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Ordinanza — n. 3204/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Luigi Cristini's defense team inadmissible ex officio. Cristini had been sentenced to a negotiated penalty for attempted aggravated robbery, and his lawyer argued a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, prohibits such appeals against plea bargain sentences claiming omitted assessment of conditions for acquittal, mandating immediate dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences alleging omitted assessment of conditions for acquittal under Art. 129 are inadmissible; the court must declare them inadmissible ex officio.

Parole chiave

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negotiated penalty appeal inadmissible grounds omitted assessment conditions acquittal under Art. 129 ex officio dismissal Cassa delle ammende procedural defect responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si ribadisce infatti che,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01
( tra le altre: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cristini Luigi nato a Cosenza il 18/01/2006 avverso la sentenza del 16/09/2025 del Tribunale diPadova; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il Giudice per le indagini preliminari di Padova applicava a Luigi C ristini la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc . pen . per il delitto di tentata rapina aggravata a lui contestato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Luigi Cristini che denunciava difetto di motivazione in relazione all'articolo 129 del codice di rito. 3.La doglianza è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce infatti che,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. ( tra le altre: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il P residente