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Sentenza — n. 2229/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding evidence and prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2229/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated her right to defense by excluding a witness, failed to identify her voice, ignored a statutory exemption due to kinship, and misapplied prescription rules. The court rejected these claims as manifestly unfounded, repetitive, and lacking specific factual basis, noting that the appellate court had already addressed and correctly evaluated these points in its prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b, d, e c.p.p.; Art. 591, comma 4 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or repetitive, particularly when the lower court has already adequately addressed and rejected them without contradiction.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds generic and repetitive claims right to defense violation statutory exemption kinship procedural costs and fine prescription of criminal offenses messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b, d, e c.p.p.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputata ha dedotto quattro motivi, tutti capitolati nel quadro della violazione dell’art. 606, lett.
Art. 591, comma 4 c.p.p.
È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 649 cod. pen
art. 455 cod. pen
Nel motivo, infatti, si afferma che il reato di cui al capo T (art. 455 cod. pen.) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, in linea con quanto disposto per le identiche imputazioni dei reati di cui ai successivi capiU, V, W, X, Y bis, tutte dichiarate estinte.
art. 640 cod. pen
Sennonché, ad essere state dichiarate estinte per prescrizione, nei capi indicati, furonole truffe (art. 640 cod. pen.) in essi previste (e non previste, invece, nel capo T), e non le contestazioni ex art.
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017
(cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.
Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
265878 -01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI PASQUALINA nato a CASTROVILLARI il 12/04/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiestol’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’Avv. EMANUELA CAPPARELLI, che si è richiamata al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Catanzaro h a parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con cui l'imputat a era stat a condannataper reati quali tentate estorsioni (due episodi, capi F ter ed F quater), furto aggravato (capo H), ricettazione di arma con matricola abrasa e relativo munizionamento, nonché detenzione della arma stessa (capo L), detenzione di monete contraffatte (capo T) nonché una serie di episodi di spendita di tali monete, nella commissione di truffe, contestate negli stessi capi di imputazione(U, V, W, X, Y bis). In appello, la Corte procedeva a dichiarare estinti per intervenuta prescrizione la detenzione di arma clandestina contestata (assieme alla ricettazione) al capo L nonché le truffe (contestate ai capi U, V, W, X, Y bis), riducendo conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna dell’imputata.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputata ha dedotto quattro motivi, tutti capitolati nel quadro della violazione dell’art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen..Specificamente, si lamenta: 2.1violazione del diritto di difesa a causa della revoca dell’ordinanza ammissiva del testimone Simone Toscano, persona offesa del reato imputato al capo F quater, con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva e vulnus del diritto di difesa dell’imputata che non si è potuta confrontare con la vittima del reato asseritamente da lei commesso; 2.2mancata identificazione della voce dell’imputata, in un procedimento basato principalmente sul dato intercettivo; 2.3 violazione dell’art. 649 cod. pen. con conseguente illegittima condanna dell’imputata pur in presenza di una causa di non punibilità, dato il rapporto di parentela tra l’imputata e la persona offesa derubata; 2.4mancata applicazione della prescrizione in relazione al reato di cui al capo T (art. 455 cod. pen.) pur avendo la Corte dichiarato prescritte le analoghe condotte contestate all’ulteriore serie di reati ove la medesima fattispecie era contestata (U, V, W, X, Y bis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed i primi tre sono anche ripetitivi e, quindi, inevitabilmente generici.

2. Iniziando dall’ultimo, solo per poter poi procederealla trattazione unitaria dei restanti,se ne rileva immediatamente la manifesta infondatezza perché frutto di un errore di lettura della sentenza da parte del difensore che ha redatto l’impugnazione. Nel motivo, infatti, si afferma che il reato di cui al capo T (art. 455 cod. pen.) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, in linea con quanto disposto per le identiche imputazioni dei reati di cui ai successivi capiU, V, W, X, Y bis, tutte dichiarate estinte. Sennonché, ad essere state dichiarate estinte per prescrizione, nei capi indicati, furonole truffe (art. 640 cod. pen.) in essi previste (e non previste, invece, nel capo T), e non le contestazioni ex art. 455 cod. pen., rimaste in vita in quanto all’epoca non prescritte.Il motivo è, in definitiva, fondato su un erroneo assunto.

3. Gli ulteriori motivi, come detto, sono manifestamente infondati e comunque reiterativi, trattandosi della pedissequa riproposizione, senza accenti di novità, di corrispondenti motivi di appello, adeguatamente affrontatie decisi dalla Corte d’appello. In tali casi, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01).

4. Nel presente caso, la censurata ripetitività è particolarmente evidente a fronte di una motivazione che, con fluida argomentazione e senza palesa re alcuna incongruenza o illogicità, nonché in piena condivisione con le considerazioni già espresse dal Tribunale, dàadeguatamente conto a tutte le censure dell’atto di appello. In particolare: -sulla revoca del testimone Toscano, la Corte, a pg. 6, avallando integralmente il percorso motivazionale della sentenza di primo grado (pg. 16 –18) ha evidenziato che la affermazione di responsabilità dell’imputata per la tentata estorsione ai danni del Toscano, prescinde in radice dalla assunzione della persona offesa a testimone, essendo fondata sulla lettura del materiale intercettivo originato dalla microspia collocata all’interno della vettura della stessa Pellegrini.

Quanto risultante da tale fonte, opportunamente illustrato nella sentenza di primo grado, con interpretazione dei passaggi salienti che non è stata nemmeno contestata nell’atto di appello e che non viene contestata nemmeno nel ricorso per cassazione, è stato ritenuto base probatoria sufficiente per la condanna. Avversotale conclusione, che implica la superfluità della testimonianza del Toscano, a prescindere dalla sua irreperibilità, nessuna doglianza è stata avanzata dalla difesa dell’imputata.La difesa, piuttosto, affida le proprie c ritiche alla mancata dichiarazione di superfluità di una prova già ammessa, la cui superfluità è, tuttavia, per tabulas; -quanto al riconoscimento vocale dell’imputata, esso è affidato ai criteri ritenuti sufficienti dal primo giudice e ribaditi dalla Corte d’appello.

Si trattadi valutazione di merito sottratta al giudizio di legittimità se adeguatamente espressa in una motivazione priva di contraddizioni e di manifesta illogicità; nel caso concreto, la Corte, a pg. 6 e 7, richiamando le valutazioni formulate dal primo giudice a pg. 8 della propria decisione, evidenzia come il motivo d’appello fosse basato su una apodittica ed aprioristica superiorità accordata all’accertamento peritale, senza considerare, tuttavia, che l’identificazione della voce della Pellegrini era garantita dal fatto che la captazione fosse avvenuta nella autovettura della stessa e che in numerose conversazioni venisse ‘speso’ il nome o il soprannome della donna.

A ciò si aggiungeva il riconoscimento personale della voce da parte di un operanteche aveva avuto modo di conoscere, per ragione d’ufficio, la Pellegrini. Si tratta, all’evidenza, di argomentazionicomplesse, prive di contraddittorietà e di manifeste illogicità, criticate con la prospettazione di una metodologia alternativa (la perizia), potenzialmenteforse migliore, ma senza che da ciò derivi l’inutilizzabilità o la invalidità di metodiche differenti; -infine, sul terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare, per dedurne la infondatezza della doglianza difensiva, che l’imputata non è, né ha mai dedotto di essere, o di essere stata, convivente di Edda Pellegrini, persona offesa, requisito (la convivenza) che integra il presupposto (il rapporto tra zia e nipote conviventi ) di applicazione della causa di esclusione della punibilitàin mancanza di querela.

Anche in questo caso, fin dal primo grado il giudice aveva correttamente evidenziato la circostanza(pg. 19), senza che poi il motivo di appello vi si confrontasse. Il motivo, pertanto, era generico e manifestamente infondato, e quindi inammissibile, in parte qua, fin dal grado precedente, ciò che consente di dichiararlo tale in questa sede, a prescinder d’altro. È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.

P, Rv. 271193 -01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 -01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 –01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci