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Sentenza — n. 2656/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preliminary judge's order for compulsory indictment of new suspect due to lack of power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2656/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a preliminary judge's order dismissing charges against one suspect while ordering compulsory indictment against a new suspect. The defense argued procedural defects regarding notification, but the court focused on the substantive abuse of power. The court ruled that the judge exceeded his authority by simultaneously ordering the new suspect's indictment, a power reserved for the prosecutor, and annulled the decision without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 335 cod. proc. pen.: The preliminary judge lacks the power to order compulsory indictment against a new suspect; such an act constitutes an abnormality (carenza di potere in concreto) and must be annulled without remittal.

Parole chiave

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abnormality of act compulsory indictment lack of power preliminary judge procedural defect indagine per truffa promozione dell'accusa penale colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, al quale era stata richiesta l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Paolo Manna per il reato previsto dall’art. 642 cod.
Art. 335 cod. proc. pen.
La Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 584 cod. proc. pen.
Onofrio Annunziata rilevava che non aveva ricevuto alcuna notifica ai sensi dell’art. 584 cod.
art. 642 cod. pen
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, al quale era stata richiesta l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Paolo Manna per il reato previsto dall’art. 642 cod.
art. 584 cod. proc. pen
Onofrio Annunziata rilevava che non aveva ricevuto alcuna notifica ai sensi dell’art. 584 cod.
art. 335 cod. proc. pen
La Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024
pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv.
Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999
286082 – 01;Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, Parathoner, Rv.
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013
Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018
257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep.
Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019
274907 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Ignoti, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Milano, con la quale è stata disposta l’archiviazione nei confronti del procedimento iscritto per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen.nei confrontidi Manna Paolo, nato a Napoli il 20/11/1997. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto l’annullamento “con rinvio” del provvedimento impugnato. Il difensore di Paolo Manna, Avv. Onofrio Annunziata rilevava che non aveva ricevuto alcuna notifica ai sensi dell’art. 584 cod. proc.pen e chiedeva pertanto dinon celebrare l’udienza e disporre la notifica omessa.

RITENUTO IN FATTO

. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, al quale era stata richiesta l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Paolo Manna per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen.; (a) disponeva la archiviazione richiesta, (b) riteneva sussistenti gli elementi per iscrivere tale Falanga Antonio, fino ad allora non indagato, (c) ordinava l'imputazione coatta nei confronti del Falanga per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. per il quale era stata disposta l’archiviazione nei confronti del Manna.

2. Contro tale provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano a mezzo del suo sostituto, che deduceva l'abnormitàdell’atto nella parte in cui ordinava l'iscrizione di un nuovo indagato e la contestuale imputazione coatta nei suoi confronti. Il provvedimento sarebbe viziato da carenza di potere in concreto in quantointegrerebbe un'ingerenza del giudice nei poteri assegnati al pubblico ministero, oltre che una violazione dei diritti di difesa della persona iscritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare il Collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del Manna, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082 – 01;Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, Parathoner, Rv. 215111 - 01).

Il Collegio osserva, altresì, che non risulta oggetto di contestazione da parte del Pubblico ministeroricorrente la decisione di archiviazione del procedimento iscritto a caricodel Manna. 2.Ilricorso è fondato. 2.1. In via preliminare, deve essere delimitata l’area di operatività dell’’“abnormità”. Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite». Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa può riguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (così:

Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552, § 4.2.che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Nel dettaglio, si è affermato che l'abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la ragion d'essere».

Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata di manifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quando l’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso il successivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime. In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito: (a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01); (b)chel'abnormità “strutturale”si rinvieneneicasi di esercizio da parte del giudice «di un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10). 2.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche la Cassazione ha affermato che costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. La Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Ignoti, Rv. 277429 - 01). 2.3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, esercitando un potere allo stesso con conferito, non si limitava ad ordinare l’iscrizione di un nuovo indagato, con decisione legittima, ma contestualmente ordinava di elevare nei suoi confronti l’imputazione, con decisione che si risolveva nell’eserciziodi poteri nonconferiti, in quanto il Giudice si sostituiva al pubblico ministero nella valutazione della idoneità degli elementi di prova raccolti nei confronti del nuovo indagato a sostenere la scelta di avviare la fase processuale ed ordinando “contestualmente” di elevare l’imputazione.

Deve pertanto essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnata nella parte in cui ha ordinato l’imputazione coatta del nuovo iscritto Antonio Falanga sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio il p