Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2241/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal for lack of appellate court reasoning on alternative penalty but dismisses new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the appellate court's decision regarding Marcello Stamato's criminal conviction for theft. While the court rejected the appellant's new argument about a mitigating circumstance raised late in the proceedings, it found the lower court failed to address a specific request for a community service penalty. Consequently, the case was remitted for a new judgment on the alternative penalty, while the rest of the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648-bis cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: New grounds for cassation must relate to points raised in the appeal; failure to address a specific request for alternative sentencing in the appellate judgment warrants annulment with remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
new grounds cassation chain of devolution alternative penalty community service lack of reasoning remittal for new trial inadmissible appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa, in data 15 novembre 2022,dal Tribunale di Castrovillari, nei confronti di Marcello Stamato , per il reato di cui all’art. 648-biscod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod.
Art. 311, comma 4 cod. proc. pen.
pen., quanto negli art. 311, comma 4, e 611, comma 1, cod.
Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod.
Art. 581, lett. a) cod. proc. pen.
pen., concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 58-59, l. 24 novembre 1981, n. 689
210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod.
Art. 624 cod. proc. pen.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., ladeclaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
art. 624 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., ladeclaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv.
Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci
Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020
283803-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Stamato Marcello,nato a Cassano allo Ionio il 22/05/1981 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello competente, limitatamente alla pena sostitutiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa, in data 15 novembre 2022,dal Tribunale di Castrovillari, nei confronti di Marcello Stamato , per il reato di cui all’art. 648-biscod. pen.

2. Ricorre per cassazione Marcello Stamato , a mezzo del proprio difensore, deducendo duemotivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quartocomma, cod. pen. Dal momento che il Tribunale non aveva qualificato come aggravato il furto che costituiva il reato presupposto, nell’incertezza in ordine a tale circostanza si sarebbe dovuto optare per la qualificazione più favorevole all’imputato. 2.2. Violazione di legge e carenza della motivazione,in relazione alla mancata risposta offerta dalla Corte di appello alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritualmente presentata nel corpo delle conclusioni scritte.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, ed è inammissibile nel resto.

2. Per quel che concerne il primo motivo di ricorso, inerente il profilo circostanziale attenuato per la provenienza della res da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, occorre rilevare, in primo luogo, come una simile deduzione fossestata posta non con l’atto di gravame, ma solo con la memoria depositata dal nuovo difensore il 17 aprile 2025. Tra gli originari motivi di appello non constavano censure attinenti al riconoscimento della suddetta attenuante, in ordine alla qual e deve, pertanto, ritenersi interrotta la catena devolutiva (cfr.

Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, secondo cui i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto negli art. 311, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen., concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen.).

Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’imputato non si può dolere dell’insufficiente motivazione o della violazione di legge su un punto non ritualmente devoluto alla cognizione della Corte territoriale(nello specifico, la sussistenza della fattispecie aggravata dalla esposizione alla pubblica fede del reato presupposto), che non costituiva unrituale sviluppo delle censure tempestivamente articolate (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783-01).

La doglianza non è, dunque, consentita.

3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello registra la richiesta difensiva di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità (pp. 2 e 3), ma poi non offre alcuna risposta, neppure implicita, nel merito. Questa lacuna motivazionale, insuperabile in questa sede, impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, del provvedimento impugnato, 4. In conclusione, la sentenza della Corte di merito deve essere in parte annullatacon rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del suddetto motiv o di ricorso. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Cortedi appello di Catanzaro, verificherà se sussistanoi presupposti per l’applicazione della invocata sanzione sostitutiva, exartt. 20-bis cod. pen. e 58 - 59 , l. 24 novembre 1981, n. 689.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., ladeclaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di res