Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney for the interested third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the interested third party lacked a special power of attorney required for litigation. The defense argued violations of constitutional and statutory provisions regarding property autonomy and preventive confiscation, but the court found no specific mandate to challenge the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 100 cod. proc. pen.; The interested third party in preventive confiscation proceedings may only participate through a lawyer holding a special power of attorney, as their civilistic interest requires specific authorization distinct from the accused's rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRECCARICHI SALVATORE nato a MESSINA il 21/11/1987 avverso il decreto del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO COSTANTINI , che ha chiestoil rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Messina h a confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina nei confronti di Salvatore Treccarichi , con il quale era stata disposta nei confronti di costui la confisca di beni (un fabbricato - deposito/magazzino- ed una abitazione di tipo civile in Comune di Cesarò ) riconducibili a Giuseppe Antonino Treccarichi.
2. Con il ricorso per Cassazione la difesa del proposto ha proposto un motivo con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 27 e 41 della Costituzione nonché 20, 24 e 26 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all’autonomia patrimoniale del ricorrente nonché violazione di legge in ordine ai presupposti applicativi della misura di prevenzione personale della confisca con riferimento ai beni di proprietà del terzo interessato TreccarichiSalvatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
2. L’esame del fascicolo, consentito nel presente caso al fine di verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione del ricorso, consente di rilevare l’assenza, nella presente fase, di uno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato, come pure sarebbe necessario da parte del terzo interveniente (come si legge peraltro nella stessa intestazione del ricorso), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.
3. Si è anche di recente (pg. 21, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto) ribadito, infatti, l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art.100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.;
Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 -01). Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale "estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile.
È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 dicembre2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Francesco Flor