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Sentenza — n. 2432/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls tax fraud conviction for prescription but remands sentencing and confiscation for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2432/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for tax fraud committed in 2015 due to the expiration of the statute of limitations. While the defendant argued for the annulment of the entire judgment, the Court distinguished between the 'heads' (individual crimes) and 'points' (sentencing and confiscation measures), ruling that only the specific crime head had become time-barred. Consequently, the conviction for the 2015 offense was extinguished, but the case was remanded for a new trial regarding the remaining charges, the agreed sentence, and the confiscation of illicit profits.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; The annulment of a criminal judgment regarding a specific crime head does not bar the application of prescription to that crime, as the annulment of a confiscation point refers to the underlying crime head, allowing the prescription period to run until the final ruling.

Parole chiave

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prescrizione penale annullamento senza rinvio continuazione interna confisca profitto giudicato parziale reato tributario sentenza di primo grado ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen.
Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del profitto dei reati contestati ai capi 1 e 5, senza nulla argomentare sul punto; 2.2.
Art. 12 bis del d.lgs 74/2000
Con la medesima pronuncia, il Tribunale disponeva -di ufficio- la confisca (ex art. 12 bis del d.lgs 74/2000 e 648 quater cod.
Art. 648 quater cod. pen.
Art. 648 ter.1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino
In motivazione, la sentenza appena richiamata muove dalla, risalente (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.
Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini
Sez. 3, n. 22288 del 09/01/2025, Terranova
284912; Sez. 3, n. 22288 del 09/01/2025, Terranova, non massimata).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: FERRO Filippo, nato a Camporeale il 13/12/1957; avverso la sentenza del 21/05/2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio quanto alla confisca disposta ai sensi della normativa penale tributaria, e con rinvio, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, con riferimento all’ammontare del profitto del delitto descritto al capo 5. Ricorso trattato con procedura camerale non partecipata, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino -previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato descritto al capo 1 della imputazione (concorso nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), limitatamente al fatto commesso a fini di evasione IVA il 27 febbraio 2025- applicava, con la sentenza qui impugnata, la pena condizionalmente sospesa patteggiata da Filippo Ferro e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (concorso morale nella utilizzazione continuata di fatture per operazioni inesistenti, concorso in infedeltà patrimoniale, concorso in truffe, concorso in autoriciclaggio) nella misura di due anni di reclusione, con la circostanza attenuante di cui al comma 3 dell’art. 648 ter.1 cod. pen. e la continuazione tra i reati indicati in imputazione.

Con la medesima pronuncia, il Tribunale disponeva -di ufficio- la confisca (ex art. 12 bis del d.lgs 74/2000 e 648 quater cod. pen.) di beni immobili, mobili e denaro nella disponibilità dell’imputato sino a concorrenza di euro 1.601.344,00 (misura pari all’imposta evasa, oltre 360.000 euro, profitto dell’attività di autoriciclaggio descritta al capo 5).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Filippo Ferro, a ministero dei difensori di fiducia, avvocati Tiziano Padovani e Tania Borrelli, articolando le proprie doglianze in quattro motivi: 2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 125 comma 3, 448, comma 2 bis, 444 cod. proc. pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del profitto dei reati contestati ai capi 1 e 5, senza nulla argomentare sul punto; 2.2.

In ordine alla confisca del profitto conseguito per la condotta descritta al capo 5 (euro 360.000), il ricorrente deduce (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., 3 e 25, comma secondo, Cost., principi della Carta europea dei diritti dell’uomo) che la condotta in fatto contestata si sarebbe consumata (anno 2014) prima del vigore (1° gennaio 2015) nel nostro ordinamento penale del delitto di autoriciclaggio; la confisca appare inoltre sproporzionata nell’ammontare e priva di nesso causale con il reato contestato; 2.3.

Quanto alla confisca disposta ex art. 12 bis d.lgs 74/2000, in misura pari all’imposta evasa, il profitto sarebbe imputabile alla società contribuente e non alle persone fisiche che l’amministrano o la dirigono, le somme transitate sarebbero dunque mezzo del reato e non suo profitto; 2.4. Con il quarto motivo si deduce un vizio sostanziale della pronuncia in tema di confisca, in quanto la sentenza dà atto che vi è prova dell’integrale pagamento del debito tributario, con conseguente duplicazione sanzionatoria; il ricorso cita sul punto la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 4145 del 2022.

3. In data 16 dicembre 2025, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca: senza rinvio per la confisca della somma disposta ai sensi dell’art. 12 bis D. Lgs. n. 74/2000 e con rinvio al Tribunale di Torino, quanto alla confisca del profitto del reato descritto al capo 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01) e fondato, giacché introduce il tema della illegalità della confisca, estranea all’accordo intervenuto tra le parti. 1.1. La confisca disposta d’ufficio non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione, capace di argomentare le ragioni della ablazione, che partecipa di una natura sanzionatoria. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti dui fatto. Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto punto, essendosi solo richiamati gli articoli di legge che impongono la misura.

2. L'annullamento della sentenza di patteggiamento impugnata -in ordine alla confisca dell'intera somma indicata in parte dispositiva- comporta però ulteriori conseguenze in ordine ai reati che ne costituiscono in parte il fondamento: i delitti contestati al capo 1 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74/2000). La questione che si pone è dunque relativa al decorso del termine di prescrizione -per i delitti poco sopra indicati- almeno fino alla data della odierna decisione. Nella sentenza delle Sezioni unite Aiello (n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966) si è, infatti, precisato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

In motivazione, la sentenza appena richiamata muove dalla, risalente (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239-01) e confermata, distinzione fra "capi" e "punti" della sentenza, laddove i "capi" corrispondono al singolo reato giudicato ed i "punti" riguardano tutte le decisioni prese in relazione al singolo reato (la materialità del fatto, la colpevolezza dell'imputato, il trattamento sanzionatorio nei suoi plurimi segmenti, benefici compresi). Appare, allora conseguente a tale premessa, che l'annullamento della sentenza impugnata, seppure solo sulla disposizione di confisca per equivalente relativa ad un determinato reato, costituisca non un "capo" della sentenza, ma un "punto" della stessa, afferente, appunto, al reato che ne costituisce il presupposto ed il fondamento. 2.1.

Consegue, in caso di annullamento della sentenza per tale "punto" (o anche in caso di non inammissibilità del ricorso sul medesimo), l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati cui il "punto" della confisca sia riferibile, fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte (negli esatti termini, Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912; Sez. 3, n. 22288 del 09/01/2025, Terranova, non massimata). 2.2. Nella presente fattispecie, risulta con certezza, allo stato, coperto dalla prescrizione, per l’utile decorso del relativo termine massimo decennale (otto anni più il quarto dovuto alla interruzione), il delitto ad oggettività tributaria consumato il 23 ottobre 2015, in tema di dichiarazione IRES, che è parte del coacervo di delitti tributari (unificati sotto il vincolo della continuazione interna, senza indicazione parcellizzata dei singoli aumenti) contestati al capo 1.

La mancata indicazione precisa del segmento di pena calcolato per la continuazione interna impedisce però alla Corte di espungere dal calcolo il relativo frammento di sanzione. 2.2. L’annullamento deve pertanto essere disposto senza rinvio, limitatamente al fatto descritto al capo 1 (in materia di IRES) come consumato il 23 ottobre 2015, estinto per prescrizione.

3. Nel resto, l’annullamento, coinvolgendo sia la misura della sanzione oggetto di accordo tra le parti che la confisca, deve essere disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

4. Restano assorbiti i motivi di ricorso secondo, terzo e quarto, afferenti alla misura della disposta confisca, che dovrà essere oggetto, nel merito, di nuova ponderata valutazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui al capo 1 commesso il 23/10/2015, perché estinto per prescrizione. Annulla nel resto la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso. Così deciso il 9 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Angelo Capu