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Sentenza — n. 2252/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2252/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2252/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Lamezia Terme , con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 22 maggio 2025, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio con riferimento all’imputazione ascritta a Gianangelo Tonassi exart. 640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 24-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 2252/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Appare,dunque, evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale), non risulta, allo stato , neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto. Nell’architettura delineata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest’ultimo gli abbia già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto).

Parole chiave

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trasmissione per incompetenza competenza in materia di trust motivi di competenza truffa in materia di credito riciclaggio internazionale di denaro competenza attribuita

Disposizioni normative citate

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art. 24-bis cod. proc. pen
unciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale exart. 24-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale exart. 24-bis cod. proc. pen. proposto da l Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento a carico di Tonassi Gianangelo, nato a Gardone Val Trompiail 14 giugno 1985 visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo restituirsi gli atti all’Ufficio remittente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lamezia Terme , con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 22 maggio 2025, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio con riferimento all’imputazione ascritta a Gianangelo Tonassi exart. 640 cod. pen.

2. Il Giudice rimettente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine al momento e al luogo ove si consuma la truffa il cui profitto è conseguito mediante bonifico bancario, citando tre pronunce – solo asseritamente contrastanti – che pongono in evidenza, rispettivamente, -la rilevanza del luogo dell’accredito sul conto corrente del destinatario; -l’impossibilità di individuare il luogo in cui l’operazione è stata disposta dalla persona offesa; - la rilevanza del luogo di riscossione della somma e l’irrilevanza di quello dove è stata data la disposizione di pagamento.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.

2. Il Collegio condivide e ribadisce l’interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720-01, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, […] La ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale)» e i «principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01;

Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Mulas, Rv. 285114-01; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non mass.; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, non mass.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, non mass.).

3. Appare,dunque, evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale), non risulta, allo stato , neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto. Nell’architettura delineata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest’ultimo gli abbia già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto).

Solo il giudice che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non reputipretestuose le eventuali eccezioni difensive può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo (cfr. Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Greggio,Rv. 286071-01;

Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo,Rv. 285334-01).

4. Nel caso di specie, il Tribunale lametino ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, all’esito di una conclusione perplessa in punto di diritto, laddove eventualmente avrebbe dovuto –sulla base dell’opzione esegetica da lui reputata preferibile, ma non definitivamente fatta propria – pronunciare sentenza di incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ritenuto competente.

5. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen. deve, pertanto , essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme. P.Q.M Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale e dispone larestituzione degli atti al Tribunale