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Ordinanza — n. 3288/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3288/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant challenged the sentence's proportionality under Article 133 of the Penal Code, arguing the judge failed to provide specific reasoning. The court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds, excluding general complaints about sentencing weight.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general challenges to the proportionality of the agreed sentence.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation proportionality review statutory grounds Criminal Procedure Code responsabilità penale dei minori caso poco grave amnistia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il motivo proposto è manifestamente infondatoperché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-biscod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Ilricorso dev e pertanto essere dichiarat o inammissibil e senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis c od.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicatoa Bouchekir Amine, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1.067,00 di multa per il delitto di rapina.
art. 133 cod. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bouchekir Amine nato in Belgio il 12/12/2003 avverso la sentenza del 24/10/2025del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha applicatoa Bouchekir Amine, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1.067,00 di multa per il delitto di rapina.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena applicata.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondatoperché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentatacon riferimento alla entità della pena concordata laddove il giudice si sarebbe limitato ad affermarne la congruità, senza alcuna ulteriore specifica argomentazione in ordine ai criteri adottati nella specie previsti dall’art. 133 cod. pen.

4. Ilricorso dev e pertanto essere dichiarat o inammissibil e senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis c od. proc. pen. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende,che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariapaola Borio Angelo Caputo