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Ordinanza — n. 3789/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court orders correction of appellant's name from Felipe to Jose Filipe due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Second Section of the Italian Court of Cassation ordered the correction of a procedural document containing a material error regarding the appellant's full name. The appellant, Inostroza Olmos Jose Filipe, challenged a prior judgment that incorrectly listed his name as 'Felipe' instead of 'Jose Filipe'. The court found the error factual and mandated the correction of the relevant court record and judgment to reflect the accurate spelling.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5; Art. 611, comma 1-bis c.p.p.: When a judgment or court record contains a material error in the identification of a party, the court must order its correction to ensure the legal document accurately reflects the individual's true identity.

Parole chiave

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material error correction party identification name spelling mistake procedural document amendment Cassation procedure appellant identity judgment rectification correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Ord. n. sez. 176/2026 ANNA MARIA DE SANTIS CC - 20/01/2026 GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 40816/2025 SANDRA RECCHIONE - Relatore - FABIO MOSTARDA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Inostroza Olmos Jose Filipe nato in Cile il 17/03/1992 avverso la sentenza del 28/10/2025 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, con note scritte, chiedeva la correzione dell’errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma chiedeva la correzione materiale dell’indicazione delle generalità del ricorrente giudicato dalla seconda sezione penale della Cassazione il 28 ottobre 2025. Le generalità corrette venivano indicate in quelle di Inostroza Olmos Jose Filipe.

2. Il Collegio, rilevato l’errore, dispone la correzione del ruolo di udienza del 28 ottobre 2025 - r.g.n. 25592/2025 e della corrispondente sentenza n. 38761/2025 nel senso che il nome del ricorrente è non "Inostroza Olmos Felipe" ma "Inostroza Olmos Jose Filipe". CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3789/2026 Roma, lì, 29/01/2026 P.Q.M Dispone correggersi il ruolo di udienza del 28 ottobre 2025 - r.g.n. 25592/2025 e la corrispondente sentenza n. 38761/2025 nel senso che il nome del ricorrente è non "Inostroza Olmos Felipe" ma "Inostroza Olmos Jose Filipe". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Sandra Recchione Angelo Caputo