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Sentenza — n. 3581/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravation of bail to prison based on new conviction and prior conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3581/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to annul the lower court's decision to aggravate Antonio Scrugli's bail from home arrest to prison custody. Scrugli argued that his recent sixteen-year sentence and a past act of damaging his lawyer's car were insufficient grounds for such a severe measure, claiming the damage stemmed from anger rather than mafia logic. The court rejected these assertions, finding the lower court's evaluation of the defendant's conduct and the new conviction fully justified and free from legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 125, 274, 275, 276, 299 c.p.p.; The Court holds that a new conviction for a serious penalty combined with specific conduct indicative of mafia logic constitutes valid grounds for aggravating bail measures, and assertions of mere anger without corroborating evidence are insufficient to challenge the judicial assessment.

Parole chiave

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aggravation of bail measures custody in prison mafia logic assessment new conviction impact inadmissibility of appeal procedural defects cautelar judgment procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
Art. 276 c.p.p.
Art. 299 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 28 reg. esec. c.p.p.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRUGLI ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 02/04/1966 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE' di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 17 giug no 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro applicava a Scrugli Antonio, in aggravamento rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quella della custodia in carcere in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricors o per cassazione lo Scrugli, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 274, 275, 276 e 299 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in reazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dell’aggravamento della misura cautelare. Rassegnava, in particolare, che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su due fatti costituiti, il primo, dal dato della condanna, intervenuta all’esito del giudizio di primo grado, alla grave pena di anni sedici di reclusione e, il secondo, dal comportamento serbato dal ricorrente in regime di applicazione della misura degli arresti domiciliari, quando lo Scrugli aveva danneggiato l’autovettura del sostituto processuale del proprio precedente difensore di fiducia, avendo disapprovato la linea difensiva prescelta.

Assumeva, quanto a tale ultimo fatto, che in realtà la condotta di danneggiamento era stata determinata da uni scatto d’ira dello Scrugli e che tale comportamento, che aveva portato a un primo aggravamento della misura cautelare applicata all’indagato, era stato successivamente rivalutato dal giudice della cautela che, alla luce delle spiegazioni fornite dallo Scrugli e del fatto che lo stesso aveva provveduto a risarcire il danno alla vittima, aveva sostituito la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari. Deduceva che un fatto di danneggiamento dovuto a uno stato d’ira non poteva essere ritenuto specificamente sintomatico del pericolo di recidiva.

Assumeva, per altro verso, che il Tribunale, con il provvedimento impugnato, aveva violato il giudicato cautelare formatosi in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e che l’unico fatto nuovo, costituito dalla condanna dello Scrugli all’esito del giudizio di primo grado, si era risolto, in realtà, in una riqualificazione in melius del fatto ascritto all’imputato, originariamente qualificato nel reato di associazione di tipo mafioso e quindi derubricato nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso di specie il rischio di recidiva dovesse essere valutato anche alla luce del comportamento tenuto dall’imputato nel corso del processo (il riferimento è alla condotta di danneggiamento sopra richiamata), oltre che dell’esito del giudizio di primo grado (conclusosi con la condanna dell’imputato a una pena detentiva assai elevata), considerato che “anche il fatto costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto … all’esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva” (v. pag. 3 della sentenza rescindente).

A fronte di tali indicazioni il Tribunale, in ossequio a quanto statuito con la sentenza di annullamento, ha valutato i suddetti due elementi rendendo al riguardo una motivazione che appare immune da vizi con il congruo richiamo, oltre che alla grave pena inflitta allo Scrugli all’esito del giudizio di primo grado (anni sedici di reclusione), al “comportamento serbato dal ricorrente in regime cautelare autocustodiale” (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e in particolare alla grave condotta di danneggiamento ascritta allo Scrugli, in relazione alla quale “… il Collegio rileva che le modalità e le ragioni sottese al danneggiamento, connotato da chiari contenuti intimidatori e posto in essere con modalità efferate e simili ad esecuzioni di stampo mafioso, siano espressivi di logiche mafiose e si legano a filo doppio con quanto accertato in seno al procedimento penale, che ha visto Scrugli stringere rapporti e cointeressenze costanti con i partecipo all’associazione, collaborando attivamente con gli stessi pur non essendo animato da affectio societatis” (v. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Deve, in particolare osservarsi che l’indicazione del ricorrente secondo la quale la condotta di danneggiamento della vettura del difensore ad opera dello Scrugli sarebbe stata soltanto il frutto di un momentaneo stato d’ira, piuttosto che di una disapprovazione delle scelte difensive adottate, risulta meramente assertiva, e che il Tribunale, proprio in ragione di tale causale, ha ritenuto che tale condotta risultasse connotata da “chiari contenuti intimidatori … espressivi di logiche mafiose” (v. pag. 4 citata).

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 27/11/20