Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2221/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for omitting civil party's defense costs despite their total loss in appeal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2221/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding the civil party's claim for reimbursement of defense costs. The civil party, Elio Sicuro, argued that the defendant, Carmine Macedonio, should pay these costs because he was totally unsuccessful in his appeal. The court held that while the civil party lost the appeal, the appellate court erred by failing to order the defendant to reimburse the civil party's defense expenses, as the defendant's total loss in the appeal justified such an order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. c, cod. proc. pen.: When both parties lose in the appeal, the court may order the defendant to reimburse the civil party's defense costs if the defendant's loss is total, rather than automatically denying such reimbursement.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party defense costs appellate court omission total loss in appeal reimbursement obligation violation of law spese del veicolo a motore recupero dei costi accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Ciòsolo, in presenza di una parte civile che aveva esercitato in giudizio le proprie prerogative difensive,avrebbe imposto la condanna dell’imputato (oltre che alle spese del giudizio, come previsto dall’art. 592 cod.
Art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt.
Art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 91, cod. proc. civ.
art. 592 cod. proc. pen
Ciòsolo, in presenza di una parte civile che aveva esercitato in giudizio le proprie prerogative difensive,avrebbe imposto la condanna dell’imputato (oltre che alle spese del giudizio, come previsto dall’art. 592 cod. proc. pen.) alla rifusione de gli oneri sostenutidalla parte civile per la difesa in appello.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Catalano
Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio
Con tale pronuncia è stato superatoun risalente orientamento contrario (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio,Rv.
Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez
Infatti, si è precisato (Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez,Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SICURO ELIO nato a REGGIO CALABRIA il 07/10/1974 nel procedimento a carico di: MACEDONIO CARMINE nato a MELICUCCO il 02/06/1969 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria; letta la memoria inviata dall’Avv. Attilio Parrelli per la parte civile, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso, allegando nota spese; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello diReggio Calabria, su appello sia della parte civile che dell’imputato, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi con cui l’imputato era stato condannato per il reato di ricettazione della autovettura della parte civile Elio Sicuro, dichiarando al tempo stesso inammissibile l’appello presentato da quest’ultimo, che veniva altresì condannato al pagamento delle spese del grado.

2. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 541, comma 1, 592, comma 4, cod. proc. pen. e 91, cod. proc. civ.)nella parte in cui “ha dichiarato infondati i motivi di appello proposti dall’imputato in merito alla sua responsabilità ed alla connessa domanda risarcitoria, ha confermato la sentenza appellata, ma non lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali da lui sostenute, da porre a favore dell’erario” (pg.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Occorre in primo luogo evidenziare che l’imputato Carmine Macedonio è risultato totalmente soccombente nell’appello presentato avverso la sentenza che lo condannava per la ricettazione della vettura della parte civile. Ciòsolo, in presenza di una parte civile che aveva esercitato in giudizio le proprie prerogative difensive,avrebbe imposto la condanna dell’imputato (oltre che alle spese del giudizio, come previsto dall’art. 592 cod. proc. pen.) alla rifusione de gli oneri sostenutidalla parte civile per la difesa in appello.

Un tanto , a prescindere dal fatto che l’indipendente appello presentato dalla parte civile stessa, sia stato dichiarato inammissibile, come nel caso specifico è avvenuto, e salva, in ogni caso, la possibilità per il giudice di compensare tra le parti le spese di causa. Dirimente, sul punto, è il principio espresso dalla sentenza di questa Corte (menzionata, peraltro,nel ricorso per Cassazione) S ez. 5, n. 40274 del 05/10/2021 , Catalano, Rv. 282090 –05. Con tale pronuncia è stato superatoun risalente orientamento contrario (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio,Rv. 223443 – 01 ) che , sul punto , però, si era limita to , ad affermare, senza alcuna elaborazione ed in chius ura di sentenza, che “l a soccombenza delle parti civili come ricorrenti impedisce la rifusione a loro favore delle spese del procedimento…, rendendo ininfluente la loro parziale vittoria per il mancato accoglimento del ricorso dell'imputato”.

Per contro, la pronuncia 40274/2021, che oggi si intende valorizzare, per confermarne la rilevanza in termini di precedente autorevole, e perciò meritevole di seguito, evidenzia la necessità di tenere distinte le spese di causa ( ‘anticipate’ dallo Stato) dalle spese di difesa sostenute dalla parte civile (il cui onere vieneanticipato, in linea generale, dalla parte civile stessa). Trattandosi di due distinte ‘voci’, con rationon sovrapponibili, che operano su due livelli differenti, risulta precluso qualsivoglia automatismo che comporti, nel caso di soccombenza della stessa parte civile, oltre che dell’imputato, il diniego al primo del ristoro delle spese di difesa sostenute, che trovano fondamento nella soccombenza altrui.

Infatti, si è precisato (Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez,Rv. 278040 – 01 ) che la reciproca soccombenza nel giudizio di appello legittima la compensazione delle spese sostenute dalle parti contrapposte, ma non per questo la compensazione costituisce un obbligo per il giudice, che può - senza violare la legge - condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile allorché, come nella specie, la sua impugnazione risulti infondata. In talcaso, invero, la condanna segue la soccombenza dell'imputato, sia pure parziale.

Nel caso concreto, la Corte di appello, pur libera di decretare eventualmente la compensazione delle spese a fronte della (parziale) reciproca soccombenza di entrambe le parti, ha omesso di esprimersi sulla sorte delle spese, incorrendo pertanto nella denunciata violazione di legge.Né può ipotizzarsi si tratti di motivazione implicita, non essendovi alcuna espressione o spunto da cui poter desumere, seppure in via presuntiva, che la Corte abbia preso in considerazione il tema.

2. La sentenza va pertanto annullata sul punto, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rivalutazione del punto omesso, attenendosi ai principi sopra indicati. Alla Corte è altresì rimessa la sorte delle spese del presente grado, secondo i principi generali. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Spese del presente grado di giudizio al definitivo. Così deciso, 23dicembre 202 5 Il Consigliere relatore IlPresid