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Sentenza — n. 2265/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2265/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Giovanni Tessitore avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 01/09/2025, con cui era stata applicata al Tessitore la misura cautelare della custodia in carcere, confermava l’impugnata ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2265/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore, avv. Vicenzo Di Vaio, nell’interesse dell’indagato, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza revisione della sentenza penale diritti del detenuto controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
pen., “nullità dell’ordinanza” impugnata, rispettivamente, per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
e per violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
art. 589 cod. proc. pen
Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da Giovanni Tessitore, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Tessitore Giovanni, nato a Aversa il 27/06/1980; avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che conclude per la inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, avv. Vincenzo Di Vaio, nell’interesse di Tessitore Giovanni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Giovanni Tessitore avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 01/09/2025, con cui era stata applicata al Tessitore la misura cautelare della custodia in carcere, confermava l’impugnata ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore, avv. Vicenzo Di Vaio, nell’interesse dell’indagato, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., “nullità dell’ordinanza” impugnata, rispettivamente, per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e per violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. 2.1. In data 4 dicembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da Giovanni Tessitore, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv. Vincenzo Di Vaio, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di talché alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso,