Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2263/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural rules on plea bargains and waiver of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the simplified procedure for plea bargains without needing to address waived grounds. The appellant argued the second-instance judgment was flawed for failing to explicitly rule on acquittal conditions and for not justifying the sentence length. The court held that under Italian law, judges cannot modify agreed plea terms and are not required to discuss waived acquittal causes when accepting a plea deal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the second-instance court accepts a plea bargain without addressing waived acquittal grounds, as judges cannot modify agreed terms and are not obligated to discuss waived causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain procedure waiver of appeal grounds acquittal conditions inadmissible appeal simplified procedure remissione della pena alleggerimento della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 16/07/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Silvia Rocca, articolando unico motivo con cui si deduce nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 c.p.
Art. 544 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen., per avere la Corte di appello immotivatamente escluso che dovesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 133 cod. pen
pen, con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per avere la Corte di appello immotivatamente escluso che dovesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Elsayed Karim Nabil Serag Mohamed (CUI: 06GSA8U) nato in Egitto il 11/06/2005; avverso la sentenza del 16/07/2025 della Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 16/07/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 10/10/2024, appellata da Elsayed Karim Nabil Serag Mohamed, la pena veniva ridotta, ritenute le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, ad anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa; la Corte di appello dichiarava altresì inammissibile l’appello in relazione ai motivi oggetto di rinuncia e revocava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, con conferma nel resto della sentenza appellata.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Silvia Rocca, articolando unico motivo con cui si deduce nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen, con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello immotivatamente escluso che dovesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e per non avere motivato in ordine alla entità della pena comminata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure. Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, non dovendo neppure valutare la congruità della stessa, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr.

Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01). Inoltre, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare neppure sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01;

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de