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Sentenza — n. 3611/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court civil ruling for retrial due to lack of evidence re-evaluation on civil liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's civil judgment, ordering a retrial because the appellate court failed to re-evaluate decisive testimonial evidence from the first instance. The appellant argued the lower court ignored key witness statements regarding the defendant's long-term presence and payment of rent, which established a presumption of tolerance. The court ruled that when an appellate court reforms a acquittal based on a different assessment of declarative evidence, it is legally obligated to renew the evidentiary hearing, even when only the civil party appeals.

Regesto Legislator

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Art. 573, comma 1-bis; Art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.: The appellate court reforming an acquittal based on a different assessment of declarative evidence must renew the evidentiary hearing, even if only the civil party appeals.

Parole chiave

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appellate reform obligation renewal of evidentiary hearing civil party appeal declarative evidence assessment presumption of tolerance ratione temporis application civil liability retrial occupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
1.1 Rispetto ad esso – è il caso di precisare sin d’ora per i riflessi che la nuova norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul modus procedendi - non trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui al nuovocomma 1-bis dell’art. 573 cod.
Art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
277000 - 01) : la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 622 cod. proc. pen.
1.2 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod.
art. 633 cod. pen
art. 573 cod. proc. pen
pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta – come detto - prima dell’entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022.
art. 3 della Costituzione
art. 622 cod. proc. pen
1.2 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016
281228 -01; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv.
Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020
267409; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv.
Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019
279255 -01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIZI ANTONIO SANTO nato a ORUNE il 31/10/1958 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha chie sto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1 LaCorte di appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2025, in riforma della sentenza di primo grado, a seguito di appello da parte della parte civile Finanziaria Tosinvest S.p.a., condannava Antonio Santo Zizi, assolto in primo grado dai reati di cui agli artt. 44 lett. b D.P.R. n. 380/2001 e 633 cod. pen. (“perché occupava abusivamente senza l’autorizzazione della proprietaria Finanziaria Tosinvest S.p.A.., spogliando della legittima detenzione tale Pappa Carlo, comodatariodelle Tosinvest…un terreno agricolo in località Torricola..”) al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati alla predetta parte civile; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Zizi, eccependo: 1.1 inosservanzadegli artt. 178 lett. c), 533 e 603 cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, visto che vi erano numerose deposizioni assunte in primo grado che orientavano in modo decisivo la sentenza: in particolare, la testimonianza di Vecchi era stata diversamente valutata dalla Corte di appello, che aveva escluso il dubbio del primo giudice, anche sulla attendibilità delle dichiarazioni rese, senza riesaminare il testimone e, secondola Corte di appello, il Tribunale non aveva valutato in alcun modo le testimonianze relative alla falsità del contratto di comodato stipulato tra Zizi e FinanziariaTosinvest S.p.a.; 1.2inosservanza e falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., mancanza della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato; mancanza di motivazione rafforzata: la Corte di appello non aveva analizzato l’imputazione, che richiamava espressamente il concetto di spoglio ai danni di Pappa, argomentando sulla mera presenza di Zizi sui fondi e non esponendoalcun argomento per confutare il dato certo, valorizzato dal Tribunale, che Zizi era stato presente in modo pubblico epacifico per oltre venti anni sui fondi in questione, pagando un affitto ed allevando migliaia di capi di bestiame, il che aveva indotto il Tribunale a ravvisare una tolleranza della proprietà rispetto a quella presenza; in relazione al tema della arbitrarietà dell’accesso sui fondi, la Corte di appello non aveva chiarito in alcun modo come potesse ravvisarsene la sussistenza, anche in relazione all’elemento psicologico, in presenza del consenso all’accesso di colui cheappariva, ad ogni effetto, referente della proprietà; 1.3inosservanza dell’art. 178 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen,, mancanza di motivazione circa i contenuti della memoria difensiva depositata il 6.6.2025; illogicità della motivazione per travisamento del contratto di comodato del 16.5.2011 depositato in allegato all’atto di appello dalla parte civile: il testo della motivazione della sentenza impugnata rendeva evidente che la memoria non era stataesaminata e che la Corte non si era avveduta che il suddetto documento faceva riferimento al periodo dal 16 maggio 2011 al 16 maggio 2012, dando atto dell’esistenza di un precedente contratto, scaduto, del maggio 2007; la Corte di appello, pur in mancanza di alcun elemento circa il contenuto dei poteri conferiti a Pappa nel 1997, quando era stato concesso a Zizi l’accesso al fondo, aveva escluso che Pappa fosse legittimato a trasferire la detenzione dell’immobile applicando retroattivamente disposizioni contrattuali di gran lunga successivee non chiarendo come Zizi potesse essere consapevole dei limiti eventualmente sussistentiai poteri di Pappa, né chiarendo se, pur essendo espressamente vietata la cessione del contratto, fosse comunque ammesso il subaffitto, che non risultava contemplato nel testo contrattuale; 1.4 erronea applicazione dell’art. 633 cod. pen.; mancanza di motivazione circa i contenuti della memoria difensiva depositata il 6.6.2025: premesso che la semplice permanenza ed occupazione del fondo non era sufficiente ad integrareil reato, la sentenza di primo grado aveva escluso la configurabilità del reato per mancanza dell’elemento dell’arbitrarietà, in considerazione dei diritti certamente concessi a Zizi da Pappa e della tolleranzamostrata per venti anni da parte della proprietà; l’ingresso di Zizi non era avvenuto arbitrariamente, ma in forza del consenso inizialmente prestato da Pappa, detentore qualificato in virtù del rapporto contrattuale con la società proprietaria e la vicenda relativa alla sentenza di questa Corte citata dalla Corte di appello atteneva ad un contesto diverso (l’occupazione di immobili di edilizia residenziale pubblica), come segnalato nella memoria depositata il 6.6.2025; né, a riprova del dolo dell’imputato, risultava corretto argomentare in ordine alla falsità dei contratti di comodato tra Tosinvest e Zizi, atteso che tali contratti erano di gran lunga successivi all’inizio delle detenzioni dei terreni da parte dell’imputato, e quindi inidonei a dimostrare l’arbitrarietà dell’iniziale condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 IlIl ricorso, proposto avverso la sentenza d’appello, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato la responsabilità ai fini civili del ricorrente, è fondato. 1.1 Rispetto ad esso – è il caso di precisare sin d’ora per i riflessi che la nuova norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul modus procedendi - non trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui al nuovocomma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all’udienza del 24.2.2021, ossia prima dell’entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., 6 Rv. 285036 – 01 che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione). Ciò premesso, si deve ribadire che “il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale» (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 -01; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267409; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 -01; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255 -01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01) : la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, e tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione.

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva escluso la “arbitrarietà della condotta iniziale di occupazione del terreno da parte dello Zizi” sulla base dell’esame di diversi testimoni (“il teste Germani ha riferito che a partire dalla fine degli anni novantalo Zizi aveva iniziato a detenere i terreni in luogo del Pappa”; “il teste Manduca ha confermato che lo Zizi pagava l’affitto al Pappa”) e la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della stessa, basata sulla testimonianze acquisite, per cui avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 1.2 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta – come detto - prima dell’entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore