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Sentenza — n. 2718/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by a third interested party dismissed due to lack of special power of attorney for defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the third interested party's lawyer lacked a special power of attorney. The appellant argued that the lower court erred by treating time as a neutral factor without reviewing the fraud allegations, but the Court focused on procedural defects. The decision held that third interested parties, unlike defendants, must present a special power of attorney to act in court, a requirement not waived by civil procedure rules in criminal incidental proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Third interested parties in criminal incidental proceedings must present a special power of attorney to their defense counsel; absence of this document renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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third interested party special power of attorney criminal incidental proceeding inadmissible appeal confiscation measure procedural defect defense representation atto d'origine

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
356), così come in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per i soggetti che sono portatori di interessi meramente civilistici, quali sono i terzi interessati, trova applicazione la regola che l'art. 100 cod.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 182 c.p.c.
La Corte di cassazione ha anche chiarito che non può qui trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 cod.
art. 240-bis cod. pen
La Corte di cassazione, con una giurisprudenza che è ormai consolidata, reputa che, anche nella materia dei sequestri preventivi, tra i quali quelli finalizzati alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
del Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Antonio Carzaghi per i delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen., in relazione al trasferimento fraudolento al Breshak della menzionata automobile, e 648 cod.
art. 100 cod. proc. pen
356), così come in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per i soggetti che sono portatori di interessi meramente civilistici, quali sono i terzi interessati, trova applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen.
articolo 100 cod. proc. pen
Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art.
art. 83 cod. proc. civ
secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
art. 182 cod. proc. civ
La Corte di cassazione ha anche chiarito che non può qui trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017
prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, cioè la regola che tali soggetti possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep.
Sez. Unite, n. 47239 del 30/10/2014
Sez. Unite, n. 46201 del 31/05/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRESHAK DUIO, nato in Croazia il 03/03/1950 avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/09/2025, il Tribunale di Novara rigettava l'appello che era stato proposto da Duio Breshak, quale «terzo interessato», contro l'ordinanza del 22/08/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara aveva rigettato la richiesta del medesimo Breshak di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., dell'automobile Ferrari F430 Scuderia (con numero dì telaio ZFFKZ64B000166413) che era stato disposto con decreto del 21/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Antonio Carzaghi per i delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen., in relazione al trasferimento fraudolento al Breshak della menzionata automobile, e 648 cod. pen. i 2.

Avverso l'indicata ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Novara, ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Federico Celano, quale «difensore di fiducia» del terzo interessato Duio Breshak, affidato a un unico motivo, con il quale deduce: «Violazione di Legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322 bis cpp». Il ricorrente contesta anzitutto l'asserzione del Tribunale di Novara secondo cui «le ragioni dedotte nell'istanza di revoca del sequestro preventivo prima e nell'appello poi sono state già compiutamente vagliate in sede di riesame dell'ordinanza genetica» (quarto capoverso della pag. 4 dell'ordinanza impugnata), lamentando che tale asserzione non terrebbe conto del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092-01, sulla base del quale, secondo il ricorrente, il «Gip prima e il Collegio poi potevano e dovevano riaffrontare tutti gli argomenti prospettati anche se eventualmente oggetto di riesame quattro anni orsono da parte dell'allora e tuttora [...] indagato Carzaghi».

Avanzata tale contestazione, il Breshak deduce che, «[i]n quest'ottica», il «decorso del tempo» non potrebbe essere considerato un «dato neutro» (penultimo capoverso della pag. 4 dell'ordinanza impugnata), atteso che, dagli atti che erano stati trasmessi al Tribunale del riesame, sarebbe risultato che: 1) «[i]n quattro anni non è stato effettuato nessun approfondimento istruttorio sulle modalità con cui il Carzaghi ebbe ad acquistare la proprietà della Ferrari F430, proprietà mantenuta sino al 5 novembre 2021» (cioè fino alla data in cui, secondo l'ipotesi accusatoria, tale automobile sarebbe stata fraudolentemente trasferita al Breshak); 2) [i]n quattro anni non è stato effettuato nessun approfondimento istruttorio sulla documentazione prodotta dalla difesa Breshak [...] attestante il passaggio di proprietà della Ferrari de quo, la richiesta della targa personalizzata tedesca da parte del Breshak, la richiesta di revisione e reimmatricolazione del mezzo presso una officina tedesca, le modalità di pagamento del prezzo, l'origine lecita della provvista con cui è stato effettuato il pagamento rateale del mezzo (Breshak aveva indicato [...] la disponibilità di conti correnti in Germania lecitamente alimentati dall'attività di restauratore del Breshak)»; 3) «[n]on vi è coincidenza temporale tra il trasferimento di proprietà del mezzo ed il controllo dello stesso alla dogana di Brogeda (suggestivamente il provvedimento impugnato crea confusione nelle date di effettuazione delle perquisizioni a carico del Carzaghi facendole coincidere dapprima con il 23 novembre 2021 - pag. 1 dell'impugnata ordinanza - data del controllo della Ferrari al valico di Brogeda, e successivamente con il 05.11.2021 - pagina 3 ultimo periodo - data di conclusione del contratto di compravendita tra il Carzaghi e il Breshak)» e lo stesso mezzo era «rimasto in Italia per circa tre settimane in manutenzione per poi prendere la direzione della Germania, luogo di residenza e dimora del Breshak, per la reimmatricolazione nel luogo dove sarebbe stato custodito e usato».

Il ricorrente conclude che, pertanto, l'«inerzia» della Procura della Repubblica, la quale non avrebbe «svolto indagini ulteriori dopo le perquisizioni del novembre 2021», «legittima il signor Breshak a richiedere la restituzione di quanto ha regolarmente acquistato, pagato e che gli è stato sottratto in attesa di approfondimenti che non sono mai stati effettuati».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso è stato proposto da un difensore non munito di procura speciale. La Corte di cassazione, con una giurisprudenza che è ormai consolidata, reputa che, anche nella materia dei sequestri preventivi, tra i quali quelli finalizzati alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies del d.l. 6 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), così come in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per i soggetti che sono portatori di interessi meramente civilistici, quali sono i terzi interessati, trova applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, cioè la regola che tali soggetti possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01;

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722-01; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Calò, Rv. 256124-01; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081-01). La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, la quale è richiesta solo con riferimento agli atti cosiddetti personalissimi.

Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. Nel caso di specie, Duio Breshah è, come si è visto, terzo interessato e come tale è qualificato dal ricorrente rispetto al sequestro che viene qui in rilievo, che è stato disposto su di un bene a lui intestato, in funzione della confisca ex art. 240- bis cod. pen., nell'ambito di un procedimento in cui è indagato Antonio Carzaghi.

Ciò nonostante, dagli atti non risulta alcuna procura speciale rilasciata al difensore avv. Federico Celano, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, né in tale atto si fa menzione di una qualche procura speciale. La Corte di cassazione ha anche chiarito che non può qui trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 182 cod. proc. civ., là dove stabilisce (al secondo comma) la possibilità della sanatoria del difetto di rappresentanza, atteso che, nell'ambito del procedimento penale e, in particolare, in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale, è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito derogare in assenza di un'espressa previsione in tale senso o di un richiamo alle norme del codice di procedura civile (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, cit.;

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., cit. Nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., con riguardo al ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s