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Ordinanza — n. 3769/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to use a registered defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3769/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition instead of using a registered defense attorney. Although the appellant held the substantive right to appeal, the procedural law mandates representation by a qualified lawyer for such filings. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 and Art. 613 of the Code of Criminal Procedure; while substantive standing depends on the right to appeal, the concrete exercise of that right requires technical representation by a registered defense attorney, making a personal filing inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal defense attorney procedural representation inadmissible appeal personal filing abuso di carte-chèques chèque postale truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 114 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK GILDA nato a CASTELFRANCO VENETO il 25/02/1989 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gilda Levak Michele ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che in data 11/2/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 5/4/2023 in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, affidandolo a due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto l'illogicità della motivazione in ordine alla disponibilità della carta postepay utilizzata per la consumazione del reato ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025 L'esten s