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Sentenza — n. 2438/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for insufficient reasoning on recidivism application in criminal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2438/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's decision regarding the application of recidivism in a criminal case involving Giuseppe Piacente. The appellant argued that the lower court failed to conduct a concrete analysis of his criminal history, merely citing prior convictions without examining their specific nature or temporal distance. The Court ruled that such reasoning was legally insufficient and contrary to established case law requiring a detailed assessment of the defendant's dangerousness and culpability.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: The judge must verify in concreto if the repetition of offenses indicates actual dangerousness, rather than relying on a mere formal check of prior convictions.

Parole chiave

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recidivism application insufficient reasoning criminal liability dangerousness assessment appellate annulment abuso di carte-chèques sanzioni pecuniarie recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
Art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite uno dei due difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
Art. 611 cod. proc. pen.
Il ricorso va accolto essendo fondato l’unico motivo dedotto; in ragione di tale accoglimento il collegio ha ritenuto di celebrare ugualmente il presente giudizio ancorchè fosse stato erroneamente applicato il rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen., non convertibile.
art. 493 ter cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronunzia emessa in data 26/06/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Giuseppe Piacente responsabile del delitto di cui all’art. 493 ter cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso va accolto essendo fondato l’unico motivo dedotto; in ragione di tale accoglimento il collegio ha ritenuto di celebrare ugualmente il presente giudizio ancorchè fosse stato erroneamente applicato il rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen., non convertibile.
art. 99 cod. pen
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da Piacente Giuseppe nato a Catania il 05/03/1971 avverso la sentenza emessa in data 21/01/2025 dalla Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che i difensori del ricorrente, avv. Fabio Presenti e avv. Gabriele Celesti, non hanno depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la pronunzia emessa in data 26/06/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Giuseppe Piacente responsabile del delitto di cui all’art. 493 ter cod. pen. con condanna alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite uno dei due difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Rileva il ricorrente che, sul punto, la Corte di appello ha omesso di verificare in concreto se il delitto per il quale è stata confermato il giudizio di responsabilità sia indice di accresciuta pericolosità limitandosi al mero richiamo dei precedenti penali di cui è attinto l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto essendo fondato l’unico motivo dedotto; in ragione di tale accoglimento il collegio ha ritenuto di celebrare ugualmente il presente giudizio ancorchè fosse stato erroneamente applicato il rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen., non convertibile.

2. Con il primo motivo di appello l’imputato si era doluto della mancata disapplicazione della recidiva ritenuta dal Giudice di primo grado che, sul punto, aveva motivato in modo del tutto carente con un mero generico richiamo ai precedenti penali e trascurando la condotta di ammissione degli addebiti. Rispetto a tale censura, la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha laconicamente affermato: “non si rinvengono ragioni giuridiche o dati fattuali da cui potere inferire un’esclusione della contestata recidiva (cfr casellario giudiziale in atti)”.

Trattasi di motivazione palesemente carente in quanto fondata sulla mera esistenza di precedenti penali (che non risultano descritti nella loro specifica natura ed epoca temporale, né raffrontati con l’illecito oggetto di giudizio) e pertanto non conforme alle indicazioni ermeneutiche dettate da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti.

In particolare, è necessario esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; a tale verifica il collegio di merito non ha proceduto. 3.L’impugnata sentenza va pertanto annullata limitatamente alla mancata disapplicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che provvederà a colmare la lacuna motivazionale di cui sopra.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata disapplicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sez