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Ordinanza — n. 3580/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for the appeal, including those regarding the sentence, while the appeal itself was deemed generic. The appellant argued for a reduction in the sentence but failed to provide specific factual or legal arguments to support the claim of insufficient motivation. The court ruled that by waiving the appeal grounds, the parties precluded any further discussion on the agreed-upon sentencing terms, rendering the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach an agreement on sentencing in the second instance, they cannot raise defects in motivation or other issues regarding waived grounds in the cassation appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds generic appeal inadmissibility sentencing agreement lack of motivation judicial waiver permesso di dimora scaduto espulsione nel diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza resa in data 4 novembre 2024 ex art. 599 - bis cod.
Art. 606 c.p.p.
vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previsti dall'art. 606 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., richiamando i limiti stabilità dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
in relazione all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 - bis cod. proc. pen
Con sentenza resa in data 4 novembre 2024 ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
in relazione all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno
Sez. Unite, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GENNARO nato a NAPOLI il 24/12/1982 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 4 novembre 2024 ex art. 599 - bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta all’imputato Orlando Gennaro in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza di norme processuali e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, assumendo in particolare che in relazione alla rideterminazione della pena la Corte d’Appello aveva reso una motivazione carente e insufficiente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico. Il ricorso, invero, lamenta la carenza e l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio in maniera del tutto apodittica, omettendo di offrire una qualsivoglia argomentazione, in fatto o in diritto, in relazione a tale assunto. Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso emerge dall’applicazione al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale, che questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente e che viene condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen. (Sez.2, n. 32138 del 10/09/2025 , Bruno, Rv. 288577 - 01).

Si è, in particolare, osservato che “L'accordo raggiunto dalle parti proprio in relazione al trattamento sanzionatorio ha comportato il decadimento di tutte le questioni a esso afferenti. A tale ultimo proposito, va evidenziato che, all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 -01), deve ritenersi oramai superato l'orientamento di questa Corte, che limitava l'impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabilità dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l'applicabilità dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen. Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e ii motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito per il quale è stata espressamente dettata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l'esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., così da diversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinaria di appello.In tal senso è stato osservato che l'unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l'inammissibilità possa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello. Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o più motivi, sul punto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

I confini dell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione -a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez.5, Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani. Più di recente, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermato che «nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02). Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi relativi alla misura del trattamento sanzionatorio, visto che i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da loro stessi concordato.

Va evidenziato che la pena irrogata -anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incremento per la continuazione e per la recidiva- è quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati”.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr