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Ordinanza — n. 2654/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of qualification as a cassation lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not listed in the official register of cassation lawyers. The court held that only qualified professionals can file appeals to the Supreme Court, rendering the filing by an unqualified individual void. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Only a lawyer enrolled in the register of cassation lawyers is entitled to file an appeal to the Supreme Court, and failure to meet this requirement results in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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cassation lawyer qualification inadmissible appeal procedural standing legal professional register procedural costs criminal procedure code unqualified representation difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ORIT ORDINANZA Da Bellonio Francesco nato a Cerignola il 15/06/1984 avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermava la responsabilità di Da Bellonio Francesco, riformando la sentenza di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio.

2. Contro tale sentenza nell’interesse del Da Bellonio, proponeva ricorso l’Avv. Lidia Fiorenti.

3. Rilevato che il difensore del ricorrente non è inserito nell’Albo dei difensori cassazionisti, e che dunque il ricorso è proposto da soggetto non legittimato, ne dichiara l’inammissibilità.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consiglier