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Ordinanza — n. 3786/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated robbery, rejecting personal appeal and constitutional challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for a special defense bar representative. The appellant argued this restriction violated constitutional rights, but the court relied on a binding precedent establishing that personal appeals are no longer permitted. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 111 comma 7 Cost.: The Supreme Court holds that appeals to the Supreme Court must be signed by a qualified defense attorney and cannot be filed personally by the accused, a restriction deemed compatible with constitutional defense rights.

Parole chiave

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criminal appeal procedure personal appeal prohibition defense attorney requirement constitutional challenge rejection special defense bar inadmissible appeal procedural costs testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
1.1 Il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l’art.
Art. 111 comma 7 Cost.
per contrasto con l’art. 111 comma 7 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 24 Cost.
Art. 6 CEDU
1.1 Il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.
art. 613 cod. proc. pen
1.1 Il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen.
art. 111 comma 7 Cost
per contrasto con l’art. 111 comma 7 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.U. n. 8914 del 21/12/2017
(In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)” Sez.U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYNI WALID natoin Marocco il 24/07/2002 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ayni Walid propone ricorso avverso la sentenza d el la Corte di appello di Milano del22 settembre 202 5 , c he aveva confermato la condanna d ell’ imputato per rapina aggravata. 1.1 Il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 111 comma 7 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione” Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell’entratain vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Si deve infine ribadire che “è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)” Sez.U. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Rv. 272011 –01). 1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieurto tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20