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Sentenza — n. 2657/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of defense rights due to appellate court ignoring defense conclusions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated the defendant's right to defense by ignoring a submitted defense memorandum. Although the court acknowledged the appellate court failed to explicitly mention the document, it found the memorandum was merely a repetitive restatement of arguments already presented in the appeal act. Consequently, the court ruled that the omission did not constitute a substantive violation of the right to defense under the specific emergency judicial procedures in force at the time.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: In cartolarized appellate proceedings, failure to consider a defense memorandum is not a violation of the right to defense if the document lacks independent argumentative content and merely repeats the conclusions already submitted in the appeal act.

Parole chiave

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right to defense violation cartolarized appellate proceedings emergency pandemic measures repetitive defense conclusions cassation inadmissibility appellate court procedure substantive vs formal review difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178
284802 – 01), con interpretazione che il Collegio intende confermare, che in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
L’esame degli atti del procedimento, consentito nel caso concreto a questa Corte per la natura in procedendo dell’eccezione sollevata - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass.
Sent. n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato
Deve allora trovare applicazione il principio già affermato da questa stessa Sezione (Sent. n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.
Sez. 6, n. 167 del 30/09/2022, Giarletta
Sez. 2, n. 21424 del 15/03/2023, Giudici
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: GUEYE ABDOU nato in SENEGAL il 05/01/1990 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avv. MARCO PERRA per l’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina, lesioni e ricettazione aggravati dalla condizione di irregolare sul territorio italiano.

2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge consistente nel mancato rispetto del contraddittorio, non essendo stata presa in considerazione, e nemmeno allegata al fascicolo d’udienza, la memoria con conclusioni inviata per la discussione dal difensore alla Corte d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo addotto è manifestamente infondato. Si deduce violazione del diritto di difesa per non aver la Corte d’appello né menzionato, né preso in considerazione le conclusioni della difesa, inviate per mail secondo lo schema del giudizio cartolare d’appello, modalità di svolgimento dell’udienza in secondo grado.

2. Il rilievo della denunciata omissione è corretto e, tuttavia, esso non porta alle invocate conseguenze. L’esame degli atti del procedimento, consentito nel caso concreto a questa Corte per la natura in procedendo dell’eccezione sollevata - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto – permette di rilevare che, effettivamente, la Corte d’appello, per incuriam, non prese in esame le conclusioni inviate dalla difesa dell’imputato, non menzionate né nella sentenza, né nel verbale dell’udienza cartolare, ove pure sono menzionate quelle pervenute dal Procuratore generale.

Tuttavia, le conclusioni pretermesse costituivano semplicemente la riproduzione pedissequa di quelle formulate con l’atto di appello, ampiamente discusse, assieme ai motivi che le avevano giustificate, nella motivazione della sentenza impugnata. Deve allora trovare applicazione il principio già affermato da questa stessa Sezione (Sent. n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802 – 01), con interpretazione che il Collegio intende confermare, che in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (fattispecie in cui si è ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse – come nel caso oggi esaminato - meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).

Né in senso contrario possono valorizzarsi i principi affermati nelle pronunce menzionate dalla difesa dell’imputato nella memoria conclusionale. La prima di esse (Sez. 6, n. 167 del 30/09/2022, dep. 2023, Giarletta, non massimata) verte in alieno, trattando di una questione del tutto diversa da quella odiernamente dibattuta, vale a dire l’indiscutibile, e sacrosanto, diritto dell’imputato di partecipare al ‘suo’ processo, anche se detenuto, sol che ne faccia richiesta. Il principio ivi affermato, anche se corretto e condivisibile, non aiuta alla soluzione del presente caso, ove non si discute della omessa partecipazione dell’imputato all’udienza, per cui aveva fatto richiesta, non essendovi stata richiesta di discussione orale nel presente caso.

La seconda (Sez. 2, n. 21424 del 15/03/2023, Giudici, non massimata) è effettivamente pertinente al caso concreto, ma, come si legge nella motivazione, la ragione della violazione del diritto di difesa risiede proprio nel fatto che “le conclusioni della difesa ritualmente inviate … che richiamavano argomenti specifici non risultano né riportate né valutate ai fini della decisione” così evidenziandosi, come sopra si è già detto, che è proprio l’avvenuto sviluppo di argomenti giuridici difensivi salienti a costituire il nucleo del diritto di difesa che merita di (e che deve pertanto) essere protetto.

Nel caso che oggi è sottoposto al Collegio, per contro, non vi è stato, da parte dello stesso difensore, alcun effettivo esercizio del diritto di difesa, al di là della burocratica ripetizione pedissequa delle conclusioni già rassegnate, senza alcuno sforzo argomentativo. Si tratta di conclusioni solo ‘di stile’, la cui mancata considerazione è altrettanto irrilevante e non può certo comportare l’effetto sradicante che la nullità dedotta comporterebbe.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces