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Ordinanza — n. 3787/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as contested recidivism arguments do not qualify under Art. 448-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3787/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marco Improta's cassation appeal inadmissible ex officio because his arguments regarding the calculation of the sentence and the exclusion of simple recidivism did not fall within the permissible grounds for appeal under Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure. Improta's defense argued that the first-instance judge failed to provide sufficient motivation for the final penalty and incorrectly applied recidivism rules, but the court held that contesting the application of recidivism is not a valid ground for challenging a plea bargain sentence. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. In plea bargain proceedings, an appeal cannot be based on the alleged erroneous application of recidivism, as this does not pertain to the legal qualification of the facts or the legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidivism contestation inadmissible appeal legal qualification error penalty calculation ex officio dismissal court costs fine reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
284305 ) Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod.
Art. 444 c.p.p.
Il difensoredi Marco Improta propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tr ieste del 15 novembre 202 4 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.
art. 444 cod.proc. pen
Il difensoredi Marco Improta propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tr ieste del 15 novembre 202 4 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 11253 del 13/01/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA MARCO nato a NAPOLI il 26/08/1993 avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensoredi Marco Improta propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tr ieste del 15 novembre 202 4 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. per i l delitt o di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. 1.1 Il difensoreeccepisce la manca nza della motivazione laddove l’estensore, nell’accoglierela richiesta di applicazione della pena, non aveva riportato il calcolo che aveva condotto alla determinazione della pena finale; inoltre, la pena era illegale nella partecui poteva essere esclusa la recidiva semplice, sulla quale non vi era alcuna motivazione.

2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;in particolare, “in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto” (Sez.5 n.11253 del 13/01/2023, Rv. 284305 ) Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/01/2026 Il Consigliere