Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2215/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against review order due to lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the appellate court improperly pre-judged the merits by dismissing new evidence without a full trial. The court rejected this, ruling that the lower court correctly performed a preliminary review of the new evidence's persuasiveness and relevance without violating procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The appeal against an order declaring a review request inadmissible must be specific; generic arguments based on abstract principles regarding the necessity of a full trial do not suffice to overcome the lack of specificity required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Review Request Inadmissibility Specificity Requirement Preliminary Review New Evidence Appeal Against Order indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari
Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè
260563 – 01), «non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv.
Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURO SERGIO ANTONINOnato a Potenza il 20 /0 4 /19 71 avverso laordinanza del 08 / 0 9 /202 5 del la Corte di appello di Milano Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale Stefano Tocci che ha chiestoil rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020 , irrevocabile il 11 novembre 2021, con la quale Sergio Antonino Mauro era stato condannato, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di anni due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 319-quatere 323-bis cod. pen., commesso in Asti , in concorso con Dario Bellomo, con più condotte compiute nel periodo anteriore e prossimo al 31 agosto 2016. Ricostruito il quadro delle risultanze probatorie sullacui base l’istante era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare utilità (abusando della qualità di pubblico ufficiale, aveva indotto la titolare di un ristorante a fornirgli gratuitamenteuna serie di pasti), la corte territoriale ha ritenuto che lenuove prove, costituite da sommarie informazioni acquisite tramite indagini difensive e da produzioni documentali, non giustificassero in astratto una prognosi plausibile di proscioglimento del condannato.

2. Avverso l’ordinanza di inammissibilità propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale del Mauro, sulla base di sei motivi, con i quali eccepisce: la violazione di legge (artt. 629 e segg. cod. proc. pen.) per avere la corte territoriale anticipato il giudizio di merito, ritenendo le nuove dichiarazioni contraddittorie e irrilevanti, senza considerare che esse introducevano fatti non esaminati in precedenza; il vizio di motivazione circa l’affermata contraddittorietà ed irrilevanza delle nuove prove; l’omessa valutazione di prove decisive, in relazione all’astratta idoneità a determinare una decisione differente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Giannino Luigi Sperettae di Elio Genevro; la violazione di principi costituzionali e convenzionali (artt. 24 e 111 Cost.; 6 CEDU), atteso l’ingiustificato diniego alla riapertura del processo in presenza di prove nuove; la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle nuove risultanze probatorie e nella preclusione del giudizio di merito; l’inosservanza di norme processuali per l’omessa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. Nonostante l’articolata trama argomentativa, il ricorso è generico perché basato su principi, in astratto condivisibili, che non si confrontano, tuttavia, con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata. L’unico punto cheaccenna al contenuto delle prove nuove – al di là del mero richiamo alle investigazioni difensive espletate – e alla loro idoneità a ribaltare la pronuncia di condanna è contenuto nel terzo motivo di ricorso, nella parte in cui sono riportati brevi stralci di trascrizione delle dichiarazioni diSperetta e di Genevo, senza alcuna analisi della rilevanza delle stesse nel tessuto argomentativo della sentenza di condanna e, soprattutto, nelle considerazioni dell’ordinanza di inammissibilità; provvedimento che ha valutato ilcontenuto dichiarativo delle nuove allegazioni e che ha fornito al riguardo una giustificazione del tutto plausibile circa le conclusioni alle quali la corte di merito è pervenuta.

3. I principi di diritto sottesi alla decisione odiernamente contestata sono chiari e consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Senza dubbio,il principio che governa la fase rescissoria circa l’esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove prevede che il giudice vagli l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati nella fase rescissoria – che il condannat o deve essere prosciolto, «dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5,n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 – 01), «non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821 –01).

Tuttavia, «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep.2021, L., Rv. 280405 –01).

4. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la delibazione della corte territoriale si è mantenuta nel perimetro della valutazione preliminare, essendo stati evidenziati i profili di non persuasività ed inefficacia dimostrativa dei nuovi apporti probatori offerti dalla difesa. Con motivazione immune da censure di legittimità l’ordinanza impugnata ha indicato le prove a base della condanna del Mauro (le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, ritenuta pienamente attendibile, e il tenore inverosimile della versione dei fatti fornita dall’imputato) e ha valutato i risultati delle indagini difensive svolte per conto dell’istante, esaminando le sommarie informazioni testimoniali di Riviello, Perrino, Speretta e Genevro, pervenendo alla conclusioni della loro irrilevanza per le ragioni specificatamente riportate alla pag. 3 dell’ordinanza, con le quali il ricorrente non si confronta.

Ad avviso della corte trattasi dirappresentazione di esperienze personali dei testi nei loro rapporti individuali col condannato, che non interferisconocon la vicenda in esame; è stato evidenziato, infatti, che i testi in questione non erano stati vittima del reato di cui all’art. 319-quater c od . p en . e che non avevano assistito agli episodi in relazione ai quali vi era stata condanna, con conseguente esclusione a priori di efficacia disarticolante di tali prove sull’accertamento dei delitti oggetto dellasentenza di condanna. L’affermazioneè coerente con i principi di diritto richiamati in precedenza e con il tenore dei nuovi elementi di valutazione alla base dell’istanza di revisione.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il