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Sentenza — n. 2445/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's withdrawal and lack of interest in the decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible following the client's formal withdrawal and declaration of lack of interest. Although the defense had raised four grounds regarding procedural violations and evidentiary errors, the client subsequently abandoned the litigation. Consequently, the court ruled that no costs could be imposed since the withdrawal negated any notion of losing the case.

Regesto Legislator

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Art. 589 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal becomes inadmissible if the appellant withdraws the request, and no costs may be awarded when the withdrawal stems from a lack of interest rather than a loss of the case.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility procedural costs Cassazione c.p.p. procedural abandonment domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell'art. 589 cod.
Art. 606 c.p.p.
Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 273 cod. proc. pen
pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa.
art. 589 cod. proc. pen
Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell'art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da Domenico Caruso, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024
288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caruso Domenico, nato a Locri il 02/07/1991; avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, avv. Giacomo Falcone, nell'interesse di Caruso Domenico.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto da Domenico Caruso avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2025, con cui era stata rigettata la istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata, rigettava l'appello e condannava il Caruso al pagamento delle spese della procedura incidentale. 1 Ve/ (111— 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il difensore di fiducia, avv.

Giacomo Falcone, nell'interesse del Caruso, articolando quattro motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa. 2.2. Con secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. 2.3. Con terzo e quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 189, 192, 234 e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla valutazione delle registrazioni audio e delle prove documentali. 2.4. In data 28 novembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell'art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da Domenico Caruso, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv. Giacomo Falcone, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, documentando l'intervenuto annullamento con rinvio, disposto da altra Sezione di questa Corte, della ordinanza con cui, in sede di riesame, era stata confermata la ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari. Alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire, pertanto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell' interesse alla decisione non configura, nella specie, un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/12/2025 I