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Sentenza — n. 3766/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure order citing sufficient evidence of suspected trademark infringement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3766/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Falappa and Ti Point SRL against a lower court's seizure order. The lower court had seized accounting documents and 21 Apple Watch bands suspected of counterfeit infringement, finding sufficient grounds despite the initial stage of investigations. The appellate court upheld the decision, ruling that the lower court's reasoning regarding the presumption of crime was coherent and not merely apparent, thus satisfying legal requirements for such measures.

Regesto Legislator

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Art. 125 comma 3, 178 e 257 cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.; The cassation appeal against provisional real measures is admissible only for violation of law, requiring the lower court's reasoning to be coherent, complete, and reasonable rather than merely stating the investigation is in an initial phase.

Parole chiave

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provisional real measures violation of law fumus commissi delicti trademark infringement seizure order coherent reasoning initial investigation phase contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 257 cod. proc. pen.
Art. 325 cod. proc. pen.
Va innanzitutto premesso che, come ricordato anche dal ricorrente, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 517 cod. pen
di Porto Recanati ipotizzava a carico di Massimo Falappa, in qualità di legale rappresentante della ditta "Ti Point s.r.l." in Ancona, la commissione dei reati di cui agli artt. 517 cod. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Va innanzitutto premesso che, come ricordato anche dal ricorrente, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli
239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALAPPA MASSIMO nato a ANCONA il 05/05/1976 Ti POINT SRL avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l'avvocato MARIO PINELLI del foro di ROMA che, in difesa di FALAPPA MASSIMO e della società Ti POINT SRL si è associato alle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, insistendo sui motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento.I

RITENUTO IN FATTO

1. Con informativa del 7/3/2025 la P.G. di Porto Recanati ipotizzava a carico di Massimo Falappa, in qualità di legale rappresentante della ditta "Ti Point s.r.l." in Ancona, la commissione dei reati di cui agli artt. 517 cod. pen. , 474 cod. pen. e 648 cod. pen., alla luce di quanto accertato a seguito del sequestro di 21 cinturini per orologi da polso Apple Watch marca Tunit, operato presso la sede sociale della ditta ICT Industries di Macerata, prodotti importati dalla predetta "Ti Point s.r.l." e , in considerazione dei rapporti tra le due società, il pubblico ministero presso Tribunale di Macerata il 26/5/2025 emetteva un decreto di perquisizione e sequestro a carico della società venditrice, al quale veniva data esecuzione il 3/6/2025 presso la sede in della "Ti Point s.r.l." Ancona, con esito negativo quanto al rinvenimento di merce e positivo, invece, quanto alla documentazione contabile relativa alle vendite tra le due società ed all'acquisto e spedizione all'estero dei beni oggetto di indagine, documentazione che veniva sequestrata.

2. Il Tribunale del riesame di Macerata ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Massimo Falappa avverso il predetto decreto di sequestro, rilevando che questo era stato emesso in una fase iniziale delle indagini alla ricerca di prove in base alle quali orientare queste successivamente, eventualmente anche con approfondimenti di carattere tecnico, ed ha comunque riconosciuto che il decreto di perquisizione e sequestro era sufficientemente motivato quanto alle esigenze probatorie volte alla ricerca ed all'acquisizione sia di altri beni del tipo di quelli sequestrati presso la ICT Industries di Macerata, al fine di procedere eventualmente ad una valutazione tecnica dell'ipotizzata contraffazione (ipotesi che si riferisce essere venuta meno successivamente), sia di documentazione attestante i rapporti tra le due società e le operazioni di acquisto da fornitori esteri.

Ha, però, disposto il dissequestro delle fatture sequestrate, previa estrazione di copie, trattandosi di beni insuscettibili di confisca, la cui conservazione ai fini di prova non risultava necessaria in originale.

3. Il Falappa, a mezzo del suo difensore, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Ti Point s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione dì legge, con riferimento agli artt. 125 comma 3, 178 e 257 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine al fumus commissì delictì, essendosi il Tribunale del riesame limitato, nella sostanza, a dedurre che le indagini erano ancora nella fase iniziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va rigettato, perché infondato. Va innanzitutto premesso che, come ricordato anche dal ricorrente, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli terrores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 - 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi né inesistente né meramente apparente giacché, se è vero che il Tribunale del riesame di Macerata, alla pag. 2 del provvedimento impugnato, con riferimento al fumus dei reati ipotizzati, ha precisato che le indagini erano ancora in una fase iniziale, suscettibile di sviluppi, deve anche rilevarsi che, lungi dal trincerarsi dietro tale affermazione, nella parte precedente aveva anche riferito del sequestro di 21 cinturini per orologi da polso Apple Watch marca Tunit operato presso la sede della ditta "ICT Industries", specificando che dall'etichetta apposta sulla confezione, gli stessi cinturini risultavano prodotti o importati dalla società ricorrente "Ti Point s.r.l." e che gli stessi prodotti erano stati visionati da società delegata da quella proprietaria del marchio, che aveva riconosciuto la falsità del marchio.

In tal modo, con una motivazione tutt'altro che apparente, pur senza confrontarsi esplicitamente con le singole deduzioni difensive in ordine al superamento delle barriere doganali da parte della merce in questione, e sull'asserita mancanza di qualsiasi segno, nome o marchio riconducibile alla Apple Inc., nel richiamare la valutazione espressa da esperti della società delegata dalla Apple Inc., il provvedimento impugnato ha dato comunque conto delle ragioni per cui è stata riconosciuta la sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento ai reati ipotizzati.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così dec