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Ordinanza — n. 3578/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appellant failed to link legal arguments to specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that extortion should be reclassified as private violence, but the court found the petition entirely abstract and devoid of factual or legal reasoning regarding the specific case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic, failing to connect legal arguments to the specific facts of the case or to provide reasoned deductions on the disputed points.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic petition rejection lack of factual reasoning procedural costs award extortion vs private violence principio di celerità tutela del processo decisionale ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza resa in data 24 settembre 2025 ex art. 599- bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 599- bis cod. proc. pen
Con sentenza resa in data 24 settembre 2025 ex art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
art. 610 cod. pen
doveva essere più correttamente qualificato nel reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASSANITO DANIELE nato a TARANTO il 05/05/2005 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 24 settembre 2025 ex art. 599- bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni due e mesi undici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa la pena inflitta all’imputato Frassanito Daniele in relazione ai reati ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ri corso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea qualificazione del fatto, assumendo in particolare che il reato di cui al capo 1) dell’imputazione, inquadrato nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 629 cod. pen. doveva essere più correttamente qualificato nel reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico. Il ricorso, invero, si limita ad illustrare, in maniera del tutto astratta, le differenze strutturali che caratterizzano il reato di estorsione e quello di violenza privata e omette qualsivoglia deduzione o argomentazione, sia in fatto che in diritto, avente ad oggetto lo specifico fatto descritto nell’imputazione. Peraltro, si osserva che il ricorrente, nel richiedere la definizione del processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha contestualmente rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, che è stato oggetto di accordo fra le parti, con la conseguenza che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi diversi da quello oggetto dell’accordo medesimo.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Calv