Court grants extension of appeal deadline due to misleading information from court registry regarding sentence deposit date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the defense attorney's request to extend the deadline for appealing a second-instance criminal judgment. The defense argued that misleading correspondence from the court registry regarding the sentence's deposit date prevented timely filing, while the prosecution requested rejection. The court ruled in favor of the extension, finding that erroneous information from the registry constituted force majeure and that the defense acted diligently in seeking clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.; Erroneous information received from the court registry regarding the deposit of a judgment constitutes force majeure, allowing for the restoration of the appeal deadline if the party has demonstrated diligent conduct in verifying the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Picchi Andrea,nato a Roma il 19/01/1980; avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Roma; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di fiducia, avv.Patrizia Pavone, in data 8 ottobre 2025 ha proposto istanza di rimessione in termini per la impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, in data 04.04.2025,nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Con detta sentenza, giudicando in sede di rinvio, la Corte territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 18/02/2021 appellata da Andrea Picchi, riconosciute la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.e la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen . in regime di prevalenza, rideterminava la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa, applicando altresì la misura della libertà vigilata per anni uno e confermando nel resto la appellata sentenza.
A sostegno della richiesta,il difensore deduce di avere appreso solo in prossimità della scadenza del termine per proporre impugnazione che la sentenza in oggetto era stata depositata nei termini, e nello specifico in data 2 maggio 2025: in particolare,rappresenta il difensore che dal 26 giugno 2025era intercorso uno scambio di corrispondenza con la cancelleria, nell’ambito del quale aveva ricevuto informazioni circa il mancato deposito nei termini della sentenza(tanto che nelle mail inviate il difensore aveva sollecitato più volte l’invio di copia del provvedimento e chiesto conferma se dovesse attendere la notifica del deposito); di essersi quindi recato personalmente in cancelleria, in data 02/10/2025, dopo avere ricevuto copia della sentenza completa di motivazione, per a ppurare c he la data impressa sulla copia corrispondesse effettivamente a quella del 2 agosto 2025, visto che dalla scansione non era ben visibile e considerate le informazioni ricevute dalla cancelleria in precedenza.
3. Ritiene la Corte che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare formulata dal difensoresia meritevole di accoglimento. 3.1. In via generale va rilevato che la giurisprudenza ha ritenuto idone a ad integrare fatto costituente forza maggiore,che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito(in parte motiva, Sez. 2, n. 9958 del 30/01/2025 Bonnici, Rv. 287718 – 01 ; Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccarí, Rv. 264965 -01;
Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara,Rv. 263841 -01), gravando in tal caso sull'istante l'onere di provare il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazionee di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 – 01; Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 –02). 3.2. Nella specie, dalla lettura dello scambio dimail intercorso con la cancelleria risulta che al difensore sono state fornite errate informazioni circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito (vds. mail inviate da indirizzo pec ‘depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it’ in data 7 e 25 luglio 2025).
Risulta altresì che solo con mail del 25 settembre 2025 veniva inviata copia del provvedimento (vds. mail di data relativa). Il difensore ha inoltre fatto accesso alla cancelleria in data 2 ottobre 2025, per avere conferma, dopo le fuorvianti indicazioni ricevute,della data annotata a mano sulla sentenza, che aveva ricevuto in copia. 3.3. Alla luce delle superiori circostanze, si deve ritenere verificata una causa di forza maggiore, determinata da errate e fuorviantiinformazioni ricevute dalla cancelleria, che non ha consentito al difensore diproporre tempestiva impugnazione; vieppiù il difensore ha forni to prova diessersi attivato diligentemente, facendo richiesta di copia della sentenza da impugnare e sollecitandone più volte il rilascio, infine r ecandosi presso la cancelleria per avere riscontro della correttezza delle informazioni ricevute.
L’istanza risulta, inoltre,essere stata tempestivamente proposta, dovendosi, nella specie, il termine di dieci giorni di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., ritenersi decorrente dal 2 ottobre 2025allorquando, con l’accesso personale agli uffici di cancelleria e l’a cquisi zione della corretta informazione sulla data di deposito della sentenza, è venuta meno ( ma ormai nell’imminenza delcompimento del termine per impugnare) la causa di forza maggiore. P.Q.M Restituisce Picchi Andrea nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 04/04/2025 che dichiara non esecutiva.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M, competente per l'esecuzione, nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 -165 bis disp. att. cod. proc. pen. Cos