Cassation annuls preventive order due to lack of argumentation regarding criminal classification and prior acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's preventive order revoking special surveillance and asset confiscation against Domenico Rugolino. The applicants argued the lower court relied on insufficient evidence of clan membership despite their prior acquittal for non-existence of the crime. The court ruled that the preventive decision lacked necessary argumentation connecting the criminal classification to the specific facts, violating procedural requirements for such orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606, 187, 192 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive reasoning of prior judgments in preventive proceedings; a preventive order must explicitly demonstrate the link between the criminal classification and the specific facts, otherwise it is annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. Rugolino Domenico,nato a Reggio Calabria il 02/09/1966 2. Rugolino Samuele,nato a Reggio Calabria il 13/12/2004 avverso il decreto del 25/02/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto deiricorsi. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti , avv. Antonio Managò, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale rifor m a del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione in data 12 ottobre 2022, nei confronti di Domenico Rugolino, ha revocato la misura della sorveglianza speciale e la confisca degli immobili ivi specificati, confermando nel restole ulteriori misure patrimoniali.
2. Ricorre per cassazioneil suddetto proposto, unitamente al terzo interessato Samuele Rugolino, a mezzo del proprio comune difensore, avv. Antonio Managò, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Secondo il primo motivo, sussisterebbeuna violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., poichéla Corte di appello avrebbe offerto una motivazione meramente apparente a fondamento della ritenuta pericolosità di Domenico Rugolino negli anni 2012-2014, derivandola da una non provata posizione di appartenenza alla “cosca Rugolino”, nonostante, in sede penale, l’odierno proposto fosse stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” e l’operatività del sodalizio fosse stata esclusa a partire dal 2009.
I giudici della prevenzione avrebbero tratto la convinzione della suddetta appartenenza da due sole circostanze, prive di effettiva efficacia inferenziale: -l’ammissione a partecipare a colloqui con i maggiorenti del clan Alvaro su argomenti suscettibili di interesse ‘ndranghestico (nonostante la difesa avesse evidenziato solide ragioni alternative che ne avrebbero spiegato la presenza in quel contesto); - un colloquio con Antonio Alvaro , ipoteticamente dettato dalla necessità impellente di scusarsi per il comportamento di un nipote (nonostante tale comportamento risalisse a due anni addietro e i dialoganti vi avessero fatto solo un rapido cenno al momento dei saluti, conversando per il resto intorno a leciti argomenti).
Non sarebbero, in tal modo, stati forniti elementi tali da superare, richiamando la distinta nozione di appartenenza, le conclusioni a cui era pervenuto il giudice della cognizione in merito all’assenza di condotta partecipativa; neppure rilevanti potrebbero reputarsi le dichiarazioni del collaboratore Mario Chindemi, generiche, de relatoe relative ad epoca antecedente al periodo che qui interessa. 2.2. Ciò premesso, la difesa si duole, altresì, dell’arbitraria anticipazione – all’asserito fine di poter confiscare anche un immobile di proprietà del figlio Samuele Rugolino – di due anni del perimetro temporale della pericolosità (nonostante il fatto che, nel procedimento penale conclusosi con pronuncia liberatoria, la condotta rilevante sarebbe iniziata nel 2014).
D’altronde, il corrispettivo di questo immobile sarebbe stato versato, nell’arco di quattro anni, mediante effetti cambiari, di modo che i redditi leciti avrebbero dovuto essere verificati relativamente a tutto questo periodo. A fronte della complessiva capienza delle risorse finanziarie familiari e della mera congettura che le somme ivi giacenti fossero state versate nel biennio 2012-2014, avrebbe dovuto essere revocato anche il sequestro del conto corrente postale intestato al proposto.
3. Con distinto ricorso a firma dell’avv. Giacomo Falcone, Samuele Rugolino deduce la violazione degli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, eccependo la totale carenza di motivazionecon riferimento alla contestata illegittimità della confisca. I giudici di appello, richiedendo la prova negativa del mancato pagamento di una somma, non avrebbero tenuto conto della articolata vicenda solutoria del corrispettivo dell’acquisto, dipanatasi nel tempo e caratterizzata dal pagamento in più tranches, previa rinegoziazione del debito, sino al 2017. Nel calcolo della sperequazione avrebbe dovuto altresì tenersi conto anche della doverosa decurtazione dell’Iva.
4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsisono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
2. Il decreto impugnato è stato emesso il 25 febbraio 2025, con motivazione depositata il 24 luglio 2025. La Corte di appello ha revocato la sorveglianza speciale, sulla base dell’insussistenza di elementi tali lasciar desumere un’attualità della pericolosità sociale, successivamente al 2014, chiarendo come sino a tale data e nel periodo immediatamente anteriore, cautelativamente limitato ai soli due anni precedenti, non avrebbe potuto dubitarsi della appartenenza del proposto all’associazione ‘ndrangheta, come desumibile non solo dalla solida tradizione della famiglia, ma dall’inconfutabile tenore di due lunghe intercettazioni tra presenti cheavrebbero comprovato non solo l’accesso di Domenico Rugolino a riunioni mafiose (anzi, in posizione stimata e rispettata), ma la sua perfetta conoscenza delle dinamiche endoassociative, la sua piena condivisione dei valori criminali e la considerazione in cui era tenuto dagli stessi vertici locali del sodalizio.
Sulla scorta di tali considerazioni, previa perimetrazione della cosiddetta ragionevolezza temporale, sono state confermate alcune delle misure patrimoniali.
3. Con sentenza dell’11 luglio 2024, la medesima Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della cognizione, ha assolto Domenico Rugolino dal reato associativo ascrittogli sub1-bis) (partecipazione con ruolo apicale alla cosiddetta Cosca Rugolino), perché il fatto non sussiste. I ricorrenti hanno prodotto, allegandola all’impugnazione di legittimità, la motivazione di tale pronuncia liberatoria, depositata il 7 luglio 2025 (e, dunque, successivamente all’emissione del decreto che qui occupa).
4. Secondo la consolidata esegesi di questa Corte, nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e risultino decisivi per la decisione ( Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01). Nondimeno, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendoo in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
– impediscono al Collegio di valutare il contenuto di una sentenza, ancorché non irrevocabile, a norma degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.; invero, la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito(cfr., per quanto concerne il giudizio di cognizione, Sez. 6, n. 13461 del 22/02/2023, Caponera,Rv. 284473-01; Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, Biscotti, Rv. 276653 - 02 ; Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell’Orefice, R v. 259904 - 01 ;
S ez. 5, n. 32031 del 07/05/2014 , Daccò,Rv. 261988-01). Queste riflessioni sono chiaramente estendibili anche al giudizio di prevenzione, avuto riguardo alla indubitabile riconducibilità al complessivo sistema delle impugnazioni, con conseguente applicabili tà del le norme generali e dei principi di diritto da esse desumibili(cfr. Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, Rv. 282965-01;Sez. 2, n. 15490 del 19/02/2016, Spinelli, Rv. 266668-01, in motivazione; Sez. 1, n. 15416 del 02/02/2010, Vacca, Rv. 247232-01).
5. L’apparato motivazionaledella decisione intervenuta nel secondo grado del procedimento penale è divenuto disponibile per le parti del procedimento di prevenzioneprima del giudizio di legittimità ma successivamente all’esaurimento dei gradi di merito. Peraltro, la suddetta assoluzione, pur nota nei suoi terminiformali, non èstata oggetto di valutazione da parte del giudice della prevenzione per quanto attiene al suo concreto contenuto argomentativo. Non è revocabile in dubbio la potenziale decisività di tale questione, posto che l’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante(anche nei suoi parametri cronologici), costituiva ilpresupposto per l’applicazione delle misure patrimoniali exartt. 4, lett. a) , e 16, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
6. In conclusione, alla luce di tale carenza argomentativa , la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, onde consentire, sul punto, una riconsiderazione del la complessiva piattaformaindiziaria, ferme restando le preclusioni processuali già formate (ivi inclusa la revoca della misura personale, in ordine alla quale si è interrotta la catena devolutiva). La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso,Rv. 271511-01). Le restanti censure proposte da Domenico Rugolin o e Samuele Rugolino restano assorbite. P.Q.M Annulla il decre