provare o, almeno, di allegare, le circostanze di fatto in base alle quali essa sarebbe venuta a essere integrata (Sez. 6, n. 16155 del 07/06/1989, Riccobene, Rv. 182607-01), si deve osservare che, nel caso di specie, il ricorrente, concorrente nel reato, non ha allegato alcuna specifica circostanza di fatto in base alla quale la desistenza sarebbe venuta in essere, con la conseguenza che l'invocazione della stessa si deve ritenere una mera congettura difensiva, come risulta anche dalla formulazione in termini, appunto, meramente congetturali («gli imputati avrebbero potuto cambiare idea e non avanzare alcuna richiesta o, in ogni caso, decidere di desistere per qualsiasi altro motivo»).
Parimenti generica e congetturale è la deduzione difensiva, formulata con generale e, appunto, generico, riferimento a tutti i reati di cui ai capi 2), 6), 8), 10), 11), 12) e 13) dell'imputazione, secondo cui i giudici del merito non si sarebbero «posti [...] il problema di verificare se potessero ritenersi sussistenti i presupposti per la desistenza» (punto 3.1.8 della parte in fatto). 1.1.4.6. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei soci dell'impresa Service San Michele s.r.l. di cui al capo 12) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dall'operaio Luigi Coppola e dal fratello dell'amministratore della suddetta impresa Salvatore Liquori, era emerso che:
a) Gaetano Monica e Francesco Piccolo, con l'assenso di Agostino Piccolo, avevano programmato l'attività estorsiva ai danni dell'impresa che stava effettuando i lavori di ampliamento del cimitero di Marcianise (Service San Michele s.r.I., la quale aveva subappaltato gli stessi lavori a Impianti & Strutture s.p.a., di cui era dipendente Luigi Coppola);
b) Gaetano Monica e Francesco Piccolo avevano successivamente monitorato i luoghi discutendo su come attuare l'attività estorsiva programmata, suggerendo, in particolare, il Monica di accedere al cantiere intimando la sospensione dei lavori;
c) Gaetano Monica e Francesco Piccolo, in automobile, si erano avvicinati all'operaio Luigi Coppola, intimandogli di riferire al capo cantiere che quella stessa sera («per stasera») si sarebbe dovuto presentare a parlare con i Quaqquaroni («con chi ci sta a Marcianise... i buoni però... i Quaqquaroni»), altrimenti il giorno dopo sarebbe tornato al cantiere con modalità più violente («mi presento malamente») e non li avrebbe fatti lavorare («non vi facciamo lavorare»);
d) Luigi Coppola aveva confermato i fatti quali risultavano dal contenuto delle intercettazioni e Salvatore Liquori, fratello dell'amministratore di Service San Michele s.r.I., aveva confermato di avere ricevuto la richiesta, che aveva recepito come estorsiva, e aveva presentato denuncia ai Carabinieri di Marcianise. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un operaio dell'impresa che stava eseguendo i lavori, di riferire al capo cantiere di presentarsi dai Quaqquaroni, cioè dagli emissari del clan camorristico dei "Piccolo" (notoriamente soprannominati Quaqquaroni), quella sera stessa, pena il ritorno il giorno successivo con modalità più violente e l'impedimento della prosecuzione dei lavori - condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia dal Coppola sia dal Liquori -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i soci dell'impresa Service San Michele s.r.l. a consegnare del denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l'affermazione del contributo concorsuale del Monica, in quanto soggetto che ha programmato l'attività estorsiva, ha monitorato i luoghi, dando suggerimenti su come agire, è stato presente nel momento in cui Francesco Piccolo, in esecuzione di quanto era stato programmato con il Monica, ha materialmente formulato la minaccia. Risulta, infine, del tutto ininfluente ai fini della sussistenza della responsabilità per il reato di tentata estorsione, il fatto che il Piccolo e il Monica non abbiano avuto «alcun contatto» con il destinatario della richiesta estorsiva, atteso che essi avevano ingiunto a un operaio dell'impresa di riferire la propria richiesta al destinatario "finale" della stessa, assicurandosi che il Coppola lo avrebbe fatto, come è poi effettivamente avvenuto. 1.1.4.7.
Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con Agostino Piccolo e con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni dei titolari della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l. di cui al capo 13) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dall'operaio della suddetta società Michele Golino e dal capo servizio della stessa Gerardo Doppietta, era emerso che:
a) Gaetano Monica e Francesco Piccolo, sempre con la "regia" di Agostino Piccolo, avevano programmato l'attività estorsiva ai danni dei titolari della Società Consortile Marcianise Servizi a r.I.;
b) Gaetano Monica e Francesco Piccolo avevano cercato, in particolare, di avvicinare Gerardo Doppietta ma, non essendo riusciti a rintracciarlo, avevano ripiegato sull'operaio della società Michele Golino, al quale il Piccolo aveva intimato di riferire al Doppietta di presentarsi al più presto dai Quaqquaroni («gli dite il compariello Quaqquarone Achille»), altrimenti, se fossero passati troppi giorni («non fate passare troppi giorni»), avrebbe fatto «qualche brutta azione» e non li avrebbe fatti lavorare («poi alla fine non faccio lavorare nessuno di voi quando vi incontro»);
c) Michele Golino, ancorché palesemente intimorito, aveva confermato i fatti quali risultavano dal contenuto delle intercettazioni e Gerardo Doppietta aveva confermato di avere ricevuto la richiesta di presentarsi dai Quaqquaroni. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un operaio, di riferire al capo servizio di presentarsi dai Quaqquaroni, cioè dagli emissari del clan camorristico dei "Piccolo" (notoriamente soprannominati Quaqquaroni), al più presto, pena il ritorno con modalità più violente («faccio qualche brutta azione») e l'impedimento del lavoro («non faccio lavorare nessuno di voi») - condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia dall'intimorito Golino sia dal Doppietta -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i titolari della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l. a consegnare del denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l'affermazione del contributo concorsuale del Monica, in quanto soggetto che ha programmato l'attività estorsiva, ha cercato di rintracciare il capo servizio Gerardo Doppietta, è stato presente nel momento in cui Francesco Piccolo, in esecuzione di quanto era stato programmato con il Monica, ha materialmente formulato la minaccia. 1.1.4.8. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni dell'imprenditore Paolo Siciliano di cui al capo 15) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dal Siciliano, era emerso che:
a) Gaetano Monica e Francesco Piccolo avevano programmato l'attività estorsiva ai danni dell'imprenditore («andiamo da Paoluccio il Siciliano»);
b) Gaetano Monica e Francesco Piccolo erano entrati nel Cash & Carry del Siciliano, chiedendogli il versamento di una somma di denaro a Natale - che avrebbe dovuto essere congrua, in quanto l'imprenditore avrebbe dovuto «dare a campare dieci persone» («dovete dare a campare dieci persone... non pensate che ci sta solo Angioletto, sta Angioletto, ci sono i fratelli, ci siamo noi»), compresi, quindi, i detenuti del clan - e di assumere il Monica (il quale, peraltro, non aveva alcuna intenzione di lavorare, mirando soltanto a ottenere uno stipendio di € 500,00 al mese; «Paoluccio mi deve mettere apposto mi servono 500 euro al mese»);
c) Paolo Siciliano aveva confermato i fatti quali risultavano dal contenuto delle intercettazioni, precisando di avere «sicuramente collegato la sua richiesta di un regalo per Natale alla sua appartenenza al clan dei Quaqquaroni professatami nella precedente occasione». Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di denaro che, per essere proveniente da un soggetto (Francesco Piccolo) che già in precedenza aveva speso, nei confronti del Siciliano, il nome dei Quaqquaroni, e che aveva operato un chiaro riferimento a tale clan e a suoi detenuti, appariva di natura chiaramente estorsiva - e come tale era stata immediatamente intesa dal suo destinatario Paolo Siciliano -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso Siciliano a consegnare del denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Né il fatto che la somma richiesta al Siciliano avrebbe potuto essere tenuta dal solo Francesco Piccolo esclude il contributo concorsuale del Monica nel tentativo di estorsione. 1.1.4.9. Quanto al reato di estorsione in concorso (con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni del commerciante di scarpe Giuseppe Micaletti di cui al capo 16) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dal Micaletti, era emerso che:
a) questi era da tempo costretto a cedere gratuitamente delle scarpe a Francesco Piccolo e alla moglie Teresa Oliva e il 30/09/2019 quest'ultima aveva chiesto al marito e al Monica un paio di scarpe da donna numero 39 di cui aveva indicato il modello;
b) il 16/10/2019 Gaetano Monica e Francesco Piccolo avevano raggiunto il negozio del Micaletti, avendo manifestato l'intenzione di prendere delle scarpe senza pagarle, e il Piccolo aveva indicato al Monica di invitare il Micaletti presso un bar dove lo attendeva lo stesso Piccolo, cosa che il Monica faceva;
c) qui al bar, il Piccolo diceva al Micaletti che avrebbe preso gratis le scarpe che aveva ordinato, altrimenti, se avesse dovuto pagarle, il Micaletti avrebbe dovuto, senza fare obiezioni, pagare la tangente destinata al clan "Piccolo-Letizia";
d) il Piccolo, supportato dal Monica, aggiungeva che le dazioni gratuite di scarpe costituivano la contropartita della protezione che loro garantivano al Micaletti nei confronti dell'altro clan camorristico "Belforte";
d) Giuseppe Micaletti, pur rendendo delle dichiarazioni edulcorate, aveva affermato che il Piccolo gli aveva chiesto uno sconto in quanto lui «comandava tutta la zona di Marcianise». Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di consegna gratuita di merce, poi ottenuta, che, per essere proveniente da soggetti che avevano prospettato la stessa richiesta come alternativa rispetto al versamento di una tangente al clan camorristico al quale appartenevano e come "corrispettivo" della "protezione" assicurata al commerciante dal medesimo clan, appariva di natura chiaramente estorsiva - e come tale era stata percepita dal suo destinatario Giuseppe Micaletti, il quale aveva evidenziato che il Piccolo gli si era presentato come colui che «comandava tutta la zona di Marcianise» -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di un'estorsione.
Né il fatto che le scarpe possano essere state consegnate al solo Francesco Piccolo esclude il contributo concorsuale del Monica nell'estorsione. 1.1.4.10. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con il deceduto Francesco Piccolo) ai danni dell'avv. Massimo Golino di cui al capo 17) dell'imputazione, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità del Monica per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che:
a) Gaetano Monica e Francesco Piccolo si erano recati insieme presso Io studio dell'avv. Golino, senza trovarlo;
b) usciti dallo studio, il Piccolo e il Monica si imbattevano nel Golino e, dopo averlo raggiunto, avevano ottenuto che quest'ultimo avrebbe dato loro ««un pensiero» per Natale - cioè, evidentemente, una somma di denaro -, cosa che il Golino era risultato essersi indotto a fare per il forte timore che era stato ingenerato in lui dall'approccio del Monica e del Piccolo («ha avuto paura hai visto»; «stava proprio impaurito stava»; «tremava quando parlava, tremava tutto»);
c) il riferimento, che era stato operato nel corso del colloquio intercettato, alla realizzazione del complesso immobiliare "Antichi Funari" da parte di una società (Italy Prestige Buildings s.r.I.) di cui il Golino deteneva la quota maggioritaria confermava logicamente che il menzionato «pensiero» per Natale era stato richiesto al Golino in relazione a tale realizzazione. Tale motivazione dell'affermazione di responsabilità del Monica appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d'appello di Napoli evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di denaro che, per essere proveniente da soggetti in grado di suscitare paura nel suo destinatario (tanto da farlo tremare) e per essere collegata alla tranquilla prosecuzione di lavori edili in corso, appariva di natura chiaramente estorsiva e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere l'avv.
Golino a consegnare il suddetto denaro, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi). A fronte di ciò, le censure che sono state avanzate dal ricorrente appaiono dirette o a evidenziare ragioni in fatto o a prospettare una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate - senza che siano state prospettate delle effettive manifeste illogicità o irragionevolezze della motivazione con cui esse sono recepite -, il che non è possibile fare in sede di legittimità. 1.2.
Il secondo motivo non è consentito, attesa l'inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello del ricorrente relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si deve in proposito rilevare che, con il proprio atto di appello, il Monica aveva chiesto: «Minimo della pena, esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1, attenuanti generiche, attenuante della minima partecipazione, attenuante di cui all'art. 416 bis 1, comma 3». Nell'illustrare tale motivo, il Monica non aveva però speso alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa, avendo argomentato solo in ordine alle ragioni per cui, a suo avviso, avrebbero dovuto essergli riconosciute le circostanze attenuanti generiche e le circostanze attenuanti della minima importanza della partecipazione e della collaborazione e avrebbero dovuto essere ridotti gli aumenti di pena per la continuazione (pagg. 11-12 dell'atto di appello).
Il Collegio ritiene di dovere, perciò, dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello del Monica relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per difetto di specificità - per non essere stati enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata -, ancorché non rilevata dalla Corte d'appello di Napoli. Si deve infatti ribadire il principio secondo cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01;
Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). : Dalla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità discende che non è consentito il corrispondente motivo di ricorso per cassazione. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 1.3.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01;
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere, dell'allarmante propensione delinquenziale che era stata dimostrata dal Monica, quale era emersa dai fatti che egli, nonostante la giovane età, aveva talora assunto un ruolo propositivo delle iniziative delittuose o di suggeritore delle relative strategie, aveva portato con sé un'arma, che non aveva esitato a utilizzare (nell'ambito della vicenda di cui ai capi "3", "4" e "5" dell'imputazione), e si era anche mostrato in grado di attrarre a sé altri giovani, come Gaetano Viciglione (da lui coinvolto sempre nella vicenda di cui ai capi "3", "4" e "5" dell'imputazione); perciò così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dall'imputato, relativo alla condotta da lui tenuta dopo i fatti e fino al momento dell'arresto, oltre che quello dell'ammissione degli addebiti, in quanto intervenuta a fronte di un contesto probatorio schiacciante.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere senz'altro congrua e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. .r 1.3.2. Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.
Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime:
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01). In questa linea interpretativa, la Corte d'appello di Napoli correttamente ha disconosciuto al Monica l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., rilevando che l'apporto che era stato dato dal ricorrente alla commissione dei reati non solo non era stato marginale - avendo il Monica sempre coadiuvato e spalleggiato Francesco Piccolo nel compimento dei vari raid estorsivi ai danni delle relative vittime, alle quali egli si era spesso presentato armato -, ma era stato, anzi, determinante, atteso che, come era stato dichiarato dal collaboratore di giustizia Agostino Piccolo, il Monica era stato scelto per coadiuvare Francesco Piccolo nella sua "campagna estorsiva" perché, a differenza di Francesco Piccolo, essendo del posto, era in grado di localizzare le attività commerciali e imprenditoriali del territorio, mettendo così a frutto le indicazioni dello stesso Agostino Piccolo.
2. Il ricorso di Agostino Piccolo. 2.1. Il primo motivo non è fondato. 2.1.1. Quanto al primo profilo di esso (di cui al punto 4.1.1. della parte in fatto), si deve osservare che, in accoglimento dei motivi di appello dell'imputato, la Corte d'appello di Napoli ha emendato l'errore nel quale era incorso il G.u.p. del Tribunale di Napoli col ritenere che la circostanza attenuante a effetto speciale della dissociazione cosiddetta attuosa o collaborativa, di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., fosse soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (reputandola «equivalente alle contestate aggravanti»; pag. 193 della sentenza di primo grado).
Ponendosi nel solco del principio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Contaldo" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01) - con la quale è stato chiarito che l'indicata circostanza attenuante «non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» -, la Corte d'appello di Napoli ha pertanto correttamente applicato alla pena base per la violazione di cui al capo 8) dell'imputazione sia la diminuzione per l'attenuante a effetto speciale della dissociazione collaborativa, determinando tale diminuzione nella misura massima della metà (da sette anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa a tre anni e sei mesi di reclusione ed C 2.500,00 di multa), sia la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Ciò appurato, il ricorrente, sulla considerazione che, poiché la sua condotta attiva intesa a evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori e a prestare un concreto aiuto alle indagini si doveva ritenere riferibile anche ai cosiddetti reati satellite (di associazione di tipo mafioso o aggravati ex art. 416- bis.1, primo comma, cod. pen.), la circostanza attenuante della dissociazione collaborativa si doveva reputare applicabile anche a tali reati, lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe, come sarebbe stato invece di conseguenza necessario fare, ridotto gli aumenti di pena per i medesimi reati satellite.
Tale doglianza non è però fondata, atteso che la Corte d'appello di Napoli, pur senza fare espressamente riferimento alla circostanza attenuante della dissociazione collaborativa, ha in effetti ridotto gli aumenti di pena per i reati satellite che erano stati irrogati dal G.u.p. del Tribunale di Napoli (primo e secondo capoverso della pag. 56 della sentenza impugnata), così riconoscendo la minore gravità degli stessi reati. Ciò tanto più che, con i motivi di appello, il Piccolo, con specifico riguardo agli aumenti di pena per la continuazione, si era limitato a dedurre che il G.u.p. «avrebbe dovuto applicare, partendo da una pena edittale minima, un minimo aumento per la continuazione, essendo eccessivo l'aumento apportato di 1 anni di reclusione per ogni singolo reato» (pag. 4). 2.1.2.
Quanto al secondo profilo del motivo (di cui al punto 4.1.2. della parte in fatto), si deve rammentare che, con la sentenza "Pizzone" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Questo rigore astrattamente richiesto ai giudici di merito nel determinare l'aumento di pena per ciascuno dei reati in continuazione deve essere peraltro calato, di volta in volta, nel caso concreto, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite nella stessa sentenza "Pizzone", il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi ed è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Già in un'ormai risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01), si era del resto posto l'accento sulla funzione della motivazione come preordinata al controllo sul buon uso del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, sicché non si poteva ritenere consentita, in quanto non permetteva il suddetto controllo, la determinazione della pena complessiva senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, del reato ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione.
Nel sottolineare come il peso (in termini di aumento di pena irrogata) attribuito dal giudice a ciascuno dei reati satellite concorra a determinare il ragionevole trattamento sanzionatorio - con la conseguente necessità che siano resi palesi gli elementi che hanno condotto la stesso giudice al risultato al quale è pervenuto - la sentenza "Pizzone" non ha peraltro mancato di sottolineare il consolidato il principio secondo cui, quando venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che non al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 c.p.» si deve ritenere motivazione sufficiente per dimostrare l'avvenuta ponderazione di una pena adeguata all'entità del fatto, atteso che l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (le Sezioni unite hanno richiamato, sul punto:
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537-01). Tanto premesso in ordine alla disciplina che governa il dovere di motivazione in ordine alla quantificazione della pena anche con riguardo agli aumenti per i reati satellite, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha irrogato al Piccolo:
a) per il reato di direzione e organizzazione dell'associazione camorristica denominata "clan Piccolo-Letizia" di cui al capo 1) dell'imputazione, l'aumento di pena di un anno di reclusione ed € 1.100,00 di multa;
b) per ciascuno dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 2), 3), 6), 10), 11), 12) e 13) dell'imputazione, e per ciascuno dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina di cui ai capi 4) e 7) dell'imputazione, l'aumento di pena di dieci mesi di reclusione ed € 500,00 di : multa;
c) per il reato di danneggiamento di cui al capo 5) dell'imputazione, l'aumento di pena di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa. Risulta quindi determinante, nel caso di specie, il fatto che gli irrogati aumenti di pena appaiono evidentemente di entità contenuta, a fronte, come è stato argomentato dalla Corte d'appello di Napoli, della gravità dei reati satellite ai quali gli stessi aumenti si riferiscono e della personalità del Piccolo (il quale, oltre ad avere diretto e organizzato il menzionato clan camorristico, era stato anche riconosciuto essere l'organizzatore e il mandante delle suindicate tentate estorsioni).
A fronte di ciò, il ricorrente neppure censura la concreta quantificazione che è stata operata dalla Corte d'appello di Napoli, né rivolge specifiche critiche in ordine al concreto rispetto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., dolendosi unicamente dell'omessa motivazione circa la quantificazione degli aumenti di pena, sicché non si può ritenere neppure evidenziato quale concreto interesse sorreggerebbe il suo ricorso. 2.2. Il secondo motivo non è fondato. Anzitutto, la diminuzione di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa che è stata applicata dalla Corte d'appello di Napoli per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non costituisce «una riduzione di pena nel minimo», atteso che la misura minima della riduzione di pena per le suddette circostanze attenuanti è pari a un giorno di pena detentiva e a un euro di pena pecuniaria.
Ciò precisato, si deve rilevare che la Corte d'appello di Napoli ha motivato l'indicata diminuzione di pena di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa, inferiore alla diminuzione massima possibile di un terzo, richiamando anzitutto il numero (elevato) e la gravità (significativa) dei reati che erano stati commessi dal Piccolo, e osservando come, anche alla luce del fatto che allo stesso Piccolo era stata irrogata una pena inferiore a quella che gli sarebbe stata inflitta se il G.u.p. del Tribunale di Napoli avesse correttamente considerato violazione più grave quella di cui al capo 1) dell'imputazione (anziché quella di cui al capo "8" dell'imputazione), una diminuzione in misura maggiore avrebbe comportato l'irrogazione di una pena non adeguata al disvalore dei fatti oggetto di giudizio.
Tale motivazione della graduazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche si deve ritenere esente da vizi, atteso che la funzione di tali circostanze attenuanti è proprio quella, a cui la Corte d'appello di Napoli ha fatto in effetti riferimento, dell'adeguamento della sanzione finale al disvalore dei fatti oggetto del giudizio, nella globalità dei loro elementi oggettivi e soggettivi (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01).
3. Il ricorso di Ottavio Antonio Sorbo. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel richiamare quanto si è esposto al punto 1.1.4.3. con riguardo alla posizione del concorrente Gaetano Monica, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità del Sorbo per il reato di estorsione ai danni dell'imprenditore Pasquale Sparaco di cui al capo 8) dell'imputazione in quanto, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dello Sparaco, era risultato che:
a) il ruolo di intermediario che il Sorbo aveva svolto nella vicenda facendo pervenire a Gaetano Monica e a Francesco Piccolo denaro che era stato dato dalla persona offesa Pasquale Sparaco allo stesso Sorbo affinché questi lo consegnasse al Monica e al Piccolo trovava spiegazione nel fatto che il ricorrente era il soggetto che, in quanto vicino ad Andrea Letizia e al clan "Piccolo-Letizia", era solito fare da tramite tra lo stesso clan e gli imprenditori con riguardo alle estorsioni, come si doveva ritenere confermato dai fatti che: a.1) Agostino Piccolo aveva immediatamente indicato, a Gaetano Monica e a Francesco Piccolo, il Sorbo come il soggetto al quale lo Sparaco si sarebbe rivolto per avere informazioni su loro due e al quale essi stessi si dovevano, quindi, indirizzare (come i due poi fecero); a.2) da un'intercettata conversazione tra Gaetano Monica e Francesco Piccolo nel corso della quale i due avevano commentato l'incontro che avevano avuto con il Sorbo all'interno della sua officina, era emerso che era il Sorbo a portare le tangenti versate dallo Sparaco ad Andrea Letizia in carcere («io volevo capire ora a chi ce li dà.., si deve vedere quanto glieli dà.... no sempre, no quello ci va ogni tanto e ci porta qualcosa di soldi! Non ti preoccupare gli dà 3.000 euro ogni volta per tre volte! Gli fa il pensiero! 2.500-3.000 euro»); a.3) il collaboratore di giustizia Michele Froncillo aveva riferito, ancorché in epoca risalente, che il Sorbo era il carrozziere di fiducia del clan e che il clan "Belforte" faceva pervenire ad Andrea Letizia, allora capo del clan "Piccolo", la quota delle estorsioni a lui spettante consegnandola materialmente nelle mani del Sorbo; a.4) in una conversazione che era stata intercettata in un altro procedimento penale, ancorché risalente, il boss Antonio Letizia aveva impartito al figlio Giuseppe Letizia indicazioni in ordine a una richiesta estorsiva da fare recapitare a un imprecisato imprenditore proprio attraverso Tonino Sorbo; a.5) il Sorbo aveva suggerito a Gaetano Monica e a Francesco Piccolo altri due imprenditori da sottoporre a estorsione (Donato Esposito e un altro che operava nel settore della nautica);
b) era stato il Sorbo a definire con lo Sparaco l'ammontare della somma che quest'ultimo avrebbe versato a Gaetano Monica e a Francesco Piccolo, atteso che costoro non avevano discusso tale aspetto con lo Sparaco;
c) lo Sparaco aveva dichiarato di avere consegnato al Sorbo, per soddisfare la richiesta di Gaetano Monica e di Francesco Piccolo, la somma di € 2.500,00, mentre la somma che il Sorbo aveva consegnato agli stessi Monica e Piccolo e che costoro avevano suddiviso ammontava a soli C 1.000,00 (di cui: C 300,00 dati alla zia del Monica, per avere dato indicazioni su come avvicinare lo Sparaco; C 100,00 dati ad Agostino Piccolo; C 300,00 dati a Gaetano Monica; C 300,00 dati a Francesco Piccolo), con la logica conseguenza che, dei suddetti C 2.500,00 che gli erano stati dati dallo Sparaco, il Sorbo aveva trattenuto C 1.500,00. Ne discende che del tutto logicamente e correttamente la Corte d'appello di Napoli ha confermato il concorso del Sorbo nell'estorsione, avendo logicamente e correttamente:
a) affermato che l'imputato aveva dato un consapevole contributo alla realizzazione del proposito criminoso del Monica e del Piccolo, pur in assenza di un previo accordo con gli stessi, il quale è stato correttamente reputato non necessario ai fini del concorso nel reato;
b) escluso che il Sorbo avesse agito nell'esclusivo interesse della vittima e per motivi di solidarietà umana con essa (come è richiesto dalla Corte di cassazione affinché l'intermediario non risponda del reato di estorsione: Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298-01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701-01,). La logica e corretta motivazione della Corte d'appello di Napoli resiste alle censure del ricorrente, atteso in particolare che:
a) l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era il Sorbo a portare le tangenti versate dallo Sparaco a Letizia Andrea in carcere appare il frutto di un'interpretazione e di una valutazione del contenuto della menzionata conversazione esente da manifesta illogicità e irragionevolezza e, pertanto, non sindacabile in questa sede;
b) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, se lo Sparaco, come era stato da lui dichiarato, aveva consegnato al Sorbo C 2.500,00 e la somma che Gaetano Monica e Francesco Piccolo avevano suddiviso era di soli C 1.000,00, appare del tutto logico ritenere che il Sorbo abbia trattenuto C 1.500,00. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha attribuito al Sorbo l'aggravante cosiddetta dell'agevolazione mafiosa sulla considerazione che il ricorrente era a conoscenza della finalità agevolatrice avuta di mira dai concorrenti Gaetano Monica e Francesco Piccolo, come risultava non solo dai suoi rapporti con il clan ma, soprattutto, dal fatto che, dagli intercettati dialoghi intercorsi tra il Monica e il Piccolo dopo che gli stessi avevano colloquiato con il Sorbo all'interno della sua officina, era emerso che il Piccolo aveva chiaramente espresso che quanto stava compiendo aveva lo scopo di garantire ai detenuti il sostentamento in carcere.
Tale motivazione è pienamente in linea con il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Chioccini" (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini), secondo cui: «Ma circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Rv. 278734-01).
Principio del quale il ricorrente, nel formulare il motivo, mostra di non tenere conto. 3.3. Il terzo motivo non è consentito perché ha a oggetto una circostanza aggravante, quella dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite, che non è stata attribuita all'imputato. Ciò risulta chiaramente dall'ultimo capoverso dalla pag. 193 della sentenza di primo grado, relativo alla determinazione della pena irrogata al Sorbo, là dove il G.u.p. del Tribunale di Napoli, con l'operare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dimostra di non avere ritenuto altre circostanze aggravanti e, in particolare, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto dell'art. 629, secondo comma, e dell'art. 628, terzo comma, n. 1), terza ipotesi, cod. pen. 3.4.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Napoli non ha omesso di motivare sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l'applicazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza, ma ha espressamente motivato al riguardo nel primo capoverso della pag. 48 della sentenza impugnata. Motivazione, con la quale il ricorrente ha pertanto del tutto omesso di confrontarsi, con cui la Corte d'appello di Napoli ha escluso la suddetta circostanza attenuante avendo non illogicamente ritenuto che il contributo del Sorbo all'impresa criminosa fosse stato, in realtà, determinante, in quanto era stato proprio l'intervento del Sorbo a convincere Pasquale Sparaco della necessità di cedere alla richiesta estorsiva in quanto proveniente da emissari dello stesso clan che da tempo sottoponeva l'imprenditore a pretese estorsive. 3.5.
Il quinto motivo non è consentito perché, sotto entrambe le «angolazion[i]» in cui è stato articolato, muove dal presupposto dell'avvenuto riconoscimento di «aggravanti comparabili» e, in particolare, «dell'aggravante della riunione delle persone», laddove, come si è visto esaminando il terzo motivo, l'unica circostanza aggravante che è stata ritenuta è quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la quale, come è stato esattamente rilevato dalla Corte d'appello di Napoli nel penultimo capoverso della pag. 48 della sentenza impugnata, è stata reputata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli equivalente alle circostanze attenuanti generiche, in violazione, in senso favorevole all'imputato, del divieto che è stabilito dal secondo comma dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
4. Il ricorso di Pasquale Regino. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse attenuanti (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 155339-01).
La Corte d'appello di Napoli ha rispettato tale principio, avendo legittimamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi di segno positivo («[n]on si ravvisano [...] elementi positivi cui ancorare la concessione delle attenuanti generiche»; penultimo capoverso della pag. 52 della sentenza impugnata). Con riguardo alle doglianze che sono state sollevate con il motivo in esame, si osserva quanto segue. Quanto a quella con la quale si contesta che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate «sulla base dell'obbiettiva gravità del fatto», così asseritamente «determinando [...] una palese contraddittorietà logica», la Corte di Napoli non ha affatto fondato il suddetto lamentato diniego «sulla base dell'obbiettiva gravità del fatto», ma, come si è detto, sull'assenza di elementi di segno positivo.
Quanto alla doglianza con la quale si contesta che, nel negare le invocate circostanze attenuanti, la Corte d'appello di Napoli non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, la Corte di cassazione ha più volte chiarito come tale richiesta non si possa considerare un elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, con la conseguenza che, se si ritenesse il contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271-01;
Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012-01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861-01). 4.2. Il secondo motivo non è consentito perché è generico e aspecifico. Esso infatti: da un lato, consiste in considerazioni del tutto generiche sulla funzione e sui requisiti della motivazione; dall'altro lato, omette completamente qualsiasi effettivo confronto con le ragioni che sono state poste a fondamento della sentenza impugnata, le quali sono state articolate dalla Corte d'appello di Napoli in tre pagine della motivazione della medesima sentenza, dalla pag. 50 all'inizio della pag. 53.A fronte di ciò, il Regino:
a) asserisce che la motivazione sarebbe «alquanto generica», senza in alcun modo indicare le ragioni di tale meramente asserita genericità;
b) deduce che la sentenza impugnata «si riferisce alle modalità del fatto», senza spiegare perché tale riferimento - il quale appare, in vero, in linea di principio necessario nella motivazione di una sentenza di merito - dovrebbe integrare un vizio della stessa sentenza;
c) lamenta che si sarebbe «verificata non solo la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ma anche una mancanza di motivazione», ancora una volta senza tuttavia né specificare