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Sentenza — n. 3351/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to hold oral hearing after lawyer's request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court of Naples judgment without remittal. The appellant's lawyer had timely requested an oral hearing via certified email, but the trial proceeded in closed-door written form without their participation. The court ruled that under prevailing case law, such a failure constitutes an absolute nullity when the lawyer's presence is mandatory, rendering the lower court's decision void.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.: When a defense lawyer timely requests an oral hearing and the trial proceeds without them, the absence constitutes an absolute nullity requiring annulment.

Parole chiave

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absolute nullity oral hearing requirement defense lawyer presence written trial nullity cassation annulment procedural violation contradictory principle procedura orale

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 23 bis, decreto-legge 137/2020 convertito in legge 176/2020
Art. 598-bis c.p.p.
art. 598-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021
Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022
Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv.
Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024
(Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv.
Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024
Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv.
Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024
287370 - 01 ; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025
598-bis c.p.p., qualora la difesa abbia tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale, nel rispetto del termine stabilito, a pena di decadenza, di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/04/1967 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTOAPPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI/che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

im-hn 1. Francesco Francesco Pesce ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza) in epigrafe, deducendo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, a seguito di notifica in data 23/12/2024 del decreto di citazione per il giudizio di appello, in pari data la difesa aveva inoltrato richiesta di trattazione orale a mezzo pec, regolarmente consegnata sulla casella di posta elettronica certificata assegnata alla terza sezione della Corte di Appello di Napoli. A tale richiesta non era però seguita alcuna comunicazione di ammissione della trazione orale richiesta, ed il giudizio si era svolto con le forme di cui all'articolo 23 bis, decreto-legge 137/2020 convertito in legge 176/2020.

2. Il motivo è fondato. Dall'allegazione della difesa (pec in data 23/12/2024) risulta che il difensore dell'imputato, avvocato Celestino Gentile, ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale del procedimento numero RG APP 3670/2019 a carico di Pesce Francesco, inoltrando alla Corte d'appello di Napoli la relativa richiesta attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati lo stesso giorno della notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello. Il procedimento è invece stato trattato in forma cartolare, senza la partecipazione delle parti.

3. Va premesso che nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai giudizi di appello soggetti all'applicazione della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, si sono formati due orientamenti in ordine alla patologia processuale derivante dalla mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta. Secondo un primo orientamento, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 - 01;

Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 - 01). Si è successivamente venuto ad affermare, invece, un altro indirizzo interpretativo, condiviso da collegio, secondo il quale, in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01 ;

Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01 ; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619 - 01). Tale indirizzo interpretativo, ormai affermatosi come decisamente prevalente, deve condividersi, anche perché coerente con l'inse gnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Inoltre, questo secondo orientamento è stato ribadito di recente anche con riferimento al re gime ordinario dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, introdotto dall'art. 598-bis c.p.p., qualora la difesa abbia tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale, nel rispetto del termine stabilito, a pena di decadenza, di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 - 01).

4. Peraltro, per mera completezza di esposizione, deve rilevarsi che anche il primo indirizzo interpretativo condurrebbe comun que a ritenere che, nel caso di specie, lo svol gimento del processo in forma cartolare abbia determinato una nullità, ritualmente dedotta con il ricorso per cassazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso. C