Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2394/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on witness identification and minor damage mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Second Instance judgment regarding a charge of receiving a check obtained through theft. The defense argued that the witness failed to identify the check recipient with certainty and that minor financial loss should have mitigated the penalty. The court ruled that the lower court's brief reasoning ignored these specific arguments about identification reliability and the nature of the damage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: A criminal judgment must adequately address all defense arguments regarding witness identification certainty and the applicability of minor damage mitigation; failure to do so warrants annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods witness identification minor damage mitigation lack of reasoning criminal appeal annulment ricettazione indagine per furto ricompensa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Si contesta anche il mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 62 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: NERI ROBERTO nato a ROMA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Roberto Neri, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in data 10/02/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 05/11/2018 dal Tribunale cittadino in ordine alla ricettazione di un assegno, provento di furto ai danni di Davide Del Cogliano, che aveva sporto regolare denuncia, e che, secondo le dichiarazioni di Francesca Nanni, le era stato consegnato dal Neri in pagamento di un quadriciclo. La stessa Nanni ha riferito anche di averlo girato ad un suo dipendente, Sergio Napoleoni, per il pagamento dello stipendio e che, avendo quest’ultimo messo invano all’incasso l’assegno, a causa dell’azzeramento del conto corrente della persona offesa, il Neri le aveva anche versato il corrispettivo in contanti. 2.A sostegno del ricorso la difesa ha articolato due motivi di impugnazione. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato e per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Sotto il primo profilo, assume non esserci alcuna certezza in ordine all’identificazione, nel Neri, della persona che ha consegnato alla Nanni l’assegno, difettando scritture allo stesso riconducibili, e non potendosi ritenere attendibile il teste Napoleoni, dipendente della Neri, per aver accettato un assegno quale corrispettivo di una regolare attività lavorativa, nonostante non fosse emesso e sottoscritto dalla sua datrice di lavoro. Si contesta anche il mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen., pur dovendosi riconoscere quale danno per il titolare dell’assegno solo la mera utilizzazione di un titolo ormai non più esigibile 2.2.Con secondo motivo di ricorso, il Neri ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva contestata e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali sono state disattese le censure proposte con l’atto di appello avverso il percorso argomentativo della sentenza di primo grado. Con tale impugnazione, infatti, la difesa, si doleva di una mancanza di certezza in ordine all’identificazione del soggetto che la Nanni aveva riferito averle consegnato il titolo oggetto dell’imputazione, in pagamento di un quadriciclo, non risultando dalla pronuncia di primo grado con quali modalità la testimone abbia identificato il soggetto, dalla stessa indicato assertivamente come “Neri Roberto”, che, poi, apprendendo che il titolo non era stato riscosso, le aveva anche rimborsato il relativo importo, a dire della difesa a conferma della sua buona fede, non potendosi altrimenti spiegare le ragioni della restituzione di questo.

La sentenza impugnata, con motivazione estremamente sintetica, non si è in alcun modo confrontata con tali censure, limitandosi ad affermare come le dichiarazioni della Nanni si presentino credibili e coerenti e non incise da intenti calunniosi, peraltro nemmeno prospettati dall’appellante. Altrettanto credibile appare la circostanza che la donna abbia girato l’assegno al suo dipendente, trattandosi comunque di versamento “tracciabile” . Nulla viene addotto in sentenza, invece, in ordine agli elementi sui quali dovrebbe fondarsi la certezza in ordine all’identificazione della persona indicata dalla Nanni come Roberto Neri, non emergendo dalle dichiarazioni di questa riportate in sentenza né una sua pregressa conoscenza del ricorrente, né altri elementi idonei ad escludere un errore, fosse anche inconsapevole, nell’identificazione dell’acquirente del quadriciclo, comunque presentatosi alla testimone.

2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio che colmi tale lacuna motivazionale, da ritenersi assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione