Italian Court dismisses appeals for procedural defects and lack of specificity regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Ruiu and Michele Ruiu inadmissible due to procedural violations and lack of specificity. The appellants challenged their convictions for attempted extortion and private violence, arguing the lower court misclassified the charges and failed to account for the victim's right to oppose enforcement actions. The court rejected these arguments, ruling that the appeals attempted a prohibited re-evaluation of facts and did not specifically address the reasoning of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they lack specificity by proposing a general re-evaluation of facts or failing to correlate the grounds of the appeal with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RUIU GIOVANNI nato a DORGALI il 20/10/1964 RUIU MICHELE nato a NUORO il 04/10/1991 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell'avv. ELENA TONI che, in difesa della parte civile'Francesee-P55Wer FRANCESCO PAOLIERI, ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi e di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile, relative al presente grado di giudizi
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe ha riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Forlì che il 16/12/2020 aveva condannato Giovanni Ruiu e Michele Ruiu per il delitto di violenza privata ed il solo Giovanni Ruiu per quello di tentata estorsione, entrambi reati commessi ai danni di Francesco Paolieri, legale della compagna di Giovanni Ruiu, Francesca Guazzarini che, dopo aver svolto incarichi professionali in favore di questa, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Perugia due sentenze di condanna della predetta al pagamento delle somme dovutegli per l'assistenza professionale, alle quali avevano fatto seguito atti di precetto notificati alla soccombente.
Nella ricostruzione dei giudici di merito il Paolieri, dopo aver parcheggiato la sua vettura per raggiungere l'appuntamento con un cliente, era stato aggredito da Giovanni Ruiu e da suo figlio Michele Ruiu che lo avevano insultato e minacciato di sparare a suo figlio, asserendo di conoscere il luogo in cui questo si recava abitualmente a caccia, ed avevano colpito ripetutamente la vettura sul parabrezza, insultandolo ed impedendogli di aprire la portiera e di scendere dal veicolo. Quando, poi, finalmente il Paolieri era riuscito ad aprire la portiera della vettura ed a scendere da questa, era stato colpito con una manata al volto da Giovanni Ruiu che lo aveva ulteriormente minacciato dicendogli: "non ti azzardare a chiedere i soldi perché ti ammazzo", con chiaro riferimento ai compensi professionali dovutigli dalla Guazzarini.
2. Giovanni Ruiu e Michele Ruiu hanno proposto due distinti ricorsi a mezzo del comune difensore, deducendo: 2.1. Con il primo motivo di ricorso nell'interesse di Giovanni Ruiu, la violazione di legge con riferimento all'erronea qualificazione del reato di cui al capo B) come tentativo di estorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. pen., avendo il ricorrente agito al solo fine di far valere un proprio diritto, "quello di opporsi agli atti esecutivi, secondo Ruiu del tutto infondati, del professionista aggredito". 2.2. Con motivo comune ad entrambi i ricorrenti, la violazione dì legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata, avendo la condotta descritta dalla persona offesa una valenza sicuramente intimidatoria ma non tale da comportare una significativa riduzione della libertà di movimento della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto sì discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.1. Il motivo di ricorso con il quale la difesa di Giovanni Rui prospetta un'erronea qualificazione del fatto di cui al capo B) dell'imputazione come tentativo di estorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. pen. è inammissibile in quanto tale prospettazione non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
2. Il motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale viene contestata la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata con riferimento alle condotte volte ad impedire alla persona offesa di uscire dalla propria autovettura parcheggiata in un'area di sosta di un ristorante, facendo forza sullo sportello e minacciando di morte la persona offesa ed il figlio di questa, è inammissibile perché propone di una sorta di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, prospettando una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Sez.
U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944), ed è anche aspecifico in quanto, nel prospettare l'assenza di una significativa riduzione della libertà di movimento della persona offesa in conseguenza dell'azione dei ricorrenti, non si confronta con il percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito che, integrandosi a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv, 26661701), hanno entrambe sottolineato come, per tutta una prima fase dell'azione criminosa, sia stato impedito al Paolieri di scendere dalla propria autovettura, giacché questo, spaventato da quanto stava accadendo, "non riusciva a scendere dall'auto perché i due tenevano ferma la portiera della vettura", mentre i ricorrenti minacciavano che avrebbero sparato al figlio, conoscendo il luogo ove questo si recava a caccia.
La mancanza dì specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Paolieri Francesco che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.