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Sentenza — n. 2256/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive seizure, ruling cassation review limited to legal violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luca Esposito's appeal against a preventive seizure order inadmissible. The defense argued the lower court erred in finding knowledge of illicit origins based on mere presumptions rather than evidence. The court held that cassation review is restricted to legal violations and does not permit re-evaluating factual evidence or re-reading case files.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen., lett. e); Cassation review of preventive seizure orders is limited to legal violations and excludes re-evaluation of factual evidence or alternative interpretations of the record.

Parole chiave

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preventive seizure review cassation admissibility legal violation standard factual re-evaluation ban knowledge of illicit origin prove acquisite illegalmente istruzione penale per appropriazione indebita causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen.
Art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
254893)e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 606 cod.proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
art. 646 cod. pen
art. 325 cod.proc.pen
1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen.
art. 606 cod.proc. pen
254893)e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 606 cod.proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003
226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUCA nato a NAPOLI il 11/06/1980 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del TRIBUNALEdi NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli , con ordinanza del 1 6 settembre 202 5 , rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse diLuca Esposito avverso il decreto di sequestro preventivo,emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 18 luglio 2025; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Esposito, eccependo: 1.1 violazione dell’art. 648 cod. pen.: il Tribunale non aveva evidenziato alcun elemento che permettesse di provare sul piano indiziario la consapevolezza di Esposito circa la provenienza illecita degli orologi in sequestro, basandosi su mere illazioni non supportate da alcun elemento di prova; né tale consapevolezza poteva ricavarsi dalle conversazioni che Esposito aveva avuto con i familiari, da cui traspariva invece l’assoluta buone fede di Esposito ; il tribunale avrebbe dovuto dimostrare che Esposito era informato in merito al procedimento penale instaurato nei confronti delLicata ed in merito alla provenienza delle risorse impiegate da quest’ultimo per l’acquistodegli orologi, per cui unico rimprovero che si sarebbe potuto muovere sarebbe stato quindi quello di cui all’art. 646 cod. pen.; le considerazioni del Tribunale della libertà volte a sottolineare la piena consapevolezza da parte di Esposito circa la provenienza delittuosa degli orologi non avevano valutato correttamente la riflessioni elaborate dal tribunale con la prima ordinanza emessa il 19 giugno 2025, le cui incertezze non potevano dirsi superate, dal momento che in atti nonvi era alcun elemento ulteriore e diverso rispetto a quelli precedentemente raccolti che fosse in grado di far rientrare la condotta di Esposito nella violazione di cui all’art. 648 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893)e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art. 606 cod.proc. pen. , lett. e) (v., per tutte:

Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame, dopo aver analizzato l’ordinanza con cui era stato annullato il precedente sequestro per insussistenza del reato di favoreggiamento contestato ad Esposito ed aver dato atto che il Pubblico Ministero, recependo le argomentazioni contenute nella predetta ordinanza, aveva contestato ad Esposito il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha indicato gli indizi in base ai quali si doveva ritenere sussistente il reato di ricettazione nelle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata; sul punto, il ricorso propone una diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita nella presente sede per quanto sopra esposto.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente