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Sentenza — n. 3200/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentencing on drug trafficking due to lighter statutory range compared to aggravated theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's sentencing portion regarding drug trafficking while upholding the conviction. The appellant argued that aggravated theft carried a heavier statutory penalty range than the minor drug offense, making it the correct crime to apply for sentencing. The court agreed that the aggravated theft was the more serious crime and remanded the case for a new sentencing calculation based on the correct legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 625 cod. pen.: When multiple crimes are committed, the one with the highest statutory penalty range must be selected for sentencing; if the range for the charged offense is lower than another proven crime, the heavier crime governs the punishment.

Parole chiave

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continuzione del reato reato più grave forbice edittale furto pluriaggravato piccolo spaccio rideterminazione della pena annullamento parziale ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio”qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 625 cod. pen.
Il motivo è fondato:la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 625 cod. pen
Il motivo è fondato:la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1335/2024
All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio”qualificabili ai sensi dell’art.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sorce Giuseppe nato a Canicatti' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; la Sostitut a P rocurat rice generale Simonetta Ciccarelli concludeva per l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissettaper nuovo giudizio; l’Avv. Benedetta Asero, difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito al l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcunedelle condotte contestat e a Giuseppe Sorce al reato previst o dall'art . 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990. All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività “di piccolo spaccio”qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e)ed applica ndo gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di lieve entità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di Giuseppe Sorce che deduceva: -violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato; si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Il motivo è fondato:la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende “dai tre ai dieci annidi reclusione”, quella per la ricettazione (capo d) “da due ad otto anni di reclusione ”, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 si estende “dai sei mesi ai cinque anni di reclusione”:dunque, i l re a to più grave , contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata,non avrebbe potuto essere identificato nel capo e) , relativo ad unacessione di stupefacente di lieve entità.

3. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della penaper il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g),con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c). L’accertamento di responsabilitàdeve essere invece dichiarato irrevocabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso, il giorno13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore I